Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 926 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 17/01/2020), n.926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22005-2014 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROMEO ROMEI

23, presso le studio dell’avvocato ANTONIO INZERILLO, rappresentata

e difesa dall’avvocato ANDREA MARICONDA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 232/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 20/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La contribuente A.C. ricorreva a questa Corte per l’annullamento della sentenza della CTR Campania che, a conferma della sentenza della CTP, rigettava il ricorso contro l’accertamento sintetico nei suoi confronti, relativo all’anno 2003.

Lamentava che la CTR, nel rigettare l’appello e confermare l’accertamento, non avesse tenuto conto del fatto che non erano stati provati i presupposti dell’accertamento sintetico, e che la contribuente era collaboratrice dell’attività del marito nel commercio delle carni (ed anch’egli era stato oggetto di accertamento definito con condono), per cui le disponibilità finanziarie ritenute rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico erano già risalenti ad anni precedenti ed in parte disinvestite.

Ricorreva, pertanto a questa Corte sulla base di due motivi.

Si costituiva l’Agenzia con atto di costituzione.

Con memoria depositata l’8.7.2019 la contribuente evidenziava di avere presentato, nel 2017, ad Equitalia istanza di definizione agevolata della controversia D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ex art. 6, conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, con impegno a rinunciare al ricorso, e con la stessa memoria rinunciava al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Dalla documentazione emerge che l’istanza di definizione agevolata è stata presentata nel febbraio 2017, mentre nulla risulta sui provvedimenti conseguenti di Equitalia per l’ammissione alla procedura, nè in merito al pagamento delle rate.

Tuttavia, resta il fatto che con la successiva memoria depositata l’8.7.2019 la contribuente, ricorrente, ha rinunciato al ricorso e ha affermato, e documentato, che la rinuncia è stata comunicata all’Avvocatura.

Sez. V n. 10198 del 2018, in un caso in cui nulla risulta sul pagamento delle rate, ma dove è intervenuta la rinuncia, a proposito di questa afferma che:

La stessa è idonea a determinare l’estinzione del giudizio, che può conseguire quando la rinuncia sia stata regolarmente comunicata alla controparte, pur in assenza di formale accettazione, e cita nello stesso senso sez. VI-4, n. 3971 del 2015; Sez. Un. 7378 del 2013; sez. V, n. 9857 del 2011.

Infatti questa Corte ha avuto anche modo di affermare che (sez. V n. 16724 del 2019):

“in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato” (Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018);

Pertanto, il principio che emerge da tale decisione è quello per cui si possa dichiarare la estinzione per rinuncia anche senza che risulti il pagamento integrale del debito rateizzato, perchè solo in quest’ultimo caso andrebbe dichiarata anche cessata la materia del contendere; diversamente, la rinuncia determina di per sè l’estinzione del giudizio.

Il principio è affermato anche da Sez. VI n. 5497 del 2017, in cui il giudizio è estinto sulla sola base della rinuncia da parte del ricorrente, come nel caso di specie:

Il ricorrente, in data 16.12.2016, ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito nella L. n. 225 del 2016, ed ha contestualmente dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo le parti definito la causa nelle forme e secondo le modalità previste dal citato provvedimento legislativo; il ricorrente ha rinunciato, pertanto, agli atti del presente giudizio, chiedendo, quindi, la declaratoria di estinzione del medesimo, con compensazione integrale delle spese. Il Collegio, preso atto di quanto sopra, ritiene che sussistano le ragioni di compensazione di cui all’art. 92 c.p.c., essendo la rinuncia inerente alla procedura di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6.

Quanto alle spese del presente giudizio, il principio che emerge dalle suddette pronunce è che esse debbano essere compensate; in questo senso si esprime la suddetta Sez. VI, n. 5497 del 2017.

Sez. V, n. 10198 del 2018 afferma:

In tema di definizione agevolata del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, conv. con modif. nella L. n. 225 del 2016, la rinuncia al giudizio da parte del contribuente ai sensi della menzionata disp., comma 2, costituisce un’eccezione alla previsione di cui all’art. 391 c.c., comma 2, ed implica la necessaria compensazione delle spese di lite.

Il presente giudizio deve, pertanto, essere dichiarato estinto per rinuncia, con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia del ricorrente.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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