Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9264 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.11/04/2017),  n. 9264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29322-2014 proposto da:

A.A. SPA, in persona del suo amministratore delegato

rappresentante legale sig. G.E., considerata domiciliata

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALFONSO SORRENTINI;

– ricorrente –

contro

FUTURO SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore NADIA

GAFFURI, considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ENRICO GELPI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1746/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato ALFONSO SORRENTINI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Futuro s.r.l. propose opposizione dinanzi al Tribunale di Como avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dallo stesso Tribunale dalla società Acsm s.p.a. con cui le si intimava il pagamento della somma di Euro 57.014,82, oltre accessori, per forniture d’acqua insolute.

Il Tribunale accolse l’opposizione, revocò il decreto e condannò la Futuro s.r.l. al pagamento di Euro 15.000,00, con compensazione delle spese.

La Corte di appello di Milano, sull’appello principale proposto da Futuro s.r.l. e su quello incidentale proposto da Acsm – Agam s.p.a. (già Acsm s.p.a.), in parziale riforma della sentenza impugnata, revocò la condanna della Futuro s.r.l. al pagamento della somma quantificata in prime cure, con condanna della Acsm – Agam s.p.a. alla restituzione della somma di Euro 16.399,00, oltre interessi e refusione delle spese del doppio grado, compensate nella misura di un quinto.

Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale ha premesso che è pacifico tra le parti come il consumo d’acqua di cui alle due fatture azionate in via monitoria dalla Acsm s.p.a. fu abnorme rispetto alla normale fruibilità della somministrata, Futuro s.r.l. e che fu originato da occulte dispersioni d’acqua verificatesi nelle tubazioni interrate dell’impianto idrico. Il giudice di appello ha ritenuto – condividendo le motivazioni rese dal giudice di prime cure in proposito (dapprima in sede di reclamo avverso il provvedimento di urgenza e poi con la sentenza impugnata) – che la somministrante fosse inadempiente al dovere di correttezza e buona fede per non aver svolto un sollecito controllo dei consumi e, in ragione dell’accertato inadempimento, ha confermato la riduzione dell’entità del corrispettivo dovuto dalla somministrata alla somministrante già operato dai giudice di prime cure il quale l’aveva limitato al solo importo dovuto per “i consumi relativi all’arco temporale di una “fisiologica” comunicazione e fatturazione” e quantificato equitativamente nell’importo di Euro 15.000,00, quantificazione cui le parti avevano prestato acquiescenza. La Corte di merito, infine, ha accertato l’avvenuto pagamento di tale importo da parte della somministrata in data 28 giugno 2006 prima del ricorso monitorio, ha ritenuto che la condanna di cui al capo secondo del dispositivo della sentenza di prime cure non dovesse essere disposta in quanto neppure richiesta dall’opposta e ha condannato la somministrante a restituire alla somministrata la somma di Euro 16.399,00, oltre gli interessi.

Avverso questa decisione Acsm – Agam s.p.a. (già Acsm s.p.a.) propone ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Ha resistito con controricorso la società Futuro s.r.l. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Va rilevato che il Collegio ha disposto la redazione della presente sentenza in forma semplificata mediante “la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione” in osservanza dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nel testo vigente, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche dettate dalla L. n. 18 giugno 2009, n. 69.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (“Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 669 octies c.p.c., u.c. e art. 329 c.p.c. con riferimento all’acquiescenza”) la ricorrente contesta il capo di motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto che le parti avessero prestato acquiescenza in ordine alla somma di Euro 15.000,00 quantificata equitativamente dal giudice di prime cure. Secondo la ricorrente nessuna acquiescenza sarebbe stata prestata atteso che una prima somma di Euro 15.000,00 era stata versata da Futuro s.r.l. in data 30 giugno 2006 in adempimento dell’ordinanza del 7 giugno 2006 emessa nel giudizio cautelare promosso dalla stessa Futuro al fine di ottenere il ripristino della fornitura d’acqua (al quale non era seguito il giudizio di merito) e che una seconda somma di Euro 15.000,00 era stata quantificata dal giudice dell’opposizione avverso il decreto monitorio come ancora dovuta, oltre interessi legali. In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe violato il disposto dell’art. 669 octies c.p.c. facendo ricorso alla regola della acquiescenza in relazione all’autorità di giudicato di un provvedimento cautelare emesso in un diverso processo; avrebbe altresì violato il dettato dell’art. 329 c.p.c. tenuto conto che nessuna acquiescenza sarebbe stata prestata da ACSM AGAM la quale, in entrambi i gradi di giudizio, ha insistito affinchè fosse accolta la sua domanda di integrale pagamento della fornitura effettuata.

