Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9265 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. III, 19/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 19/04/2010), n.9265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6980/2006 proposto da:

B.A. (OMISSIS), B.V. e B.A.

G. minori rappresentati dalla prima, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato FIORE

Giovanna, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MOLLICA AMILCARE giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L.M., G.G.P., ISTITUTO SAN PAOLO DI

TORINO IMI S.P.A., LLOYD ADRIATICO S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 9488/2006 proposto da:

G.G.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VTA GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato GELERA

GIORGIO, che lo rappresenta e difendo giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

B.A., B.V. e B.A.G. minori

rappresentati dalla prima, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato FIORE GIOVANNA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOLLICA AMILOARE

giusta delega in calce al ricorso principale;

– controricorrente –

e contro

B.L.M., ISTITUTO SAN PAOLO DI TORINO IMI S.P.A., LLOYD

ADRIATICO COMPAGNIA ASSIC. S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 10200/2006 proposto da:

B.L.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato LOIACONO

ROMAGNOLI MARIA TERESA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BROGLIO GUIDO giusta delega in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

B.A., B.V. e B.A.G. minori

rappresentati dalla prima, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato FIORE GIOVANNA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOLLICA AMILCARE

giusta delega in calce al ricorso principale;

– controricorrente –

e contro

SANPAOLO IMI S.P.A. , G.G., LLOYD ADRIATICO S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 11160/2006 proposto da:

SANPAOLO IMI SPA (OMISSIS) in persona del responsabile della

funzione contenzioso Dott. N.P., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA L. BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI

GIORDANO TOMMASO, che La rappresenta unitamente all’avvocato BORSIERI

ALBERTO giusta procura speciale del Dott. Notaio CARLO BOGGIO in

TORINO 17/3/2003, rep. n. 110170;

– ricorrente –

contro

B.A., B.V. e B.A.G. minori

rappresentati dalla prima, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DECLT SCIPIONI 9, presso lo studio dell’avvocato FIORE GIOVANNA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOLLICA AMILCARE

giusta delega in calce al ricorso principale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1011/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

Sezione Prima Civile, emessa il 13/7/2005, depositata il 01/12/2005,

R.G.N. 701-754-791-812-880/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato MARIA TERESA LOIACONO ROMAGNOLI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE LAURO GROTTO per delega dell’Avvocato

GIORGIO GELERA;

udito l’Avvocato AMILCARE MOLLICA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha chiesto previa riunione dei ricorsi,

rigetto del ricorso principale e del ricorso G., assorbiti

gli altri due ricorsi incidentali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La B.A., per sè e per i suoi figli minori, ha citato in giudizio la B.L.M. (aggiudicataria in sede esecutiva dell’immobile adibito dall’attrice a casa familiare), la Sanpaolo I.M.I. (creditrice intervenuta nella procedura esecutiva), l’avv. G. (già difensore dell’attrice, che aveva dato inizio ed impulso alla procedura esecutiva sul predetto immobile), il B.A.G. (marito separato dell’attrice, già proprietario dell’appartamento sottoposto ad esecuzione forzata), chiedendo: la dichiarazione di nullità dell’atto d’aggiudicazione dell’immobile;

la dichiarazione di nullità dell’atto di precetto intimato dalla B.L.M. per il rilascio dell’immobile; la dichiarazione della responsabilità della banca per avere dolosamente o colposamente aggravato la posizione patrimoniale del B.A.G. e la condanna della stessa al risarcimento del danno; la condanna dell’avv. G. per responsabilità professionale; la condanna del B.A.G. per inadempimento delle obbligazioni assunte con la separazione, nonchè per danni e spese varie; la condanna della banca al pagamento di una somma che si sosteneva essere stata ingiustamente riconosciuta con il piano di riparto.

La sentenza di primo grado (di accoglimento delle domande) è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Brescia, la quale, respinte le eccezioni di inammissibilità degli appelli, ha limitato la responsabilità dell’avv. G. rispetto a quella affermata in primo grado, ha assolto da responsabilità la B.L.M. e la banca, ha disposto la prosecuzione del giudizio per la liquidazione dei danni prodotti dal menzionato professionista.

Propongono ricorso per cassazione la B.A. ed i suoi figli.

Rispondono con controricorso il G. (il quale propone anche ricorso incidentale), la B.L.M. (che propone anche ricorso incidentale condizionato), la Sanpaolo IMI (che propone anche ricorso incidentale condizionato). La B.A. ed i figli rispondono con controricorso ai menzionati ricorsi incidentali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

IL RICORSO PRINCIPALE DELLA B.A. E DEI B..

Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale – che sostengono l’inammissibilità degli appelli della B.L.M. e del G. – è infondato, essendosi la sentenza adeguata alla regola secondo cui il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo la tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante (Cass. 21 luglio 2000, n. 9569). In particolare essa ha accertato che i successivi atti di appello erano stati notificati dai summenzionati nel termine di trenta giorni dalla data di proposizione della prima impugnazione, prima della declaratoria di improcedibilità o inammissibilità del primo appello, con conseguente, tempestiva iscrizione a ruolo.

