Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9265 del 03/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/04/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 03/04/2019), n.9265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14668-2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

contro

B.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA

4, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

nonchè da:

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. (OMISSIS);

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4945/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/06/2013 R.G.N. 3677/2010.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 4945/2013 aveva rigettato l’appello proposto da Poste Italiane spa avverso la sentenza con la quale il locale tribunale aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la società e B.A.M. a decorrere dal 4.8.2005.

La Corte territoriale aveva ritenuto che nel testo contrattuale dei contratti di somministrazione, quali quelli in esame, fosse necessario inserire dati sufficienti a consentire il controllo delle effettive ragioni dell’assunzione, realmente di natura temporanea, anche se legate ad una ordinaria attività dell’utilizzatore. Riteneva insufficienti le ragioni allegate dalla società Poste nella assunzione della lavoratrice effettuata in virtù della intensificazione dell’attività presso il Contact Center Roma in conseguenza della realizzazione di singoli progetti negli anni 2004-2006, in quanto non specificati i dati concreti da cui desumere le diverse situazioni di fatto dell’azienda dimostrative della consistenza e ricorrenza delle “punte di più intensa attività”. Riteneva altresì insufficienti le prove testimoniali raccolte. Il giudice d’appello riteneva infine non applicabile il disposto della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 alle ipotesi di somministrazione irregolare e di declaratoria conseguente della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’utilizzatore.

Avverso detta decisione proponeva ricorso Poste Italiane spa affidandolo a 6 motivi anche illustrati da successiva memoria, cui resisteva con controricorso B.A.M. la quale contestualmente proponeva ricorso incidentale subordinato afidato ad un solo motivo.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo principale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e 414 c.p.c (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per aver, la corte territoriale, erroneamente ritenuto che i lavoratori avessero avanzato la domanda di accertamento della somministrazione irregolare e della conseguente condanna di Poste Italiane al ripristino del rapporto.

Occorre rilevare che la stessa domanda riportata nel motivo del ricorso si riferisce a “accertare e dichiarare la nullità illegittimità e comunque l’inefficacia del termine apposto al contratto di assunzione 4 agosto 2005, per i motivi di cui in ricorso ovvero, in subordine al contratto di assunzione 14 gennaio 2006 e per l’effetto condannare Poste italiane spa al ripristino del rapporto di lavoro nonchè al pagamento in favore della B….”, e dunque essa risulta contenere, già in tale formulazione riportata, ciò su cui ha statuito la corte (somministrazione irregolare). A ciò va soggiunto che è il giudice che interpreta la domanda individuando gli esatti parametri giuridici in cui deve essere collocata. Il motivo risulta quindi infondato.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20 e art. 21, comma 1, lett. da a) ad e) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver ritenuto, la corte territoriale, generica la causale apposta ai contratti in questione a giustificazione dell’assunzione a termine. Rileva la società che le disposizioni di cui all’art. 20 e 21 richiamate, non richiedono la specificazione delle causali.

Val la pena ribadire che la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività dell’utilizzatore” (D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20 comma 4) e che l’articolo successivo, il 21, statuisce che il contratto di somministrazione di manodopera deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere una serie di elementi. Come già osservato in precedenti di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. 15.7.2011 n. 15610, Cass. 8.5.2012 n. 6933, Cass. 9.9.2013 n. 20598, Cass. 1.8.2014 n. 17540, Cass. 27.10.2016 n. 21919) è necessario che venga esplicitato il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta.

A riguardo questa Corte ha chiarito che “In tema di somministrazione di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, artt. 20 e ss. la mera astratta legittimità della causale indicata nel contratto di somministrazione non basta a rendere legittima l’apposizione di un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una rispondenza tra la causale enunciata e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti, con la conseguenza che la sanzione di nullità del contratto, prevista espressamente dall’art. 21, u.c., per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore” (Cass. n. 17540/2014).

Ed ancora che “In tema di somministrazione di manodopera, il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono è limitato all’accertamento della loro esistenza, non potendo estendersi, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 3, al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell’utilizzatore il quale è tenuto a dimostrare in giudizio l’esigenza alla quale si ricollega l’assunzione del lavoratore, esplicitando il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta” (Cass. n. 23513/2017).

Nel caso concreto la Corte territoriale, con accertamento di fatto a lei riservato ed in questa sede incensurabile, ha rilevato la carenza di prove anche sulla effettiva esistenza di punte di più intensa attività.

A riguardo questa Corte ha stabilito che “In tema di somministrazione di manodopera, le ” punte di intensa attività”, non fronteggiabili con il ricorso al normale organico, risultano sicuramente ascrivibili nell’ambito di quelle “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore”, che consentono, ai sensi del D.Lgs. n. 9 ottobre 2003, n. 276, art. 20, comma 4, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, e il riferimento alle stesse ben può costituire valido requisito formale del relativo contratto, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c) medesimo D.Lgs. ” (Cass. n. 2521/2012; conf. Cass. n. 21001/2014).

La Corte territoriale richiamando tali principi ha poi ritenuto che comunque di tali punte di intensità andasse fornita la prova con onere della società, il cui adempimento è stato concretamente escluso.

