Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9260 del 24/04/2014


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 9260 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che tale norma è di immediata applicazione in quanto essa non
concerne le regole relative alla proposizione del ricorso per cassazione;
Ritenuto che in ragione dell’accordo tra le parti e della definizione In via
stragiudiziale della controversia sia giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Si comuniciti.& i L
Roma, /4/2, 5

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41~

Data pubblicazione: 24/04/2014

Avv. Claudio Lucisano

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

00193 Roma- Via Crescenzio n. 91

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Tel.: 066878241

FAX 066864051

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Nel Procedimento n.RG. 21507/2008

promosso da

La S.r.l. R.V. di RINALDI in persona del legale rappresentante pro-tempore Canio
Rinaldi, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dall’Avv. Mauro Gherner del
Foro di Torino e dall’Avv. Claudio Lucisano del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata
presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Crescenzio, n. 91come da procura speciale a
margine del ricorso, con facoltà di rinunciare agli atti e/o all’azione transigere e conciliare
Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma,
rappresentata, difesa e domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato, Via dei
Portoghesi 12 – Roma
Resistente
Premesso
Che la parti hanno conciliato la causa con Direzione Regionale I

del Piemonte con il

pagamento in data 17 /02/14.
Il sottoscritto Avv. Claudio Lucisano, per la S.r.l. R.V. di RINALDI.
dichiara
di voler rinunciare ex art. 390 c.p.c. al ricorso n.

RG. 21507/2008

avendo concordato con l’Avvocatura Generale dello Stato la compensazione delle spese di
giudizio.

a,

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