Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9262 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. III, 20/05/2020, (ud. 16/12/2019, dep. 20/05/2020), n.9262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32775-2018 proposto da:

C.B.R., + ALTRI OMESSI, quest’ultimi tre nella

qualità di eredi legittimi di C.O.L. elettivamente

domiciliati in ROMA, CORSO D’ITALIA 102, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELLO MISASI, rappresentati e difesi dall’avvocato

NICOLA GAETANO;

– ricorrenti –

contro

LLOYD’S OF LONDON RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA, in persona del

Procuratore Generale del Rappresentante Generale per l’Italia,

elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA 278,

presso lo studio dell’avvocato MARCO FERRARO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROBERTO MARIA BAGNARDI;

ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, in persona dei legali rappresentanti,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo

studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

M.L., CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO, MA.GI.,

MA.LU., MA.MA.;

– intimati –

Nonchè da:

M.L., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

FAUSTINO DE GREGORIO, MARIAFRANCESCA PIZZINI;

– ricorrente incidentale –

contro

C.B.R., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2048/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Fatto

RITENUTO

che:

1. C.B.R., + ALTRI OMESSI in qualità di eredi di C.O.L., ricorrono, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che confermando, sia pur con diversa motivazione, la pronuncia del Tribunale di Paola, aveva respinto la loro domanda volta ad ottenere l’accertamento della responsabilità professionale e la condanna al risarcimento del danno del notaio M.L. che aveva rogitato l’atto di compravendita di una proprietà immobiliare dei loro genitori, ormai defunti, sulla base di un mandato ad amministrare i propri beni conferito a suo tempo al vicino di casa Ma.Ug., mandato che, tuttavia non era comprensivo, di procura a vendere: lamentavano che in base a tale mandato l’atto era stato illegittimamente stipulato in favore dei suoi figli.

2. Hanno resistito tutti gli intimati, con controricorso e memoria: M.L. ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La complessità della vicenda rende opportuna una breve sintesi dei fatti di causa per poter meglio trattare le questioni di diritto sottoposte a questa Corte.

1.1 Gli odierni ricorrenti, in qualità di eredi di C.O.L., convennero in giudizio il notaio M.L., deducendo la sua responsabilità professionale per aver rogitato la compravendita di alcune proprietà immobiliari sulla base di una procura ad amministrare conferita ad Ma.Ug., in forza della quale egli aveva, in tesi arbitrariamente, venduto ai propri figli alcuni terreni con abitazione annessa a prezzo irrisorio.

1.2. Gli odierni ricorrenti deducevano che tali beni erano stati acquistati dai loro genitori, nel 1952; e che nel 1976, anche in ragione del loro trasferimento in (OMISSIS), avevano conferito un mandato ad amministrare gli immobili al vicino di casa; che in data 13 ottobre ‘78 egli, inopinatamente, aveva stipulato con i figli G. e L. un contratto di compravendita avente ad oggetto tali immobili per la somma di Lire 3500,000, a rogito del notaio M..

1.3. Gli attori che erano venuti a conoscenza della circostanza dopo la morte dei genitori durante una visita ricognitiva in Italia, assumevano che tali vendite erano state stipulate senza un valido titolo in quanto la procura rilasciata non conferiva alcun potere in ordine al trasferimento dei beni di proprietà dei mandanti.

1.4. Deducevano, pertanto, che il notaio aveva colposamente omesso di adempiere le dovute verifiche sull’identità, la qualità ed i poteri del presunto procuratore e che, per effetto di tale colpevole negligenza, avevano subito un grave danno in quanto i beni erano stati venduti ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello di mercato; e chiedevano il risarcimento dei danni subiti da quantificarsi in misura pari al valore accertato degli immobili, nonchè il pagamento della somma loro spettante per l’illegittima occupazione dal 1978 in poi.

1.5. Il Tribunale respingeva domanda, qualificandola come responsabilità contrattuale e assumendo che il termine di prescrizione decennale era ampiamente decorso.

Affermava anche che doveva ritenersi fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori in quanto il rapporto professionale era stato instaurato con il Ma. (e cioè nè con gli attori nè con i genitori, ormai defunti).

1.6. La Corte d’Appello ha confermato l’esito della pronuncia modificando, tuttavia, la motivazione.

Ha affermato, infatti:

a. che il termine di prescrizione decennale non era ancora spirato in quanto doveva farsi decorrere dalla data in cui gli attori erano stati messi a conoscenza del fatto dal quale scaturiva il danno;

b. che la legittimazione attiva sussisteva in quanto gli stessi attori erano eredi dei soggetti ipoteticamente mandanti del Ma. (e quindi loro danti causa);

c. che sussisteva altresì la negligenza del notaio che non aveva proceduto diligentemente ai controlli concernenti la rappresentanza e l’esistenza di validi poteri in capo a colui che si era qualificato come rappresentante dei C.;

d. che, tuttavia, non sussisteva il danno in quanto nell’atto rogitato era stato dichiarato dal venditore (in persona del mandatario) che la somma oggetto del prezzo di vendita (di lire 3.500.000) era stata interamente pagata e che questa circostanza non era mai stata contestata nè da parte dei de cuius C. nè tantomeno da parte dei figli.

2. Sul ricorso principale.

2.1. Con il primo ed il secondo motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3:

a. la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 101 c.p.c., nonchè degli artt. 3 e 24 Cost..

