Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9266 del 03/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/04/2019, (ud. 09/01/2019, dep. 03/04/2019), n.9266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17968-2013 proposto da:

COSTRUZIONI EDIL PONTI S.C.A.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SESTO FIORENTINO 41, presso lo studio dell’avvocato CARMELO

FABRIZIO FERRARA, rappresentata e difesa LORENZO SALVATORE

INFANTINO;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli Avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA

FRASCONA’, RAFFAELA FABBI che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2013 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, pubblicata l’11/05/2013 R.G.N. 153/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 69 del 2013, la Corte d’appello di Caltanissetta ha accolto parzialmente l’impugnazione proposta da Costruzioni Edilponti soc. coop. a.r.l. nei riguardi dell’INAIL contro la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente l’opposizione alla cartella esattoriale, notificata in data 3 maggio 2005 per conto dell’INAIL, relativa a sanzioni civili dovute in forza degli accertamenti indicati nel verbale ispettivo Inps del 12 giugno 2002, afferente alla verifica del mancato assoggettamento a contribuzione della retribuzione corrisposta ai dipendenti, formalmente soggetti a CIG, per lavoro straordinario non registrato e di somme erogate per omaggi e liberalità erogati ai lavoratori dipendenti sino al 30 aprile 1998;

a sostegno della motivazione, la Corte territoriale, dopo aver affermato l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo e della emissione della cartella esattoriale oggetto di opposizione, stante la pendenza del giudizio di opposizione al verbale proposto nei soli confronti dell’Inps ai sensi D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 e la derivazione da tale accertamento dei crediti pretesi dall’INAIL, ha osservato che tale illegittimità, incidendo solo sulla valenza di titolo esecutivo della cartella, non poteva evitare l’accertamento nel merito della pretesa posto che l’Inail aveva specificamente reiterato la relativa domanda;

la Corte territoriale ha, inoltre, evidenziato che andavano confermate le considerazioni svolte in seno al giudizio svolto nei confronti dell’Inps avente ad oggetto l’opposizione al verbale ispettivo e contenute nella sentenza n. 1167 del 2008 della medesima Corte d’appello, con la conferma del punto 3 del verbale ispettivo che aveva accertato un imponibile contributivo di Euro 450.389,50 nonchè del punto 5, per un imponibile contributivo di Euro 26.496,68 ed ha annullato il verbale in relazione alle contestazioni di cui ai punti 1, 2 e 4, rilevando che le somme per sanzioni civili relative all’anno 1997 erano dovute perchè il termine di prescrizione era stato interrotto in data 28 settembre 2002 con la comunicazione del certificato di variazione;

contro la sentenza, Costruzioni Edilponti soc. coop. a.r.l. propone ricorso per cassazione fondato su due motivi illustrati da memoria;

l’INAIL resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, posto che non era stata esaminata l’eccezione di giudicato determinato dalla sentenza n. 211 del 2005, non impugnata dall’Inail, che aveva annullato il ruolo n. (OMISSIS) avente ad oggetto il pagamento dei premi cui le sanzioni civili ora pretese si riferivano;

ciò determina, ad avviso della ricorrente, l’impossibilità di pretendere le sanzioni civili aventi natura accessoria rispetto al credito contributivo annullato ed essendo il premio non più dovuto;

con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, e dell’art. 12 disp. gen., posto che la sentenza impugnata, in pendenza di opposizione al verbale ispettivo, avrebbe dovuto dichiarare la nullità del ruolo opposto senza esaminare nel merito la pretesa;

i due motivi, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati;

la sentenza impugnata, in sostanza, dopo aver puntualizzato che oggetto del giudizio era l’opposizione a cartella esattoriale n. (OMISSIS) con la quale era stato intimato il pagamento di Euro 45.836,77 a titolo di sanzioni per l’omesso pagamento di premi dovuti all’INAIL, in forza delle maggiori somme erogate a titolo di retribuzioni accertate con il verbale ispettivo INPS del 12 giugno 2002, ha dato atto che il primo giudice non aveva ritenuto che la pendenza del giudizio di opposizione al medesimo verbale ispettivo Inps avesse effetto nei confronti dell’Inail con la conseguenza che l’iscrizione a ruolo dei crediti dell’Inail era legittima, non essendo violato il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3 ed inoltre l’Istituto manteneva l’interesse a far accertare la sussistenza del proprio credito;