Nè la declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità degli appelli può ritenersi contenuta (come sostengono i ricorrenti) nel decreto del presidente della Corte che, richiesto di decidere sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza, aveva ritenuto di non provvederà inaudita altera parte per l’esistenza di alcuni vizi del procedimento. Rilievo a seguito del quale erano stati notificati i nuovi atti d’appello.

Tutte le altre questioni poste nei motivi in trattazione sono in parte inammissibili, siccome nuove, in parte infondate.

Infondato è anche il terzo motivo, attraverso il quale la ricorrente lamenta che il secondo atto d’appello sia stato notificato “ai minori collettivamente considerati senza pertanto distinguere a chi dei due fosse diretta l’unica copia”. Sul punto va ribadito il consolidato principio secondo cui la norma la quale dispone che la notifica dell’atto di impugnazione deve essere eseguita mediante la consegna di tante copie quante sono le parti, anche se costituite con unico procuratore, non trova applicazione nel caso in cui la stessa persona fisica stia in giudizio in proprio e nella qualità di rappresentante, sul piano sostanziale, di altro soggetto, poichè in tal caso soltanto il rappresentante riveste la qualità di parte nel giudizio e la funzione informativa della notifica dell’atto di impugnazione si realizza comunque con la consegna al medesimo di una sola copia, pur se l’impugnazione sia diretta al rappresentato (tra le più recenti, cfr. Cass. n. 20590/2004).

Infondato anche il quarto motivo, con il quale si lamenta che nell’atto d’appello mancassero le domande dirette nei confronti dei minori e l’indicazione dei soggetti contro i quali erano rivolte.

Pure a tal riguardo occorre rilevare che l’atto era diretto contro la B.A. in proprio e quale rappresentante dei figli minori:

indicazione sufficiente a rendere efficace e legittimo l’atto.

Il quinto motivo riguarda l’eccezione della difesa della B.A. circa l’inammissibilità dell’appello incidentale della banca nei confronti di chi non era stato chiamato in giudizio con l’atto d’appello principale, con la conseguenza che, non dispiegando effetto l’impugnazione incidentale su chi non era stato chiamato, la sentenza notificata e non impugnata nei termini doveva far stato tra le parti, stante l’inammissibilità delle doglianze della banca. Il motivo è infondato: sul punto la sentenza (cfr. pagg. 45-47) ha fornito una motivazione, che non è il caso di riportare, immune da vizi giuridici e logici.

Infondato è il sesto motivo, laddove il ricorso lamenta l’insussistenza dei termini minimi a comparire tra la data della prima udienza e quella dell’avvenuta notifica dell’appello incidentale della banca ai minori non chiamati con l’atto di citazione introduttivo dell’appello principale autonomo della B. L.M.. Gli atti evidenziano la tempestività dell’impugnazione.

Infondato è il settimo motivo, dove si pone la questione correttamente risolta dalla sentenza impugnata in cui s’afferma l’esistenza del litisconsorzio processuale, con conseguente integrazione del contraddittorio per la trattazione delle cause in unico processo.

L’ottavo motivo sostiene il vizio della sentenza nel punto in cui asserisce che l’appellata, facendo riferimento anche ad altri soggetti da lei rappresentati ma non chiamati in giudizio intendesse coltivare difese anche per chi, non chiamato, non avrebbe potuto rappresentare. Il motivo è infondato, in quanto coinvolge il potere del giudice di merito di interpretare gli atti di causa, del quale, nella specie, è stato fatto corretto esercizio (cfr. motivazione sentenza pagg. 47 e 48).

Il nono motivo tratta del merito della causa, sotto i diversi profili delle posizioni del G., della banca, della B.L.M. e della Lloyd Adriatico. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. E’ inammissibile laddove prospetta una serie di questioni di fatto tendente ad un nuovo esame del fondo della controversia. E’ infondato per il resto, in quanto la motivazione della sentenza si prospetta puntuale, logica ed immune da vizi giuridici.

IL RICORSO INCIDENTALE DELL’AVV. G..

Il ricorso incidentale dell’avv. G. è svolto in due motivi:

il primo critica la sentenza laddove ha accertato la sua responsabilità professionale per avere omesso la trascrizione dell’assegnazione della casa d’abitazione ottenuta dalla B.A. in sede di separazione giudiziale; il secondo censura la sentenza nel punto in cui ha respinto la domanda riconvenzionale avanzata dal professionista.

Relativamente a questi mezzi d’impugnazione occorre svolgere il medesimo rilievo svolto riguardo al nono motivo del ricorso principale. Anche qui il ricorrente pone una serie di questioni di merito tese ad affermare posizioni a sè favorevoli, più che a criticare la sentenza impugnata, la quale, in ordine a quei punti, risulta resa con motivazione adeguata, logica ed immune da vizi giuridici.

In conclusione, devono essere respinti sia il ricorso principale, sia quello incidentale dell’avv. G., mentre i ricorsi incidentali condizionati delle altre parti devono essere dichiarati assorbiti.

La vastità e complessità delle questioni e delle posizioni trattate, nonchè il netto contrasto tra le due sentenze di merito consigliano la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale (n. 6980/06) e quello incidentale (n. 9488/06), dichiara assorbiti quelli incidentali condizionati (nn. 10200/06 e 11160/06), compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

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