Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9262 del 06/04/2021

Cassazione civile sez. I, 06/04/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 06/04/2021), n.9262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna R. – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16299/2019 proposto da:

J.F., elettivamente domiciliato in Isernia, Via XXIV

Maggio, n. 33, presso lo studio dell’avv. Paolo Sassi, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

9/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal Cons. Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto in data 28 marzo 2019 il tribunale di Campobasso ha rigettato il ricorso proposto J.F. avverso il provvedimento, emesso dalla locale Commissione territoriale, di diniego della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dal Gambia per il timore di essere arrestato, avendo iniziato a prostituirsi con i turisti del suo stesso sesso, che villeggiavano nelle località balneari. Aveva aggiunto di avere continuato ad avere rapporti con uomini anche se non dimostrava di avere un preciso orientamento sessuale.

Il tribunale molisano ha disatteso le domande e ha revocato nel contempo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo osservato che il racconto del migrante non era credibile e che nel (OMISSIS) non vi è una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata, rilevante per la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); ha aggiunto che il pericolo, prospettato dal ricorrente al fine della protezione umanitaria, era infondato.

Il Ministero dell’Interno ha depositato una nota con cui ha dichiarato di essersi costituito oltre i termini di legge, al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I) Con il primo motivo il ricorrente lamenta congiuntamente la violazione di plurimi articoli del D.Lgs. n. 25 del 2008 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, l’omesso esame di fatto decisivo “in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente nel (OMISSIS) sulla base della documentazione allegata e la mancanza totale di motivazione con riguardo allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria”. Secondo il ricorrente, il tribunale non solo non avrebbe valutato i motivi del ricorso e attivato i suoi poteri istruttori, ma avrebbe omesso qualsivoglia valutazione in merito ai presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, trascurando di considerare la vicenda personale del richiedente in relazione all’attuale sussistenza della violenza indiscriminata e diffusa, che coinvolge il (OMISSIS), rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;

II) con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in (OMISSIS) e all’omessa attività istruttoria in merito alla protezione umanitaria, su cui il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi;

III) con il terzo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3.

2. Il primo motivo è fondato.

Il ricorrente aveva dichiarato di essere fuggito dal (OMISSIS) per il timore di essere arrestato, avendo iniziato a prostituirsi con i turisti del suo stesso sesso, che villeggiavano nelle località balneari.

Il tribunale molisano, dopo aver ricordato che nel (OMISSIS) è stata introdotta dal 2014 una legge in materia di omosessualità, che prevede una pena detentiva che può arrivare fino al carcere a vita, ha affermato che il ricorrente non era credibile, “per le ragioni già indicate”, e che ciò che rileva non è tanto che l’accusa di omosessualità sia fondata quanto che tale accusa sia stata formulata e che il soggetto sia esposto al rischio di persecuzione. Siffatta motivazione si appalesa viziata.

Deve rilevarsi, innanzitutto, che nel provvedimento impugnato non si riscontra l’indicazione delle ragioni, poste a fondamento della ritenuta non credibilità del ricorrente, così che deve affermarsi che il tribunale molisano ha escluso la credibilità del ricorrente senza dare in alcun modo contezza dell’iter attraverso cui è approdato alla menzionata conclusione.

In tal modo il tribunale ha omesso di conformarsi al principio di diritto secondo il quale, in tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età.

In particolare, alla stregua dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, che esigono la verifica del compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; la deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; la non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; la presentazione tempestiva della domanda; l’attendibilità intrinseca (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728 – 01), deve riconoscersi che la decisione impugnata ha fondato la valutazione negativa sull’affidabilità delle dichiarazioni del ricorrente su parametri del tutto inafferrabili mentre avrebbe dovuto dare puntuale ragione del proprio approdo in ordine alla non credibilità del ricorrente.

Deve poi aggiungersi che il tribunale, laddove ha affermato che non risultava formulata un’accusa nei confronti del ricorrente, non ha fatto buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all’esposizione al rischio, che legittima la protezione internazionale.

Questa Corte ha già affermato (Sez. 3, ord. n. 24007 del 30/10/2020, Rv. 659523) che l’accertamento della condizione personale richiede che il giudicante si ponga in una prospettiva dinamica e non statica: occorre che si verifichi la concreta esposizione a rischio da parte dello straniero, che si dichiara omosessuale, perchè ad esempio nel paese di origine la omosessualità è punita come reato (Cass. 26969/2018), tenendo presente tuttavia che il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per sè, un atto di persecuzione, mentre una pena detentiva, che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d’origine che ha adottato una siffatta legislazione, deve essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione.

Inoltre, anche in caso di legislazione non esplicitamente omofoba, il soggetto può essere esposto a gravissime minacce provenienti da agenti privati senza che lo Stato sia in grado di proteggerlo (Cass. n. 11176/2019); tra i trattamenti inumani e degradanti lesivi dei diritti fondamentali della persona, che si possono subire in conseguenza dell’omosessualità, non vi è solo il carcere, ma anche gli abusi medici, i matrimoni forzati, lo stupro.

Nel caso in disamina, il tribunale ha ricordato che nel (OMISSIS) è stata introdotta dal 2014 una legge in materia di omosessualità che prevede una pena detentiva che può arrivare fino al carcere a vita:

ciò avrebbe dovuto indurre il medesimo tribunale ad accertare la concreta situazione del richiedente e la sua particolare condizione

personale, valutando, quindi, se questi possa subire, a causa del suo orientamento sessuale, reale o percepito, atti persecutori e minacce gravi ed individuali alla propria vita o alla persona e dunque sia nell’impossibilità di vivere nel proprio paese d’origine senza rischi effettivi per la propria incolumità psico-fisica.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo, il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio al giudice del merito perchè proceda ad un nuovo ed appropriato esame delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo, al fine di valutare, secondo le regole e i principi sopra richiamati, se può ritenersi provata una condizione individuale di esposizione a rischio di atti persecutori D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 8, lett. d) ovvero di trattamento inumano e degradante D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b).

3. Gli altri motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

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