così, ritenuti prescritti i crediti anteriori al 28 settembre 2002 (data del certificato di variazione Inail), il primo giudice si orientava in conformità delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del procedimento n. 609 del 2003 r.g., relativo all’impugnazione proposta da Edilponti s.c.a.r.l. avverso il verbale di accertamento sopra indicato e dichiarava il diritto dell’Inail alla corresponsione dei premi sull’imponibile per retribuzioni corrisposte e non assoggettate a contribuzione per lavoro straordinario corrispondenti alla somma di Lire 872.947.000, nonchè sull’imponibile di Lire 51.302.968 per omaggi e/o liberalità in natura erogati al 30 aprile 1998;

sulla base di tali premesse in fatto, la Corte territoriale ha dato atto che le pretese di cui alla cartella opposta erano correlate all’accertamento ispettivo Inps del 27.2.2002, impugnato giudizialmente dalla società Edilponti nei confronti dell’Inps mentre era irrilevante che in tale giudizio non fosse stato presente anche l’Inail;

da ciò, la sentenza impugnata ha ritenuto “illegittima (melius inammissibile) l’iscrizione a ruolo” e la consequenziale cartella esattoriale oggetto del presente giudizio ma, comunque, in presenza dell’espressa domanda dell’Inail di accertamento del credito portato in cartella, ha proceduto all’accertamento nel merito del credito di cui alla cartella;

i due motivi di ricorso sono sostanzialmente fondati sul presupposto che la derivazione del credito per sanzioni civili oggetto del presente giudizio dall’unico verbale ispettivo Inps del 27 febbraio 2002 non possa non comportare che le sue sorti siano in tutto coincidenti con quello di opposizione al detto verbale; inoltre, si muove dal presupposto che la violazione della regola contenuta nel D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3 impedisca l’accertamento della sussistenza nel merito della pretesa dell’Istituto;

tali presupposti sono errati posto che questa Corte di cassazione, in relazione alla riscossione dei crediti contributivi di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, ha avuto modo di affermare che “in tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. 6 luglio 2018, n. 17858; Cass. 6 agosto 2012, n. 14149);

pertanto, se anche l’iscrizione a ruolo del credito sia da considerare illegittima per il disposto dell’art. 24, comma 3, cit., con relativo annullamento della cartella esattoriale, ciò non toglie che il giudizio debba chiudersi – a prescindere anche dalla non necessaria proposizione di domanda riconvenzionale – con una pronuncia di merito sulla sussistenza o meno del diritto azionato, destinata a confluire in una pronuncia di condanna, ove la pretesa dell’ente risulti in tutto o in parte fondata;

nessun giudicato nel merito della pretesa, dunque, deriva dalla declaratoria di illegittimità dell’iscrizione a ruolo relativa ai premi non versati e neppure risulta violato la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, laddove, come è nel caso in esame, l’Inail abbia richiesto il pagamento di una parte dell’intero credito ed il giudice abbia accertato l’inadempimento contestato seppure in limiti ridotti per effetto della parziale prescrizione dei medesimi;

infatti, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono sanzioni civili che scaturiscono per legge automaticamente e rimangono funzionalmente connesse al detto omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali (Cass. SS.UU. n. 5076 del 13 marzo 2015);

per quanto sin qui detto è evidente che nessun rilievo assume la cassazione della sentenza n. 456 del 2010 della Corte d’appello di Caltanissetta, per ragioni meramente formali, disposta da questa Corte di legittimità con la sentenza n. 8817 del 2017 e citata in memoria ex art. 378 c.p.c. dalla ricorrente;

il ricorso va, dunque, rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2019

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