Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9263 del 19/04/2010
Cassazione civile sez. III, 19/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 19/04/2010), n.9263
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3161/2006 proposto da:
M.M. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex
lege” in ROMA, la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCOLINI Franco giusta delega
in atti;
– ricorrente –
contro
HOTEL DUE MARI DI UGOLINI BRUNO & C SAS (OMISSIS) nella qualità
del legale rappresentante P.G., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA P. BORSIERI 20, presso lo studio
dell’avvocato PISELLI MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
BOLDRINI Giovanni giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 460/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
Sezione Seconda Civile, emessa li 15/4/2005, depositata il
03/10/2005, R.G.N. 1375/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
23/03/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorso.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che il Tribunale di Rimini respinse la domanda proposta dal M. contro la soc. Hotel Due Mari di Ugolini Bruno & C, tendente alla declaratoria di legittimità del suo recesso dal contratto preliminare di affitto di un complesso aziendale, di condanna della controparte alla restituzione del doppio della caparra, di risarcimento del danno derivatogli dall’estromissione dalla gestione dell’azienda;
che la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello del M.;
che il M. propone ricorso per la cassazione della sentenza d’appello, svolgendo due motivi, avverso il quale si difende con controricorso la Hotel Due Mari s.a.s..
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
che i due motivi di ricorso, benchè formalmente diretti a censurare violazione di legge e vizi della motivazione, sostanzialmente si risolvono nella prospettazione di una serie di questioni di fatto tendenti all’inammissibile richiesta di una rivisitazione del merito della causa e delle risultanze istruttorie; questioni in ordine alle quali la sentenza ha argomentato in modo logico, congruo ed immune da vizi giuridici, giungendo alla conclusione che fosse il M. stesso responsabile della mancata stipulazione del contratto definitivo;
che il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010