Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9264 del 06/04/2021

Cassazione civile sez. I, 06/04/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 06/04/2021), n.9264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 10487/2017 proposto da:

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., – già Ferrovie dello Stato s.p.a.

– in persona del legale rappresentante pro-tempore – e per esso

l’avv. Vincenzo Sica, nella qualità di institore con procura per

notar C. del 16.3.12 – elettivamente domiciliata in Roma, in

via Lucrezio Caro n. 62, presso lo studio dell’avvocato Ciccotti

Sabina, rappresentata e difesa dall’avvocato Mazzù Carlo, con

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., M.C., M.U.M., elettivamente

domiciliati in Roma, al corso Vittorio Emanuele II n. 229, presso lo

studio dell’avvocato Di Pietro Ugo, rappresentati e difesi

dall’avvocato Cassata Nello, con procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

nonchè contro

Consorzio Infrastrutture società consortile a r.l., già Consorzio

Stabile Infrastrutture, nella qualità di nuovo concessionario della

R.F.I. s.p.a. (già Ferrovie dello Stato s.p.a.), in persona del

legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in

Roma, in via Alberico II n. 4, presso l’avvocato Gutierrez

Tomassetti Enrico, rappresentato e difeso dall’avvocato Rizzo

Maurizio, con procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.A., M.C., M.U.M., elettivamente

domiciliati in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 229, presso lo

studio dell’avvocato Di Pietro Ugo, rappresentati e difesi

dall’avvocato Cassata Nello, con procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 114/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 10/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/10/2020 dal Cons. rel., Dott. CAIAZZO ROSARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA, che ha concluso per l’accoglimento del

secondo motivo del ricorso principale e del terzo del ricorso

incidentale;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Ciccotti, con delega scritta,

che si riporta agli atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione del 26.10.99 M.G. convenne innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto le Ferrovie dello Stato s.p.a. e la F.lli Co. s.p.a. in amministrazione straordinaria- quale società capogruppo mandataria del raggruppamento Co. -, esponendo che: con decreto prefettizio del 12.3.93 l’ATI F.lli Co. era stata autorizzata ad occupare in via d’urgenza una porzione di un maggiore fondo ad esso appartenente sito in (OMISSIS), in vista della realizzazione di lavori di raddoppio della (OMISSIS) nel tratto tra (OMISSIS); la procedura era illegittima poichè, nonostante alcune proroghe, non si era conclusa con l’emissione del decreto d’espropriazione; l’immissione nel possesso da parte della F.lli Co. era avvenuta il 7.8.93 e che tale società gli aveva offerto la somma di Lire 79.360.750 a titolo d’indennizzo provvisorio d’espropriazione dei soli terreni, senza ricomprendervi i due fabbricati che vi insistevano, somma che era stata accettata dal suo procuratore, con riserva di agire in via giudiziaria, anche per i danni arrecati alla strada d’accesso al fondo; pertanto, l’attore chiese la condanna dei convenuti al pagamento dell’indennità per i due fabbricati, comprensiva della mancata fruttificazione e del deprezzamento dell’area residua, oltre al risarcimento del danno da occupazione illegittima dei terreni e dei fabbricati.

Si costituì la F.lli Co. s.p.a., eccependo l’improcedibilità della domanda per essere competente la procedura concorsuale.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 18.4.06, dichiarò improcedibile la domanda nei confronti della F.lli Co. s.p.a., in amministrazione straordinaria, e condannò la Ferrovie dello Stato s.p.a. al risarcimento dei danni in favore degli eredi dell’attore, nelle more deceduto, per l’occupazione usurpativa degli immobili, disponendo con separata ordinanza una c.t.u. per la quantificazione del valore dei beni.

Con sentenza definitiva del 4.7.07, il Tribunale condannò la Ferrovie dello Stato s.p.a. al pagamento, in favore degli eredi dell’attore originario, della somma di Euro 137.308,26 (parte per il valore del terreno, e parte a titolo di deprezzamento della parte residua) oltre accessori sulla somma devalutata e rivalutazione annuale. Avverso tale ultima sentenza propose appello la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.; resistevano gli eredi M. i quali eccepirono che il rigetto della preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, disposto con sentenza parziale, era ormai divenuto definitivo per essere stata impugnata solo la sentenza definitiva. Glì stessi proposero appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui dispose la riduzione delle somme loro dovute, di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5bis non più in vigore, e che fosse accertato un maggior valore del bene, rispetto a quello indicato dal c.t.u., avendo un grande interesse economico per le sue potenzialità di sfruttamento nel settore turistico-alberghiero.

