Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9265 del 24/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9265 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficic
sollevato dal Tribunale di Lecce nel procedimento vertente tra Vincenzo Renna e il Prefetto della Provincia
di Brindisi.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio dell’il aprile 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data l ° luglio 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza
resa, all’esito di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, dal Giudice di pace di Francavilla
Fontana, il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di
Francavilla Fontana, con sentenza n. 265/2010, ha di-

Regolamento
di competenza d’ufficio

Data pubblicazione: 24/04/2014

chiarato la propria incompetenza per territorio a decidere sulla causa a favore del Tribunale di Lecce, in applicazione della regola del foro erariale, ai sensi
dell’art. 7 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

tente, il Tribunale di Lecce ha sollevato conflitto, richiedendo d’ufficio il regolamento di competenza.
Il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Tribunale di Brindisi, giacché, ai fini della competenza territoriale relativa ai procedimenti d’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di
pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative, non si applica la regola del foro erariale stabilita
nell’art. 7 del citato r.d. n. 1611 del 1933 relativa
alle controversie in cui sia parte un’Amministrazione
dello Stato (Cass., Sez. Un., 18 novembre 2010, n.
23285)».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione ex art.

380-bis

cod. proc. civ.;
che, pertanto, deve essere dichiarata la competenza
del Tribunale di Brindisi;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.

Riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato compe-

P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di
Brindisi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del-

ne, 1’11 aprile 2014.

la VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazio-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA