Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9264 del 17/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9264 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 13632/08 proposto da:
Società dell’Arancio in liquidazione, in persona del
suo liquidatore

pro tempore,

Montone Vincenzo,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Tomacelli n.
103, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo
Montone e Cesare Testa, come da delega in clace al
ricorso;
— ricorrente —
contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Generale

pro tempore,

elettivamente domiciliata in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

Data pubblicazione: 17/04/2013

legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 10/32/07 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 26 marzo
2007;

udienza del 20 febbraio 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 10/32/07, depositata il 26
marzo 2007, la Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, respingeva l’appello proposto dalla Società
dell’Arancio S.r.l. avverso la decisione n. 112/11/05
della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che
aveva rigettato il ricorso della contribuente contro
l’avviso di rettifica e liquidazione n. 800386 IVA 1995
emesso, a seguito di PVC della GdF, a recupero di IVA
non versata relativamente a canoni di locazione non
fatturati, oltreché a recupero di costi ritenuti non
inerenti.
La CTR riteneva che la contribuente, in violazione
dell’art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avesse
“omessa” la motivazione dell’appello, in quanto,
secondo il giudice

a quo,

le ragioni di gravame non

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

erano state esposte “con sufficiente grado di
specificità”.
Contro la sentenza della CTR, la contribuente proponeva
ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
Diritto

censurata a’ sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
per

carente,

insufficiente

e

contraddittoria

motivazione, deducendosi, da parte della contribuente,
di non aver mai percepito canoni “in nero”, che la
questione era stata esposta nell’atto d’appello, ma che
la CTR non l’aveva presa in considerazione.
2. Col secondo motivo, la sentenza veniva censurata a’
sensi dell’art.

360,

comma l,

n.

3 c.p.c.

per

violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52
d.p.r. del 26 ottobre 1973, n. 633, deducendosi, a
riguardo,

che,

autorizzazione,

in
la

mancanza
GdF

della

necessaria

illegittimamente

aveva

acquisito, presso una privata abitazione, la
documentazione su cui era stato fondato l’impugnato
avviso di rettifica.
3.

I motivi, perché connessi, possono esaminarsi

congiuntamente. I motivi sono, peraltro, inammissibili,
giacché, con gli stessi, non viene censurata la
decidendi

ratio

della impugnata sentenza, costituita dal

rilievo del vizio processuale di assoluta incertezza
dei motivi d’appello in violazione dell’art. 53, comma
l, d.lgs. 546/92 (Cass. sez. trib. n. 13012 del 2001;

3

1. Col primo motivo di ricorso, la sentenza veniva

Cass. sez. trib. n. 2455 del 2001); vizio che comporta,
all’evidenza, una questione interpretativa di norme
basata su di un fatto processuale; la sentenza viene,
invece, inammissibilmente denunciata sotto il profilo
del vizio motivazionale, oltreché dell’errore
interpretativo, a’ sensi dell’art. 360, comma l, n. 3 e

cioè, della percezione “in nero” dei canoni di
locazione, ovvero della illegittima acquisizione della
prova, sui quali il giudice a quo non ha statuito in
quanto assorbiti dalla preliminare pronuncia di
assoluzione rite, avendo ritenuto non specifico il
gravame; fatto processuale, che questa Corte, in
mancanza dell’esatta censura a’ sensi dell’art. 360,
comma l, n. 4, c.p.c., nemmeno può verificare (Cass.
sez. I n. 29779 del 2008).
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente
Società dell’Arancio in liquidazione a rimborsare alla
resistente Agenzia delle Entrate le spese processuali,
liquidate in 3.000,00 per compensi, oltre a spese
prenotate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 20 febbraio 2013

5, c.p.c., circa l’inesistenza di un fatto, quello,

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