Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9261 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. I, 21/04/2011, (ud. 14/02/2011, dep. 21/04/2011), n.9261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27308/2008 proposto da:

B.G. (c.f. (OMISSIS)), B.F. (C.F.

(OMISSIS)), nella qualità di eredi di B.I.,

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

PELLITTERI Michele, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO depositato il

10/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/02/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Palermo, con decreto del 10.9.08, ha respinto la domanda di equo indennizzo proposta, ai sensi della L. n. 89 del 2001, da B.I. nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze per l’eccessiva durata del processo da lei promosso dinanzi alla Corte dei Conti con ricorso del 20.1.72 – definito con sentenza di rigetto del 17.5.07 – per ottenere in sede giurisdizionale l’accoglimento dell’istanza avanzata il 30.6.67, in via amministrativa, dal padre F., poi deceduto (che era stata respinta con provvedimento ministeriale del 25.10.71), di riconoscimento della pensione di guerra per infermità oculare conseguente all’evento bellico del 1915/18.

La Corte ha ritenuto che la B. avesse proposto una lite temeraria, in quanto, dopo che la Commissione Medica aveva dato parere negativo, rilevando la tardività e la palese infondatezza della domanda del padre, ella aveva adito il giudice delle pensioni limitandosi a reiterare la richiesta e senza opporre alcunchè di specifico alle argomentazioni del provvedimento di diniego.

Gli eredi di B.I. hanno chiesto la cassazione del provvedimento, affidandola a due motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso, l’uno svolto ai sensi dell’art. 360, n. 3 e l’altro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, gli eredi B. lamentano che la Corte abbia respinto la domanda avanzata dalla loro dante causa.

Entrambe le censure vanno dichiarate inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (introdotto, con decorrenza dal 2.3.06., dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, comma 1, ed abrogato con decorrenza dal 4.7.09, dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 e dunque applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati nel periodo intermedio). La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che non risponde alla prescrizioni della norma citata nè il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione del motivo in cui si denunci violazione di legge non sia accompagnata dalla formulazione di un quesito idoneo a chiarire l’errore di diritto imputato al provvedimento impugnato in relazione alla concreta fattispecie decisa, nè il ricorso in cui l’illustrazione del motivo inerente al vizio di motivazione non contenga un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in ordine alla sua formulazione ed alla valutazione della sua immediata ammissibilità (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU. n. 12339/010).

Ebbene: il primo dei motivi proposti dai ricorrenti si conclude con la formulazione di un quesito di diritto in ordine all’irrilevanza, ai fini del riconoscimento del diritto all’equo indennizzo, dell’esito sfavorevole del giudizio presupposto, che non è attinente alla decisione, posto che la Corte d’Appello ha respinto la domanda di B.I. in ragione non già della mera, accertata infondatezza della pretesa da questa azionata dinanzi alla Corte dei Conti, ma della natura temeraria della lite avente ad oggetto tale pretesa; il secondo, invece, è privo di un’indicazione riassuntiva e sintetica delle ragioni per le quali la motivazione adottata dal giudice del merito non sarebbe idonea a giustificare la pronuncia di rigetto.

Non v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che, dopo aver depositato una memoria nella quale si è limitato a riservarsi lo svolgimento di difese orali, non ha neppure presenziato all’udienza di discussione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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