Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9265 del 11/04/2017

Cassazione civile, sez. III, 11/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.11/04/2017),  n. 9265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12524-2015 proposto da:

G.A., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato EMANUELA CASELLI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato FABIO LORENZONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GRIGNOLIO giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1755/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato COSTANZA CIRILLI per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28 ottobre 2014 la Corte di appello di Firenze ha rigettato l’impugnazione proposta da G.A. avverso la decisione del Tribunale della stessa città con la quale era stata accolta la domanda proposta nei suoi confronti da B.G. per il pagamento della somma di Euro 16.000,90, oltre accessori, a titolo di regresso per aver effettuato il pagamento dell’intero credito (pari ad Euro 48.000,00) in ragione della fideiussione prestata alla Cassa di Risparmio di Firenze in favore della B.G.B. Service s.r.l. dai soci G.A., B.G. e B.D..

Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale ha, in primo luogo, accertato che gli affidamenti di cui beneficiava la B.G.B. Service s.r.l., assistiti da fideiussione del 19 aprile 2000 rilasciata dai soci G.A., B.G. e B.D. fino a concorrenza di Euro 100.000,00 ciascuno, vennero revocati il 13 luglio 2005 con richiesta di immediato pagamento dello scoperto di conto corrente. In secondo luogo, ha accertato che dopo tale richiesta, B. invitò in data 28 luglio 2005 gli altri due soci a sanare la situazione debitoria per quanto di loro competenza e che il successivo 4 agosto 2005 lo stesso B. effettuò un bonifico di Euro 48.000,00, oltre spese, a favore della società sul conto della Cassa di Risparmio di Firenze con la specifica causale “escussione fideiussione”. Secondo la Corte territoriale pertanto “è di tutta evidenza che la sequenza temporale come sopra descritta e contenuta in un ristretto periodo manifesta che l’adempimento di B. deve essere inquadrato nel contesto fideiussorio e non può essere qualificato come finanziamento della B.G.B. Service s.r.l.”.

La sentenza della Corte di appello è stata impugnata da G.A. con ricorso per cassazione articolato in due motivi. Ha resistito con controricorso B.G.. Quest’ultimo ha depositato memoria.

Va rilevato che il Collegio ha disposto la redazione della presente sentenza in forma semplificata mediante “la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione” in osservanza dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nel testo vigente, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche dettate dalla L. n. 18 giugno 2009, n. 69.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (“Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto nonchè omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed all’art. 1954 c.c.) si lamenta che il giudice di appello ha operato “una valutazione degli elementi di fatto assai sbrigativa e superficiale. Ciò ha determinato una conseguente errata qualificazione giuridica della fattispecie in esame riconducendola falsamente al diritto di regresso ex art. 1954 c.c.”. Secondo il ricorrente sarebbe mancata la prova dell’avvenuto pagamento solutorio da parte di B. nella qualità di confideiubente nei confronti della banca creditrice principale; pagamento che, viceversa, avrebbe dovuto essere qualificato come finanziamento societario.

2. Con il secondo motivo (“Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 112 e 345 c.p.c.)”) il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe commesso un error in iudicando nel confermare la sentenza di primo grado, reiterando il vizio di ultra o extra petizione (nel quale sarebbe già incorso il giudice di prime cure) atteso che B. non avrebbe effettuato alcun pagamento solutorio direttamente alla banca creditrice e non avrebbe svolto alcuna domanda, neppure subordinata, volta al riconoscimento del proprio diritto alla restituzione del finanziamento fatto a favore della società B.G.B. Service s.r.l. sicchè la Corte territoriale avrebbe “supplito all’errata individuazione della causa petendi della pretesa del Sig. B. con una riqualificazione e con il riconoscimento di un diritto (quello di vedersi restituito parte del finanziamento sociale) che non è mai stato azionato dal Sig. B. con alcuna domanda giudiziale”.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono inammissibili.

3.1. Essi sono inammissibili, in primo luogo, nella parte in cui deducono la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto. In particolare il ricorrente, sebbene denunci, genericamente, plurime violazioni di legge (artt. 115, 116 c.p.c., art. 1954 c.c. e artt. 112 e 345 c.p.c.) tuttavia svolge, in realtà, argomentazioni dirette a contrastare solo in punto di fatto la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di secondo grado.

Al riguardo, va osservato che, secondo la giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, contenuta nel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta disciplinata da una norma di legge, e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa.

L’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è viceversa estranea alla esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. Sez. U, 05 maggio 2006, n. 10313, Rv. 589877).

Dalle argomentazioni svolte dal ricorrente risulta chiaro che le plurime violazioni di legge sono state lamentate attraverso la contestazione della ricognizione della fattispecie concreta effettuata dalla sentenza impugnata che ha ricondotto la pretesa azionata al meccanismo di regresso previsto dall’art. 1954 c.c. alla luce delle risultanze di causa.

3.2. Sono inammissibili, inoltre, nella parte in cui lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo.

Il ricorrente non si adegua al modello legale introdotto dal “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto propone la rivalutazione di una congerie di elementi istruttori per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello a cui è motivatamente pervenuto il giudice del merito.

Una simile rivalutazione di fatti e circostanze, già inammissibile nella vigenza del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, lo è a più forte ragione alla luce della nuova formulazione della norma, specie se si consideri che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. In altri termini, l’omesso esame di elementi istruttori non è di per sè sindacabile in sede di legittimità in quanto non integra, per ciò stesso, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629831 e 629834).

E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.900,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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