Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9261 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. III, 19/04/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 19/04/2010), n.9261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPANA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la Sig.ra D.A.A.,

rappresentato e difeso dall’avvocato CHESSA MIGLIOR GUIDO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., M.E. (OMISSIS), M.

M.D.I., M.M., M.G.,

FALLIMENTO R. E R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 434/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, emessa il 22/7/2005, depositata il

24/08/2005, R.G.N. 285/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato GUIDO CHESSA MIGLIOR;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il Tribunale di Tempio Pausania, in accoglimento di azione revocatoria, dichiarò inefficace nei confronti dei M. l’atto di compravendita immobiliare stipulato nel maggio 1983 tra il R. ed il D. con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Sassari;

letto il ricorso con il quale il D. impugna, a mezzo di due motivi, la sentenza d’appello;

osserva che i due mezzi d’impugnazione, benchè formalmente prospettanti violazioni di legge e vizi della motivazione, sostanzialmente si risolvono nella riproposizione di una serie di questioni di fatto tendenti ad affermare la tesi opposta rispetto a quella accolta dalla sentenza impugnata, la quale, nell’argomentare intorno alla sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria (il rapporto di parentela tra gli stipulanti, il breve spazio temporale tra atto di compravendita e notifica ai R. del decreto ingiuntivo ad opera dei M., l’esiguità del prezzo pattuito) ha reso una motivazione immune da vizi logici e giuridici; sicchè, il ricorso deve essere respinto, senza alcun provvedimento circa le spese del giudizio di cassazione (in considerazione della mancata difesa degli intimati).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

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