1.1. Il motivo non è fondato in quanto non sussistono le dedotte violazioni degli art. 669 octies c.p.c., u.c. e art. 329 c.p.c. con riferimento alla regola dell’acquiescenza.

Le doglianze della ricorrente non colgono nel segno quando insistono nel ribadire di non aver mai prestato acquiescenza alla liquidazione dell’importo di Euro 15.000,00 e di aver sempre richiesto il pagamento integrale delle fatture poste a fondamento dell’originario decreto ingiuntivo nè ove lamentano la violazione del giudicato in relazione ad un provvedimento cautelare emesso in altro giudizio. In altri termini, la ricorrente mostra di non aver inteso correttamente quanto asserito in proposito dalla Corte territoriale la quale, nel confermare la statuizione del primo giudice (che aveva ridotto l’entità del corrispettivo ancora dovuto dalla somministrata alla somministrante stimandolo equitativamente nell’importo di Euro 15.000,00), si è limitata a dar conto del criterio utilizzato ai fini di tale quantificazione riferendolo ai “consumi relativi all’arco temporale di una “fisiologica” comunicazione e fatturazione” (così come testualmente motivato in prime cure) e ad osservare come nessuna delle parti avesse contestato questo criterio utilizzato ai fini della liquidazione equitativa e, limitatamente a questa quantificazione, ha ritenuto che le parti avessero prestato acquiescenza, utilizzando tale termine in senso atecnico rispetto al consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia.

Al riguardo, va evidenziato che il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della sentenza che risolvano questioni aventi una propria individualità e autonomia e siano tali da integrare una decisione indipendente (Cass. n. 6304 del 2014) e che manca la suddetta autonomia, non solo nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verta in tema di valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (Cass. n. 4732 del 2012).

La circostanza che con l’appello incidentale si sia insistito nell’ottenere integralmente la somma recata dall’originario decreto ingiuntivo non determina nè il passaggio in giudicato nè una forma di acquiescenza da parte della opposta atteso che la sussistenza del diritto e i criteri di quantificazione sono indissolubilmente legati tra loro (Cass. n. 19949 del 2015).

2. Con il secondo motivo (“Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 1372 c.c. nonchè sull’omesso esame circa un fatto decisivo con riferimento agli obblighi del custode”) si lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente interpretato ed applicato la disciplina di cui agli artt. 2051 e 1372 c.c. ponendo a carico di ACSM- AGAM un eccessivo onere di diligenza sbilanciando il rapporto sinallagmatico tra utente ed erogatore del servizio. In particolare, costituirebbe onere eccessivo gravare la società erogatrice di acqua potabile (ACSM AGAM) del dovere di verifica dei consumi eccessivi effettuati da Futuro relativi all’impianto idrico di sua proprietà. La Corte territoriale avrebbe omesso del tutto di considerare che le conseguenze delle perdite verificatesi nelle tubazioni di proprietà degli utenti che si diramano dal contatore verso le singole utenze devono essere poste a carico dei singoli utenti, avendo questi ultimi un analogo obbligo di manutenzione come previsto dal contratto di fornitura di acqua potabile intercorso tra le parti.

