Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9264 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. III, 20/05/2020, (ud. 16/12/2019, dep. 20/05/2020), n.9264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7628-2018 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE N

3, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MICCOLIS, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANPAOLO IMPAGNATIELLO;

– ricorrente –

contro

C.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 744/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 01/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.A. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 744 del 2017 che, rigettando il suo appello avverso la sentenza di primo grado che aveva pronunciato la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra il ricorrente e C.N. alla data del 10/11/2011, ha condannato il soccombente alle spese di lite. Per quel che ancora qui di interesse la Corte territoriale, nell’accertare il termine di decorrenza del contratto di locazione alla suddetta data del 10/11/2011, ha rigettato il motivo di appello con cui si chiedeva di applicare alla fattispecie la normativa di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 3, comma 8 in base al quale il contratto, registrato una prima volta in data 27/10/2011, si sarebbe rinnovato ex lege fino alla scadenza del 26/10/2015. La Corte d’Appello ha ritenuto che, a prescindere dalla dubbia applicabilità retroattiva della norma a contratti di locazione già stipulati, l’applicabilità della normativa che disponeva la sostituzione legale del termine di durata del contratto a quello pattuito tra le parti dovesse essere esclusa in ragione dell’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale disposta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2014. In sostanza il Giudice ha rigettato l’appello confermando la decorrenza del contratto alla data del 10/11/2011 in ragione dell’intervenuta inapplicabilità della disciplina relativa alla diversa decorrenza del contratto, giudicata incostituzionale dalla Corte costituzionale.

Avverso la sentenza, che ha condannato il soccombente alle spese del grado, il R. ricorre, affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria. Nessuno resiste al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza per violazione dell’art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese processuali del giudizio di appello in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Omessa ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorrente censura la sentenza per non aver disposto la compensazione delle spese di lite in presenza di un quadro normativo che si sarebbe modificato, nelle more del giudizio, per ben tre volte, una prima volta in conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale 10 marzo 2014 n. 50 che ha modificato in pejus il quadro normativo per il ricorrente, una seconda volta con l’entrata in vigore di una normativa transitoria volta a far salvi alcuni rapporti dagli effetti della pronuncia della Corte costituzionale ed una terza volta a seguito della seconda pronuncia della Corte costituzionale n. 169 del 2015 volta a dichiarare l’illegittimità costituzionale della disciplina transitoria. Dunque, sulla base delle citate sentenze e dell’intervento normativo tra la prima e la seconda, il quadro normativo si sarebbe modificato per tre volte nel corso del giudizio di appello di guisa che il giudice avrebbe dovuto tenere conto di tali vicende anche in ragione di quanto disposto dall’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto con il D.L. n. 132 del 2014, in base al quale, nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese. Ad avviso del ricorrente la ratio della compensazione in presenza di un mutamento di giurisprudenza ricorrerebbe anche nel caso del mutamento di normativa e la sentenza d’appello che non ha tenuto conto di tali principi andrebbe cassata.

1.1 Il motivo è inammissibile. Premesso che la condanna alle spese di lite segue, ovviamente, alla soccombenza, l’eventuale diversa decisione di compensare, in tutto o in parte, le spese rientra nella discrezionalità del giudice del merito il quale è solo tenuto ad astenersi dal condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa. A parte questo limite, sul quale vi è giurisprudenza costante di questa Corte, il giudice può compensare in presenza di determinati presupposti ma non è obbligato a farlo e se compensa deve motivare sulle ragioni della compensazione. Si consideri la pronuncia Cass. 1, n. 19613 del 4/8/2017 secondo la quale il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti.

Ora, nel caso in esame, se il mutamento di normativa relativa alle questioni sostanziali dedotte in giudizio avrebbe potuto giustificare una compensazione delle spese, non si può ritenere che il giudice fosse per ciò solo obbligato a compensare, tanto più che il testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, che contempla la possibilità di compensazione nel caso di mutamento della giurisprudenza, non è neppure applicabile ratione temporis.

2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese per mancata costituzione di parte resistente. Si dà invece atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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