Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9265 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. III, 20/05/2020, (ud. 16/12/2019, dep. 20/05/2020), n.9265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10285-2018 proposto da:

I.F., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GENNARO DARIO ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

IA.RO., IA.FA., IU.AN.,

IA.FE., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4,

presso lo studio dell’avvocato MARIO SANTARONI, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 360/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.F., locatore di un immobile sito in (OMISSIS), condotto in locazione da Ia.Gi., ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 360 del 2018 che ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta la domanda di condanna al pagamento, in favore di Ia., della somma di Euro 26.484,71 a titolo di restituzione di somme corrisposte in misura maggiore rispetto ai canoni dovuti ed accolta altresì una domanda riconvenzionale per danni formulata dallo I..

La Corte d’Appello con la sentenza attualmente impugnata, per quel che ancora rileva in questa sede, ha statuito la tardività dell’atto di appello rispetto alla notifica della sentenza di primo grado. Quest’ultima, perfezionata in data 29/5/2017, era stata seguita dalla notifica di un atto di citazione il cui deposito era stato perfezionato in data 3/7/2017 oltre il trentesimo giorno dalla notifica della sentenza: in particolare il giudice, pur dando atto che, in base al principio di conservazione degli atti processuali, l’impugnazione, ancorchè effettuata con citazione e non con ricorso, pur, trattandosi di rito locatizio, avrebbe prodotto i suoi effetti, purchè tempestiva, doveva considerarsi tardiva perchè depositata oltre il trentesimo giorno utile. Avverso la sentenza, che ha condannato lo I. al pagamento delle spese del grado, il medesimo propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resistono Iu.An., Ia.Ro., Ia.Fa. e Ia.Fe. con controricorso. Il P.G ha depositato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 299, 300 e 325 c.c. per non avere la sentenza impugnata rilevato che, essendo intervenuto in pendenza del giudizio di primo grado il decesso di Ia.Gi., la proposizione dell’appello andava notificata dagli eredi e non anche dallo stesso difensore officiato per il primo grado, indicato come difensore di Ia.Gi.. Il giudice avrebbe dovuto ritenere che la parte aveva perduto la capacità di stare in giudizio, sicchè la notifica della sentenza effettuata per conto della parte deceduta doveva essere considerata nulla e dunque inidonea a far decorrere il termine per l’impugnazione.

1.1 I motivo è infondato. Ai sensi dell’art. 300 c.p.c. la dichiarazione della morte o della perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita può essere dichiarata solo dal procuratore in udienza, altrimenti il procuratore continua a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata anche in ordine alla notifica della sentenza del procedimento civile. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che l’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, con la conseguenza della capacità del procuratore costituito in giudizio a compiere gli atti processuali in nome e per conto del proprio assistito, come se questi fosse ancora vivo o capace, ivi compresa la notificazione della sentenza di cui all’art. 285 c.p.c. ai fini previsti dall’art. 325 c.p.c. (Cass., U, n. 15295 del 4/7/2014; Cass., VI-1 n. 21287 del 2015; Cass., 3, n. 15762 del 29/7/2016; Cass., L, n. 24845 del 9/10/2018; Cass., 3, n. 20840 del 21/8/2018).

2. Con il secondo motivo di ricorso l’impugnante denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 53 del 1994, del D.Lgs. 7 marzo 2005, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, L. 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 325 c.p.c. Lamenta che la Corte d’Appello abbia rilevato che dalle stesse dichiarazioni dell’appellante si desumeva che la notificazione della sentenza era avvenuta in data 29/5/2017, con la conseguente tempestività della notifica. E che l’atto d’appello era stato presentato per la notifica in data 22/6/2017 entro il termine di cui all’art. 325 c.p.c., senza avvedersi che non risultava rispettata la normativa indicata in epigrafe in tema di attestazione di conformità della notifica degli atti, da allegare alla copia destinata alla notifica. Ove il Giudice avesse rilevato l’irregolarità della notifica avrebbe certamente ritenuto che dalla stessa non poteva decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza di primo grado, con la conseguente ammissibilità e tempestività dell’impugnazione.

2.1 Il motivo, in disparte il difetto di autosufficienza per mancata esposizione delle specifiche violazioni della normativa sulla notifica informatica che inficerebbero la fattispecie in esame, è comunque infondato. La Corte territoriale ha inteso svolgere un riferimento al raggiungimento dello scopo di cui all’art. 157 c.p.c. avente efficacia sanante di ogni notificazione nulla. Il raggiungimento dello scopo, in particolare, deriva dalla avvenuta conoscenza dell’atto notificato, a prescindere dalle forme impiegate per la notificazione nonchè dalla presenza o meno dell’attestazione di conformità. Quanto alla lamentata violazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-undecies che prevede che l’attestazione di conformità di una copia informatica debba essere apposta nel medesimo documento informatico, o in un documento informatico separato secondo le modalità stabilite dalle specifiche tecniche – nel caso di specie la stessa Corte territoriale dà atto dell’avvenuto inserimento dell’attestazione di conformità nella relata di notifica. Infine qualunque irregolarità della pec a mezzo del quale avvenne la notificazione della sentenza impugnata non ne comporta la nullità se produce la conoscenza dell’atto e il raggiungimento dello scopo.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a versare in favore di parte resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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