Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9263 del 24/04/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9263 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficic
sollevato dal Tribunale di Roma nel procedimento vertente tra Vittorio Macchitella e la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Roma.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio dell’il aprile 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Antonietta Carestia, che ha concluso per la competenza
del Giudice di pace di Roma.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma per
violazione dell’art. 2630, primo comma, cod. civ. a ca-

Regolamento
di competenza d’ufficio

Data pubblicazione: 24/04/2014

rico di Vittorio Macchitella, componente del consiglio
direttivo del Consorzio I.D.C. soc. coop. a r.l. per ritardata denuncia della modifica del contratto di consorzio e per tardivo deposito dei verbali di assemblea di

ce di pace di Roma, con ordinanza del 27 novembre 2011,
ha declinato la competenza in favore del Tribunale di
Roma, ritenuto competente per materia;
che, riassunta la causa, il Tribunale di Roma, con
ordinanza in data 12 novembre 2012, ha sollevato conflitto, ritenendosi a sua volta incompetente, essendo le
singole sanzioni, nel loro massimo edittale, pari ad euro 2.065, e non rientrando l’opposizione tra i casi per
i quali l’art.

22-bis della legge 24 novembre 1981, n.

689, ratione temporis

applicabile, prevede la competen-

za del tribunale;
che il pubblico ministero ha concluso chiedendo che
sia affermata la competenza del Giudice di pace di Roma;
che, a tal fine, il pubblico ministero ha in particolare escluso l’operatività del criterio di attribuzione della competenza di cui alla lettera ±) dell’art. 22bis, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, versandosi qui in materia di consorzi, tanto più che l’art.
2630 cod. civ. tiene distinte le due figure della società e del consorzio, anche se presentano punti di contat-

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approvazione delle modifiche dell’elenco soci, il Giudi-

to e nel caso di sua costituzione secondo uno dei tipi
societari anche parziale identità di disciplina.
Considerato

che, ad avviso del Collegio, il con-

flitto deve essere risolto con l’affermazione della com-

che l’ordinanza-ingiunzione è stata emessa per la
violazione dell’art. 2630 cod. civ., che, tra l’altro,
punisce chiunque, essendovi tenuto per legge a causa
delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle
imprese;
che – come è chiarito sia dal tenore letterale e
dalla ratio della disposizione citata (la quale, unitariamente dettata per le società e i consorzi, è finalizzata ad assicurare la puntuale osservanza del regime di
pubblicità degli atti sociali che fa perno sul registro
delle imprese, a tutela degli interessi conoscitivi, a
carattere precipuamente esterno, di quanti vengano in
rapporto con la società o con il consorzio), sia dalla
sua collocazione sistematica (nel capo III del titolo XI
del libro V, dedicato agli illeciti commessi mediante
omissione nell’ambito delle disposizioni in materia di
società e consorzi) – si tratta di sanzione che è stata
applicata per una violazione concernente disposizioni in

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petenza del Tribunale di Roma;

materia di società (lettera f del secondo comma
dell’art. 22-bis della legge n. 689 del 1981), essendo
stato il consorzio con attività esterna costituito in
forma di società e riguardando l’omissione la ritardata

tardivo deposito dei verbali di assemblea di approvazione delle modifiche dell’elenco dei soci;
che, pertanto, ricadendo la fattispecie nella disciplina anteriore alla operatività dell’art. 6 del
d.lgs. 1 0 settembre 2011, n. 150, l’opposizione è di
competenza del tribunale, ai sensi dell’art.

22 bis, se-

condo comma, lettera f), della legge n. 689 del 1981,

ratione temporis applicabile;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte

dichiara

la competenza del Tribunale di

Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, 1’11 aprile 2014.

denuncia della modifica del contratto costitutivo ed il

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