Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9260 del 24/04/2014
Civile Decr. Sez. 5 Num. 9260 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che tale norma è di immediata applicazione in quanto essa non
concerne le regole relative alla proposizione del ricorso per cassazione;
Ritenuto che in ragione dell’accordo tra le parti e della definizione In via
stragiudiziale della controversia sia giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
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Data pubblicazione: 24/04/2014
Avv. Claudio Lucisano
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PATROCINANTE IN CASSAZIONE
00193 Roma- Via Crescenzio n. 91
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Tel.: 066878241
–
FAX 066864051
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Nel Procedimento n.RG. 21507/2008
promosso da
La S.r.l. R.V. di RINALDI in persona del legale rappresentante pro-tempore Canio
Rinaldi, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dall’Avv. Mauro Gherner del
Foro di Torino e dall’Avv. Claudio Lucisano del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata
presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Crescenzio, n. 91come da procura speciale a
margine del ricorso, con facoltà di rinunciare agli atti e/o all’azione transigere e conciliare
Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma,
rappresentata, difesa e domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato, Via dei
Portoghesi 12 – Roma
Resistente
Premesso
Che la parti hanno conciliato la causa con Direzione Regionale I
del Piemonte con il
pagamento in data 17 /02/14.
Il sottoscritto Avv. Claudio Lucisano, per la S.r.l. R.V. di RINALDI.
dichiara
di voler rinunciare ex art. 390 c.p.c. al ricorso n.
RG. 21507/2008
avendo concordato con l’Avvocatura Generale dello Stato la compensazione delle spese di
giudizio.
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