Intervenne nel giudizio il Consorzio Stabile Infrastrutture, a r.l., avente causa di RFI s.p.a.

Con sentenza emessa il 10.2.17, la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannò RFI (e/o il Consorzio Stabile Infrastrutture quale nuovo concessionario di RFi s.p.a.) a corrispondere agli appellanti in via incidentale la somma complessiva di Euro 216.870,35 a titolo di risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima dei terreni e dei fabbricati, oltre interessi e rivalutazione, osservando che: in primo luogo, l’impugnazione proposta solo avverso la sentenza definitiva rendeva non più contestabile la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, già affermata dal giudice di primo grado nella sentenza non definitiva, come anche la qualificazione che lo stesso primo giudice aveva fatto dell’occupazione in questione; il terreno per cui è causa era edificabile, essendo alla data della domanda (26.10.99) entrato in vigore il PRG del Comune di (OMISSIS), il 18.6.94, approvato con Delib. 27 febbraio 1999 che inserì il terreno in zona ct turistico-alberghiera sicchè allo stesso poteva essere attribuito quel valore unitario di Euro 31,96 al mq che il ctu aveva quantificato come valore edificabile sulla base del presupposto che si trattasse di bene potenzialmente edificabile; la valutazione del ctu non era stata contestata dagli appellanti incidentali, salvo che con argomenti inerenti alla sfruttabilità ai fini alberghieri dell’immobile, considerata dal c.t.u. laddove, trattandosi di valutazione che esclude la riduzione L. n. 350 del 1992, ex art. 5bis, ben poteva essere presa a base della decisione; ne discendeva che le somme spettanti agli appellati ammontavano a Euro 167.000,00 circa per il risarcimento dei danni da occupazione illegittima dell’area di mq 5315, 24.740,15 a titolo di risarcimento per il deprezzamento dell’area residua di mq 15.728 quantificato nel 5% del totale e consistente essenzialmente nel danno da variazione dell’originaria pendenza che determinò costi aggiuntivi in caso di edificazione consentita, 17.044,00 per il risarcimento dei danni da illegittima occupazione dei due fabbricati rurali che erano originariamente insistenti sull’area trasformata e che furono demoliti, ma che versavano in stato di degrado tanto da essere stati valutati nella misura del 25% del valore di corrispondenti immobili integri, mentre a titolo di danno da sottrazione al privato del potenziale edificatorio dell’area di sedime dei due immobile fu riconosciuta l’ulteriore somma di Euro 4876,30.

RFI s.p.a. ricorre in cassazione con due motivi. Resistono gli eredi M. con controricorso.

Il Consorzio Infrastrutture, quale concessionario della RFI s.p.a., resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a cinque motivi.

I M. resistono al ricorso incidentale con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 279 c.p.c., nn. 2 e 4, e art. 2909 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, avendo la Corte d’appello violato il giudicato formatosi con la sentenza parziale, resa tra le stesse parti dal giudice di primo grado, con riguardo al momento in cui si è perfezionata l’irreversibile trasformazione dell’immobile, da considerare per il calcolo del valore del bene espropriato, avendo invece affermato che tale calcolo fosse riferibile alla data della proposizione della domanda di risarcimento dei danni (con la conseguenza che il terreno in questione dovesse essere considerato edificabile poichè a quella data era entrato in vigore il PRG del Comune di (OMISSIS) che aveva inserito il terreno in zona Ct turistico-alberghiera).

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 101,116, c.p.c. Al riguardo, la ricorrente lamenta che il ctu nominato in appello- con l’incarico di determinare il valore venale dei terreni oggetto della procedura espropriativa alla data della irreversibile trasformazione, verificatasi all’epoca della cessazione dell’occupazione legittima, al 14.9.96 – avrebbe effettuato una stima arbitraria in quanto, sebbene il mandato ricevuto riguardasse la stima del valore dei fondi in base alla loro destinazione agricola, il ctu aveva invece ritenuto che la destinazione legale fosse turistico-alberghiera secondo le prescrizioni del PRG, entrato però in vigore dopo la definitiva approvazione del consiglio comunale con Delib. del 1999, per cui alla data del 14.9.96 era applicabile il D.a. n. 61 del 1980 del 7.3.80. La ricorrente si duole altresì del fatto che il ctu abbia effettuato la stima applicando il metodo analitico-ricostruttivo che, invece, avrebbe dovuto costituire un criterio residuale, qualora non fosse stato possibile applicare il metodo sintetico-comparativo; in particolare, la doglianza censura la ctu nella parte in cui sono stati utilizzati per la stima sentenze e atti di vendita aventi ad oggetto terreni con destinazione urbanistica diversa rispetto a quella per cui è causa (cioè edificabile).

