Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9261 del 19/04/2010
Cassazione civile sez. III, 19/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 19/04/2010), n.9261
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. SPANA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la Sig.ra D.A.A.,
rappresentato e difeso dall’avvocato CHESSA MIGLIOR GUIDO giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A., M.E. (OMISSIS), M.
M.D.I., M.M., M.G.,
FALLIMENTO R. E R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 434/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, emessa il 22/7/2005, depositata il
24/08/2005, R.G.N. 285/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/03/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato GUIDO CHESSA MIGLIOR;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che il Tribunale di Tempio Pausania, in accoglimento di azione revocatoria, dichiarò inefficace nei confronti dei M. l’atto di compravendita immobiliare stipulato nel maggio 1983 tra il R. ed il D. con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Sassari;
letto il ricorso con il quale il D. impugna, a mezzo di due motivi, la sentenza d’appello;
osserva che i due mezzi d’impugnazione, benchè formalmente prospettanti violazioni di legge e vizi della motivazione, sostanzialmente si risolvono nella riproposizione di una serie di questioni di fatto tendenti ad affermare la tesi opposta rispetto a quella accolta dalla sentenza impugnata, la quale, nell’argomentare intorno alla sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria (il rapporto di parentela tra gli stipulanti, il breve spazio temporale tra atto di compravendita e notifica ai R. del decreto ingiuntivo ad opera dei M., l’esiguità del prezzo pattuito) ha reso una motivazione immune da vizi logici e giuridici; sicchè, il ricorso deve essere respinto, senza alcun provvedimento circa le spese del giudizio di cassazione (in considerazione della mancata difesa degli intimati).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010