2.1. Il secondo motivo è inammissibile riguardo ad entrambi i profili di violazione prospettati perchè privo dei caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 4 (v. tra molte: Cass. Sez. 3, 25 settembre 2009 n. 20652, Rv. 609721 – 01). Con esso infatti la ricorrente si duole genericamente della violazione delle regole ermeneutiche in materia di danno cagionato da cose in custodia, mostrando di non aver colto la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ricondotto la diligenza della società somministrante verso l’utente alla responsabilità derivante dall’erogazione di un servizio pubblico di utilità fondamentale come l’acqua potabile.

3. Con il terzo motivo (“Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. e sull’omesso esame circa un fatto decisivo con riferimento agli obblighi contrattuali (art.7)”) si lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto la negligenza di ACSM- AGAM poichè sarebbe intercorso un periodo troppo lungo tra una lettura e l’altra del contatore, negligenza non giustificata neppure dall’art. 7 del contratto recante le condizioni di fornitura secondo cui “la lettura del contatore e la fatturazione dei consumi sono effettuati con la ordinaria periodicità aziendale”, non risultando provato che la ordinaria periodicità aziendale osservata in precedenza fosse di sei mesi tra una lettura e l’altra. Si duole, inoltre, che la Corte di appello abbia ritenuto a favore della somministrata e ininfluente rispetto al dovere di correttezza della somministrante, la circostanza della difficoltà di lettura del contatore posto a trenta centimetri nel sottosuolo, ritenendo ininfluente, peraltro, la circostanza che convenzionalmente l’ubicazione del contatore fosse stata concordata tra le parti.

3.1. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente lamenta una violazione di legge e un vizio di motivazione che involgono soltanto uno degli aspetti della articolata motivazione della Corte territoriale; difatti, quest’ultima non ha ritenuto la negligenza della somministrante fondata soltanto sull’obbligo periodico ordinario di rilevazione e fatturazione dei consumi contestato dalla ricorrente, ma anche sulla base della stessa esposizione dei fatti pacificamente ammessi dalla stessa spa Acsm nel suo capitolato di prova orale – confermando al riguardo l’esattezza delle motivazioni rese in prime cure – da cui era risultato che l’utenza in questione avesse, in precedenza, già registrato gravissime perdite occulte d’acqua dovute a “falla nella tubazione” richiamando sul punto i capitoli di prova testimoniali formulati in proposito (nn. 1 e 38) e quindi ritenuto che tali precedenti circostanze avrebbero dovuto indurre la somministrante ad un più sollecito controllo dei consumi successivi. Alla luce di tali emergenze istruttorie, del tutto plausibile e scevro da vizi, appare il ragionamento della Corte di merito che non ha ritenuto scriminata la negligenza della somministrante alla luce delle previsioni contrattuali riferite alla lettura e alla fatturazione dei consumi nè rilevante la questione dell’accessibilità del tombino di ispezione del contatore.

Va in proposito rammentato che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 (Rv. 625631 – 01).

4. Dalla inammissibilità del terzo discende l’assorbimento del quarto motivo (“Sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. con riferimento agli interessi convenzionali (art. 11.2)”) (motivo espressamente proposto come condizionato all’accoglimento degli altri).

5. Con il quinto motivo (“sull’omesso esame circa un fatto decisivo quale la mancata ammissione delle prove orali”) si lamenta che la Corte territoriale non ha ammesso alcuna prova orale richiesta da ACSM- AGAM.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Va in proposito ribadito il principio in ragione del quale il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’art. 356 c.p.c., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio non siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio (tra le varie, cfr. Sez. 3, 8 febbraio 2012, n. 1754 Rv. 621707 – 01). Nella specie, la sentenza in maniera sintetica, ma analitica e logica, spiega (cfr. pag. 13 e 14) le ragioni per le quali non ha ammesso i quarantadue capitoli testimoniali articolati dalla parte ritenendoli inammissibili vuoi perchè superflui, vuoi perchè inerenti a circostanze non contestate o generiche rispetto alla fattispecie in esame e vuoi perchè aventi ad oggetto documenti.

Del resto, la ricorrente insiste nel contestare la motivazione resa in proposito dal tribunale in prime cure, non dolendosi se non in tale prospettiva della mancata ritenuta rilevanza delle prove da parte della Corte territoriale.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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