La ricorrente censura altresì la stima dei due fabbricati rurali, che risultavano crollati (presumibilmente a causa di eventi sismici), pari al 25% del valore attribuito a fabbricati integri e legittimamente realizzati, in quanto, non essendo tali beni accatastati – e non essendo perciò oggetto di possibili opere di ristrutturazione -, il loro valore era ancorato unicamente alla stima del terreno di sedime. Era ancora criticata la stima del valore dei fabbricati, in quanto eccessiva, non avendo sul punto la Corte territoriale tenuto conto delle critiche espresse dal proprio c.t.p.

Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 345, 132, comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., in ordine all’art. 360 c.p.c., n. 4, poichè la Corte territoriale, nel condannare anche la ricorrente incidentale, ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e denunciato e di devoluzione in appello, in quanto nessuna domanda era stata chiesta o riproposta in sede di gravame dagli appellanti incidentali nei confronti dello stesso Consorzio, nè in proprio, nè quale concessionario della RFI, considerato che i M. avevano richiesto la condanna della sola RFI s.p.a. La ricorrente si duole anche della omessa motivazione circa la condanna nei suoi confronti.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 279 e 324 c.p.c., e dell’art. 2909 c.c., avendo la sentenza impugnata pronunciato in violazione del giudicato formatosi in ordine all’intervenuta occupazione acquisitiva dei terreni per cui è causa e all’individuazione del momento cui riferire la stima dei danni, riesaminando tali questioni. In particolare, il ricorrente incidentale lamenta che la Corte di merito abbia omesso di considerare che con la sentenza parziale emessa nel 2006, non impugnata, il giudice di primo grado, oltre a confermare la propria giurisdizione e a pronunciare l’improcedibilità della domanda nei confronti della concessionaria F.lli Co. s.p.a., aveva già condannato Ferrovie dello Stato s.p.a. al risarcimento dei danni cagionati agli attori a seguito dell’occupazione acquisitiva del fondo, sulla premessa che la sua irreversibile trasformazione si fosse determinata al momento di scadenza del periodo d’occupazione legittima, ossia alla data del 14.9.96. Secondo il ricorrente Consorzio, la Corte d’appello aveva rilevato il suddetto giudicato con l’ordinanza istruttoria di nomina di nuovo ctu al fine di stimare il valore venale dei terreni in esame proprio alla data dell’irreversibile trasformazione riferita all’epoca della cessazione dell’occupazione legittima, in data 14.9.96, “tenuto conto della destinazione agricola come risultante dal PRG vigente a tale data”.

Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 101 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 in relazione alla quantificazione dei danni, l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nonchè la violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 16, comma 9, L. n. 47 del 1985, art. 17, comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46L. n. 133 del 1994, art. 9 nonchè degli artt. 2043 e 2056 c.c. Al riguardo, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello, muovendo dall’erronea premessa che ai fini della stima del danno si dovesse aver riguardo alla data della domanda (26.10.99), peraltro in violazione del giudicato formatosi sulla questione con la sentenza di primo grado, abbia adottato un motivazione apparente e perplessa avendo ritenuto il terreno per cui è causa edificabile, in quanto ricadente, alla data della citazione introduttiva del 26.10.99, nell’ambito di efficacia del nuovo PRG. Il ricorrente si duole altresì della mancata motivazione della stima del danno relativa ad entrambi i fabbricati (per i quali il c.t.u. aveva accertato la mancata iscrizione in catasto e di procedure autorizzative delle costruzioni) nonostante la Corte di merito avesse limitato l’accertamento del c.t.u. ad uno di essi, e della stima comprensiva del valore dei fabbricati aggiunta a quello dell’area di sedime (che invece avrebbe dovuto essere scorporato) e dell’ulteriore liquidazione equitativa a titolo di danno da sottrazione al privato del potenziale edificatorio dell’area di sedime dei due immobili, pur avendo la Corte territoriale già attribuito alla stessa area un risarcimento pari al suo valore edificabile. Infine, il ricorrente lamenta l’omesso esame del fatto decisivo relativo allo stato dei due fabbricati che, crollati parzialmente o totalmente prima dell’immissione in possesso, erano abusivi in quanto privi di autorizzazione, considerando che il più grande dei due fosse stato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione, come anche accertato dal ctu.

Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Dagli atti di causa si evince che il Tribunale, nella sentenza non definitiva emessa il 18.4.06, accertò il diritto della parte attrice al risarcimento dei danni per la perdita della proprietà del fondo a seguito dell’irreversibile trasformazione, condannando al relativo pagamento la Ferrovie dello Stato s.p.a. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che il c.t.u., sulla base della documentazione acquisita, aveva verificato che l’opera era stata ultimata in un periodo presumibilmente compreso tra il 12.8.98 e il 31.12.2000, oltre la scadenza del periodo di occupazione legittima che, a seguito di proroga disposta con decreto prefettizio dell’11.3.95, era fissata al 14.9.96. Al riguardo, il Tribunale richiamando la giurisprudenza all’epoca consolidata (anteriormente alla sentenza delle SSU n. 735/15), osservò che l’irreversibile trasformazione del fondo costituiva illecito istantaneo con effetti permanenti, che determinava l’estinzione della proprietà alla data della scadenza del periodo di occupazione legittima dal quale iniziava a decorrere il termine di prescrizione. Ciò, d’altra parte, è avvalorato dalla formula del dispositivo nella parte in cui è contemplata la condanna al pagamento degli interessi sulla somma devalutata al 14.9.96 (data di scadenza dell’occupazione legittima).

Ora, tale statuizione ha inequivocabilmente riguardato la data dell’estinzione della proprietà dell’attore originario, dato lo specifico riferimento alla scadenza del periodo d’occupazione legittima, a nulla rilevando che le opere d’irreversibile trasformazione del fondo fossero state collocate dal c.t.u. presumibilmente nell’arco temporale dal 1998 al 2000. Invero, nella suddetta sentenza non definitiva, la condanna al risarcimento dei danni ha necessariamente presupposto, quale antecedente logico-giuridico, l’accertamento, con pronuncia idonea al giudicato, della data dell’estinzione della proprietà degli attori originari. Ne consegue l’infondatezza delle difese del Consorzio – e del rilievo del Procuratore Generale – a tenore delle quali la sentenza non definitiva non conteneva alcun riferimento al 14.9.96 quale data dell’estinzione della proprietà per l’intervenuta irreversibile trasformazione del fondo, riferimento che invece sarebbe compreso nella sentenza definitiva.

Giova, al riguardo, richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudicato formatosi sulla qualificazione del terreno, quale antecedente logico giuridico della statuizione sulla indennità di occupazione legittima, calcolata secondo il criterio degli interessi legali sul valore del suolo, preclude ogni diversa qualificazione e valutazione del terreno medesimo nel giudizio risarcitorio per occupazione appropriativa o accessione invertita, costituendo l’accertamento in fatto del valore del bene il comune punto di partenza per la stima sia dell’indennità di occupazione sia del danno risarcibile (Cass., n. 20234/16).

Ne consegue che ai fini della determinazione del risarcimento dei danni occorre tener conto della qualificazione agricola del terreno per cui è causa, come accertato dalla Cote d’appello, nel regime giuridico anteriore al PRG adottato dal Comune di (OMISSIS) il 18.6.94, approvato con Delib. 27 febbraio 1999.

Il secondo motivo del ricorso principale è da ritenere assorbito dall’accoglimento del primo.

Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti. Qualora sia rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole. Questa disciplina, che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali (Cass., n. 21107/05; n. 6945/07; SU. n. 22727/11; n. 3236/17).

Ora, nel caso concreto, il Consorzio, ricorrente incidentale, è pacificamente successore nel diritto controverso, per sua stessa dichiarazione, per cui la sentenza impugnata gli è senza dubbio opponibile. Invero, la Corte d’appello, in applicazione dei richiamati principi processuali, ha correttamente condannato il Consorzio al pagamento delle somme liquidate nella qualità di interventore, nuovo concessionario della RFI s.p.a., già Ferrovie dello Stato s.p.a. pertanto, è del tutto infondata anche la doglianza afferente all’omessa pronuncia sulla suddetta questione.

Il secondo motivo va accolto, per le medesime ragioni relative all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, formulato dal dante causa del Consorzio.

Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento dei due predetti motivi, riguardando doglianze relative ai criteri di liquidazione dei danni.

Per quanto esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del secondo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello competente, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo. Rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo, Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

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