Peraltro deve infine osservarsi che la statuizione in punto di temporaneità dell’esigenza non è dirimente in quanto si aggiunge alle altre ragioni della decisione e dunque se pur non corretta lascia stabile la decisione fondata sulle altre ragioni.

3) Con il terzo motivo parte ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115,116,253,420 e 421 c.p.c. per aver, erroneamente, la corte territoriale, ritenuto che le prove acquisite non fossero sufficienti a dimostrare la esistenza delle ragioni dell’assunzione.

Il motivo risulta sostanzialmente diretto, al di là delle violazioni richiamate, a censurare la valutazione delle prove svolta dalla corte territoriale con interpretazione opposta diretta a suscitare un nuovo esame.

Come già in molte occasioni affermato “l”esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Cass. n. 19011/2017; Cass. n. 16056/2016). Il motivo è quindi inammissibile.

4) Con il quarto motivo è dedotta la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver, la corte, ritenuto non specificate le “punte di attività” giustificative dell’assunzione della lavoratrice.

Deve premettersi che la corte romana ha richiamato i principi secondo cui “In tema di somministrazione di manodopera, le ” punte di intensa attività”, non fronteggiabili con il ricorso al normale organico, risultano sicuramente ascrivibili nell’ambito di quelle “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore”, che consentono, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, art. 20, comma 4, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, e il riferimento alle stesse ben può costituire valido requisito formale del relativo contratto, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c) medesimo D.Lgs.. (Cass. n. 2521/2012) ed ancora “In tema di somministrazione di lavoro, la causale giustificativa indicata in “punte di intensa attività derivanti dalla acquisizione di commesse che prevedono inserimento in reparto produttivo” è assistita da un grado di specificità sufficiente a soddisfare il requisito di forma sancito dal D.Lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, art. 21, comma 1, lett. c), fermo restando l’onere per l’utilizzatore di fornire la prova dell’effettiva esistenza delle ragioni giustificative in caso di contestazione” (Cass. n. 21001/2014).

Sulla base dei detti principi ha poi ritenuto, con giudizio di merito non censurabile in questa sede, non fornita la prova della effettiva sussistenza di dette punte di intensità.

Il motivo deve quindi essere rigettato.

5) Con il quinto motivo è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver, erroneamente, la corte di appello, dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro con Poste Italiane, quale conseguenza della accertata somministrazione irregolare.

Questa Corte ha chiarito che “In tema di somministrazione di manodopera, il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono è limitato all’accertamento della loro esistenza, non potendo esso estendersi, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 3, al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell’utilizzatore, il quale è tenuto a dimostrare in giudizio l’esigenza alla quale si ricollega l’assunzione del lavoratore, instaurandosi, ove tale onere non sia soddisfatto, un rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore della prestazione” (Cass. n. 15610/2011; Cass. n. 17540/2014). Il riconoscimento della esistenza del rapporto di lavoro risulta coerente con i principi sopra richiamati.

6) Con il sesto motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 per aver, la corte d’appello, confermato la statuizione del tribunale in punto di condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa a disposizione delle energie lavorative sino all’effettivo ripristino del rapporto.

7) Con unico motivo incidentale subordinato B.A.M. denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 324 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e della L. n. 183 del 2010, art. 27 per aver, la corte romana, errato nel pronunciarsi sulle conseguenze patrimoniali derivanti dalla costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, essendosi, sul punto, formato il giudicato della sentenza di primo grado. Rilevava la lavoratrice che a fronte della statuizione del tribunale in punto di conseguenze economiche, il motivo di appello proposto dalla società Poste era privo di specificità.

Preliminare, rispetto all’esame del sesto motivo di censura del ricorso principale, risulta l’esame del ricorso incidentale.

Quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile poichè, oltre alla errata indicazione del profilo di vizio rinvenuto (si tratterebbe di error in procedendo), a fronte della denuncia di esistenza di “giudicato” inerente la statuizione in punto di conseguenze economiche, il motivo non riporta il contenuto degli atti necessari a valutare la effettiva sussistenza del giudicato.

A riguardo questa Corte ha chiarito che “Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l’omessa od inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio, anche ove intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, è onerato, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti e dei documenti così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto” (Cass. n. 14107/2017).

La carenza delle necessarie trascrizioni, non superabile con il mero richiamo agli atti, rende all’evidenza privo di specificità il motivo di censura e sostanzia la valutazione di inammissibilità dello stesso.

Passando all’esame del sesto motivo del ricorso principale se ne deve rilevare la fondatezza in quanto, come già in più occasioni rilevato, “In tema di lavoro interinale, l’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 nel significato chiarito dal dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13 trova applicazione con riferimento a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di lavoro avente in origine termine illegittimo e si applica anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell’illegittimità di un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 3, comma 1, lett. a) convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione” (Cass. n. 1148/2013; Cass. n. 24887/2017).

La condanna pronunciata dalla corte territoriale risulta quindi non conforme all’enunciato principio poichè non considera ed applica il disposto del predetto art. 32. Il motivo deve essere accolto e la sentenza cassata, sul punto, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte accoglie il sesto motivo e rigetta gli altri motivi; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui anche demanda la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA