Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9266 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. III, 20/05/2020, (ud. 16/12/2019, dep. 20/05/2020), n.9266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29082-2018 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in roma piazza adriana, n. 5 – pal a,

presso lo studio dell’avvocato SIMONE DE MARTINO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARCELLO GHELARDI;

– ricorrente –

contro

EXPOROMA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1309/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 24/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Unipolsai Assicurazioni SpA, quale società incorporante la Milano Assicurazioni SpA, ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 1309 del 2017 che, rigettando l’appello principale e gli appelli incidentali avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Macerata relativa ad un contratto di trasporto di merci stipulato da Tod’s France con la società Schneider Transport SA ed Exporoma, non andato a buon fine a causa di una rapina delle merce perpetrata ai danni dello spedizioniere. A seguito di azione promossa dalla Milano Assicurazioni S.p.A., compagnia gravata della corresponsione in favore della società destinataria delle merce dell’intero indennizzo previsto in polizza di Euro 439.987,00, volta ad ottenere, dallo spedizioniere e dagli altri soggetti cui il medesimo aveva affidato le successive tratte di trasporto, la rivalsa della corrisposta indennità, il Tribunale aveva accolto la domanda nella misura di Euro 49.000, ritenendo operative le condizioni per la limitazione della responsabilità del vettore, previste dall’art. 23, comma 3 CMR. Il giudice d’appello, per quel che ancora di interesse in questa sede, ha ritenuto configurabile nella fattispecie il contratto di trasporto cumulativo, con la conseguente responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel trasporto, ivi compreso Exporoma, condannata in primo grado. Quanto alla pretesa inapplicabilità della limitazione del debito vettoriale, sostenuta dalla Milano Assicurazioni, il Giudice ha confermato che non fosse stato assolto l’onere della prova del comportamento gravemente colposo del vettore F., sicchè la limitazione di responsabilità non poteva essere ritenuta inapplicabile, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado di riconoscimento a Milano Assicurazioni SpA della sola indennità prevista dall’art. 23, comma 3 CMR, e cioè della somma di Euro 49.000. Avverso la sentenza, contenente anche altre statuizioni che non rilevano ai fini del presente giudizio di cassazione, Unipolsai Assicurazioni SpA ricorre affidandosi a due motivi, illustrati da memoria. Resiste la Schneider Transports SA con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’impugnante denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione al capo di sentenza che ha escluso la presenza di un comportamento connotato da colpa grave in relazione alle modalità della rapina. La sentenza avrebbe omesso di considerare più di uno dei “fatti storici” decisivi, la cui valutazione avrebbe dovuto condurre il giudicante ad un diverso convincimento. In particolare il ricorrente segnala le modalità di esecuzione del contratto di trasporto, l’assenza di un impianto anti-rapina, l’incauto affidamento ad un unico conducente, il mancato parcheggio del mezzo in un’area custodita nei pressi del magazzino dove la merce andava riconsegnata anzichè in un’area buia, isolata e non custodita. Ove il Giudice avesse considerato tali circostanze avrebbe dedotto che la perdita delle merci era imputabile ad un fatto se non doloso quanto meno gravemente colposo del vettore. L’omissione dei giudici di merito sarebbe, ad avviso della ricorrente, ancora più eclatante attesa la mancata ammissione dei capitoli di prova testimoniale, con la conseguente violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero.

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 29 CMR e art. 1228 c.c. ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – censura la sentenza per non aver esteso anche ai trasportatori diversi da F. la valutazione di colpa grave nell’esecuzione della prestazione di trasporto e, conseguentemente, per non aver ritenuto superata la limitazione di responsabilità di cui alla Convenzione internazionale.

1-2 I due motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e sono entrambi inammissibili perchè di merito, volti a richiedere a questa Corte un riesame della valutazione della prove, acquisite dal giudice di merito. La statuizione del giudice di merito secondo la quale non era stato assolto dalla Milano Assicurazioni S.p.A. l’onere della prova del comportamento gravemente colposo del vettore si sottrae alle censure di legittimità, così come pari sorte spetta alla statuizione dell’esclusione delle condizioni richieste per escludere la limitazione di responsabilità del vettore.

3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la società ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate coma da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 8.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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