Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9264 del 24/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9264 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficic
sollevato dal Giudice di pace di Ortona nel procedimento
vertente tra Fabio Agosta e il Comune di Sesto Campano.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio dell’il aprile 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data l ° luglio 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Il Giudice di pace di Venafro ha dichiarato la propria
incompetenza per territorio, in favore del Giudice di
pace di Ortona, luogo di residenza del ricorrente, a
provvedere sull’opposizione proposta da Fabio Agosta avverso il verbale con cui la Polizia municipale di Sesto
Campano gli aveva contestato la violazione dell’art.

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Regolamento
di competenza d’ufficio

Data pubblicazione: 24/04/2014

126-bis del codice della strada, per non aver fornito le
informazioni richiestegli circa il conducente di un veicolo a lui intestato, che aveva superato il prescritto
limite di velocità.

è stata riassunta, con ordinanza del 31 gennaio 2013 ha
chiesto di ufficio a questa Corte il regolamento della
competenza.
Secondo la costante giurisprudenza . di questa Corte
(Cass.,

Sez, VI-2,

23 febbraio 2011, n.

4426),

l’infrazione di cui all’art. 126-bis del codice della
strada si consuma nel luogo ove avrebbe dovuto pervenire
la comunicazione che è stata omessa, cioè a dire nel
luogo in cui ha sede l’organo di polizia procedente.
Si ritiene pertanto che il regolamento possa senz’altro
essere deciso con la dichiarazione della competenza del
Giudice di pace di Venafro, nel cui mandamento rientra
il Comune di Sesto Campano, dove ha sede la Polizia municipale presso la quale avrebbe dovuto giungere la prescritta comunicazione».
Considerato

che il Collegio condivide la proposta

di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis
cod. proc. civ.;
che, pertanto, deve essere dichiarata la competenza
del Giudice di pace di Venafro;

2

Il Giudice di pace di Ortona, davanti al quale la causa

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.

di Vtnafro.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, 1’11 aprile 2014.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace

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