Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 926 del 17/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 926 Anno 2014
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZENATELLO LUCIANO – ZENATELLO GABRIELE – ZENATELLO
PAOLO – ZENATELLO GIUSEPPE
Elettivamente domiciliati in Roma, Via Orazio, n.
31, nello studio dell’avv. Costantino Tonelli Conti, che li rappresenta e difende, unitamente
all’avv. Giuseppe Frigotto, giusta procura speciale a margine del ricorso.

Data pubblicazione: 17/01/2014

ricorrenti
contro
COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA

nieri, n. 5, nello studio dell’avv. Luigi Manzi,
che lo rappresenta e difende, unitamente all’avv.
Gian Paolo Sardos Albertini, giusta procura speciale a margine del controricorso.
-controricorrentenonché contro
DITTA CRESTANI PIETRO
intimata
nonché sul ricorso proposto da
COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA
Come sopra rappresentato
ricorrente in via incidentale
contro
ZENATELLO LUCIANO – ZENATELLO GABRIELE – ZENATELLO
PAOLO – ZENATELLO GIUSEPPE
DITTA CRESTANI PIETRO
intimati
avverso la sentenza n. 1045 della Corte di appello
di Venezia, depositata in data 9 giugno 2005;

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Elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Confalo-

sentita la relazione all’udienza del 6 giugno 2013
del consigliere Dott. Pietro Campanile;
sentito per il controricorrente l’avv. Carlo Albi-

Udite le richieste del Procuratore Generale, in
persona del sostituto dott. Pasquale Fimiani, il
quale ha concluso per l’estinzione del giudizio.
Svolgimento del processo

1 – Con sentenza depositata in data 13 marzo 2001
il Tribunale di Verona rigettava la domanda proposta da Zenatello Luigi nei confronti del Comune di
Montecchia di Crosara con cui era stata chiesta previa declaratoria della nullità di un atto di
cessione – la restituzione di un’area di terreno di
sua proprietà, occupata per la realizzazione dei
lavori di ampliamento di una strada, nonché la riduzione in pristino dei luoghi e il risarcimento
degli ulteriori danni subiti.
1.1 – Avverso tale decisione – resa anche nei confronti della ditta Crestani Pietro, esecutrice dei
lavori e intervenuta nel giudizio – proponeva appello lo Zenatello, il quale riproponeva le istanze
istruttorie già avanzate, ribadendo la tesi della
nullità della cessione bonaria del terreno.

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ni, munito di delega;

1.2 – La Corte di appello di Venezia con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la decisione
di primo grado, rilevando che, poiché la domanda

zata unicamente alla prospettazione delle domande
principali concernenti il risarcimento del danno e
la restituzione dell’area, le carenze probatorie
riscontrabili in relazione alle stesse, non colmabili tramite la richiesta consulenza tecnica
d’ufficio, avente carattere meramente esplorativo,
refluivano negativamente sulla fondatezza
dell’intero gravame, sebbene dovesse ritenersi fondato il rilievo circa la nullità dell’accordo di
cessione.
1.3 – Per la cassazione di tale decisione gli eredi
dello Zanatello, deceduto nelle more del presente
giudizio, hanno proposto ricorso, affidato a sei
motivi e resistito con controricorso dal Comune di
Montecchia di Crosara, che propone ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione

2 – Preliminarmente va disposta la riunione dei
ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto
proposti nei confronti della medesima decisione.

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relativa alla nullità della cessione era finaliz-

Sempre in via preliminare, deve darsi atto della
produzione, in data 29 maggio 2013, di atto di rinuncia al mandato da parte degli originari difenso-

di atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal
nuovo difensore dei predetti ricorrenti (munito al
riguardo di procura speciale, rilasciata a margine
dell’atto), nonché dal difensore del Comune, a tanto abilitato.
Le parti hanno altresì dichiarato di essere
d’accordo in merito alla compensazione delle spese
di lite.
2.1 – Osserva la Corte che non ricorrono i presupposti di natura formale per accedere alla pronuncia
prevista dall’art. 391 c.p.c., in quanto la nomina

del nuovo difensore da parte degli eredi Zanotelli,
al sensi

dell’art.

83 c.p.c., nella

rormulaziw“v

anteriore alle modifiche apportate con la 1. 18
giugno 2009, n. 69, applicabile “ratione temporis”
nel presente procedimento, avrebbe dovuto essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata (Cass., 8 novembre 1996, n. 9767).
Ad avviso del Collegio l’insussistenza dei requisiti formali ai fini della pronuncia di estinzione ai
sensi dell’art. 391 c.p.c. non è ostativa alla ve-

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ri degli eredi Zanatello e del successivo deposito

rifica della persistenza o meno dell’interesse ad
impugnare, rilevabile anche d’ufficio (Cass., 18
febbraio 2010, n. 3876).

nuovo difensore a margine dello stesso atto di rinuncia, gli eredi Zenatello hanno fatto proprio il
contenuto dell’atto stesso (Cass., 27 settembre
2006, n. 20948; Cass., 26 luglio 2001, n. 10218).
Deve quindi applicarsi il principio, costantemente
affermato da questa Corte, secondo cui la dichiarazione di rinunciare al ricorso sottoscritta solo
dalla parte e non dal suo difensore, ancorché inidonea a determinare l’estinzione del giudizio ai
sensi dell’art. 390 c.p.c., documenta la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente stesso, e
giustifica la pronuncia di cessazione della materia
del contendere (Cass., 25 novembre 1997, n. 11821;
Cass., 14 luglio 2006, n. 15980; Cass., 19 dicembre
2006, n. 27133; Cass., 15 settembre 2009, n.
19800).
Deve inoltre darsi atto dell’intervenuto accordo
delle parti in merito alla compensazione delle spese processuali.

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Nel caso di specie, nel conferire il mandato al

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e dichiara la cessazio-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 6 giugno 2013.

ne della materia del contendere.

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