Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9263 del 06/04/2021

Cassazione civile sez. I, 06/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 06/04/2021), n.9263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna R. – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16318/2019 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

9/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal Cons. Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto in data 28 marzo 2019 il tribunale di Campobasso ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, il ricorso proposto da M.F. avverso il provvedimento, emesso dalla locale Commissione territoriale, di diniego della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

M.F. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia, mentre il Ministero dell’Interno non resiste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Il ricorrente ha formulato i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c per omessa pronuncia sulla domanda di rimessione in termini;

2) violazione di plurimi articoli del D.Lgs. n. 25 del 2008 e del D.Lgs. n. 251 del 2007; omesso esame di fatto decisivo in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in Gambia sulla base della documentazione allegata; omessa attività istruttoria; mancanza totale di motivazione con riguardo allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria;

3) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in (OMISSIS) e omessa attività istruttoria in merito alla protezione umanitaria;

4) violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2.

II Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ha dedotto di avere eccepito dinanzi al tribunale la nullità della notifica del provvedimento di diniego impugnato, perchè tale provvedimento era stato tradotto in varie lingue, tra cui l’inglese, ma non in (OMISSIS), lingua da lui conosciuta. Ha aggiunto sia che durante l’audizione, svolta in lingua (OMISSIS), egli aveva sostenuto di saper parlare anche l’inglese e il djoula sia che, non comprendendo l’inglese scritto (lingua che sapeva solo parlare ma non scrivere), non aveva capito il contenuto del provvedimento, notificatogli dalla Commissione territoriale, e l’esistenza di un termine per impugnarlo. Avendo proposto ricorso dinanzi al tribunale oltre il termine, aveva chiesto di essere rimesso in termini ma non avrebbe ricevuto alcuna risposta al riguardo.

La doglianza non è ammissibile.

Come è stato già affermato da questa Corte, l’osservanza del requisito della specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, richiede “che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur indicato nel ricorso, risulta prodotto, poichè indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile”. Si è precisato che la mancata “localizzazione” del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dal versante “contenutistico” (Sez. 1, ord. n. 28184 del 10/12/2020, Rv. 660090 – 01).

L’onere di indicazione suddetto sussiste anche nel caso in cui sia stato denunciato un error in procedendo, quale la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Difatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno confermato il principio, già più volte affermato, secondo cui, allorquando sia denunciato un error in procedendo, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale. Infatti, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2019, n. 5640).

Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che nel ricorso in disamina non risulta specificamente indicato l’atto su cui è fondata la doglianza, vale a dire l’atto contenente le dichiarazioni rese dal ricorrente dinanzi alla Commissione territoriale in merito alle sue conoscenze linguistiche.

Il ricorrente non ha localizzato l’atto, così violando il principio di autosufficienza alla cui osservanza era tenuto.

III. Il ricorso è quindi inammissibile. Non deve essere assunta alcuna statuizione sulle spese processuali, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo, così come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

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