Lamentano che il giudice d’Appello aveva pronunciato una decisione “a sorpresa” ed aveva violato il principio di “corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”. Assumono, in sostanza, che la corte territoriale aveva introdotto argomentazioni che avevano impropriamente esteso il thema decidendum su questioni che non erano state oggetto di discussione e cioè la presunta riscossione del prezzo della compravendita da parte di chi ignorava l’esistenza dell’atto stipulato ovvero i genitori, e deducono al riguardo che la circostanza non era mai stata nè allegata ne contestata; la presunta volontà dei coniugi C. di alienazione dei beni in questione, in ragione della riscossione del prezzo prima della formalizzazione, anche questa circostanza mai discussa; la presunta congruità del corrispettivo pagato ritenuta circostanza non contestata.

b. la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost.: lamentano che la Corte aveva dato per ammessi fatti in contrasto assoluto con la difesa assunta nel presente giudizio e, cioè, in primo luogo l’avvenuta riscossione da parte dei coniugi C. del prezzo di vendita assumendo che fosse circostanza pacifica, in secondo luogo, che tale riscossione fosse avvenuta anteriormente alla formalizzazione del contratto di compravendita (cfr. pag. 35 ricorso terzo cpv); in terzo luogo il valore ratificante assegnato a tale circostanza, sia in relazione al mandato da lui posto in essere sia alla non contestazione della congruità del corrispettivo pagato.

2.2. Reiterano l’argomento, secondo cui il mandato conferito al Ma. non era una procura a vendere ma un mandato ad amministrare ed assumono che gli argomenti utilizzati dalla corte fossero illogici ed incompatibili con il riconoscimento dei fatti ritenuti accertati.

3. Con il terzo motivo, infine, i ricorrenti chiedono a questa Corte una decisione di merito che, in riforma della pronuncia impugnata, liquidi loro il danno derivante dalla responsabilità professionale sia con riferimento alla stima effettuata nella CTU espletata in Tribunale sul valore effettivo del bene venduto, sia in relazione alla somma loro spettante per l’occupazione senza titolo.

4. Con il ricorso incidentale condizionato, la M. reitera le censure proposte in primo grado relative alla nullità della procura speciale alle liti (cfr. pag. 20); al difetto di legittimazione attiva dei C. che non avrebbero dimostrato la qualità di eredi legittimi, alla nullità della citazione per mancata indicazione del quantum, tutte questioni sulle quali la corte d’appello aveva omesso, in tesi, di pronunciarsi, nonostante fossero state rigettate dal Tribunale ma oggetto di appello incidentale; reitera inoltre le censure sulla prova testimoniale, sulla CTU espletata e sulla domanda di manleva.

5. I primi due motivi di ricorso principale devono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione logica.

5.1. Essi, pur ricondotti formalmente al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 lamentano, nella sostanza, una motivazione illogica ed apparente, contrastante cioè con le emergenze processuali ed in particolare con i documenti prodotti.

Sintetizzati come sopra i motivi del ricorso, infatti, una corretta qualificazione di essi rispetto alle censure prospettate (cfr. al riguardo Cass. 17931/2013; Cass. 1370/2013; Cass. 24553/2013 e Cass. 23381/2017 secondo cui “Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purchè si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia; ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma processuale, ancorchè la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anzichè sotto il profilo dell’error in procedendo, di cui al citato art. 360, n. 4.”) consente di ricondurli entrambi nell’alveo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, concernente le ipotesi di nullità della sentenza, fra le quali devono essere ricomprese quelle riferibili ad una motivazione inesistente, resa, cioè, attraverso una mera apparenza argomentativa.

5.2. In tal modo riqualificati, i motivi sono fondati.

Deve, al riguardo, richiamarsi preliminarmente l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha affermato, con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4., che “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. 9105/2017); e che “in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.

6. Nel caso in esame emerge in modo evidente l’intrinseca contraddizione della motivazione che risulta, dunque, apparente.

6.1. Premesso, infatti, che la Corte territoriale ha affermato, modificando la motivazione del Tribunale, che il non aver verificato l’identità delle parti e l’esistenza di validi poteri di rappresentanza, configurava l’inadempimento dedotto degli specifici obblighi professionali (cfr. pag. 17 del ricorso), risulta del tutto illogico che la mancata prova del danno venga fatta derivare dalle dichiarazioni rese all’atto della stipula dal (falsus) mandatario che, evidentemente, essendo portatore di un macroscopico conflitto di interessi, ha affermato fatti che non possono essere posti a base di un accertamento sul prezzo, in ipotesi ricevuto da chi non gli aveva conferito il mandato.

6.2. Inoltre risulta fondata anche la censura riferita alla violazione dell’art. 115 c.c. perchè i fatti che possono essere posti a base della decisione sono quelli non “specificamente contestati” e desumibili dalle evidenze documentali: nel caso di specie, in disparte ogni altra considerazione, non può ignorarsi il contenuto della procura conferita nel 1952 dai C. al Ma., nella quale risulta espressamente eliminata, con postilla, “il potere del procuratore di permutare, vendere, prendere a mutuo danaro ed ipotecare beni stabili, mobili e ragioni di qualsiasi specie” (cfr. pag. 37 del ricorso e folio 549 dell’atto, prodotto): tale fondamentale circostanza è stata del tutto ignorata dalla Corte territoriale che è, dunque, incorsa nella nullità della sentenza per apparenza della motivazione.

7. Il terzo motivo rimane logicamente assorbito, così come il ricorso incidentale che prospetta questioni inerenti alla legittimazione attiva degli odierni ricorrenti ed alla domanda di manleva nei confronti della compagnia di assicurazione, sulle quali la Corte d’Appello non si è affatto pronunciata.

8. La sentenza, pertanto deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte,

accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso principale e dichiara assorbito il terzo ed il ricorso incidentale condizionato.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 16 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA