Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9261 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.11/04/2017),  n. 9261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25947/2014 proposto da:

D.V.P., D.V.A., D.V.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 52, presso lo studio

dell’avvocato MARINA RIZZITELLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato LUIGI DALLA ROSA, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.G., REALE MUTURA ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 999/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La presente controversia trae origine da un incidente stradale verificatosi il (OMISSIS), tra una bicicletta condotta da D.V.P. e il motociclo di B.G.. Pertanto, il D.V. convenne in giudizio il proprietario del motociclo e la Società Reale Mutua di Assicurazioni per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti. I convenuti costituitisi eccepirono l’avvenuta prescrizione del diritto e nel merito contestavano la ricostruzione del sinistro effettuata dall’attore affermando l’esclusiva responsabilità del D.V. che aveva omesso di dare la precedenza al motociclo.

Il Tribunale di Treviso con la sentenza numero 310/2011 rigettò la domanda dell’attore.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 999 del 19 settembre 2013. La Corte ha ritenuto prescritto il diritto del D.V. poichè la prima raccomandata è stata inviata il 23 settembre 2003 e la seconda il 27 settembre 2005, quando il termine di prescrizione era oramai decorso. Ha aggiunto, comunque, anche di convenire con le valutazioni del primo giudice, fondate sulla CTU e sui rilievi degli agenti intervenuti, secondo cui il D.V. stesso era stato responsabile della causazione del sinistro.

3. Avverso tale pronunzia D.V.A.M., P. ed E. eredi di D.V.P. propongono ricorso per cassazione sulla base di 2 motivi.

3.1. B.G. e la Società Reale Mutua di Assicurazioni, regolarmente intimati, non svolgono attività difensiva.

4. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Lamentano che i giudici del merito non avrebbero considerato che fra le due raccomandate inviate dall’attore per interrompere i termini di prescrizioni era trascorso un tempo inferiore ai due anni.

5.2. Con il secondo motivo, denunciano la “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

I ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello non avrebbe valutato la condotta di guida del B. con ciò violando il principio e la presunzione di concorrente responsabilità a carico dei conducenti coinvolti nel sinistro posto dall’art. 2054. A tal proposito si dolgono che non sarebbero stati valutati gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso si fonda.

6. Occorre preliminarmente esaminare il secondo motivo di ricorso che è inammissibile per genericità.

Nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata. Sono inammissibili quei motivi che non precisano in alcuna maniera in che cosa consiste la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitano ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007).

Inoltre i ricorrenti non hanno rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 6, n. 5 (cfr. Cass. Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19881).

6.1. Consegue dall’inammissibilità del secondo motivo di ricorso l’inammissibilità del primo motivo per difetto d’interesse dei ricorrenti alla relativa delibazione.

7. In considerazione del fatto che gli intimati non hanno svolto attività difensiva non occorre disporre per le spese.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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