Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9259 del 24/04/2014
Civile Decr. Sez. 5 Num. 9259 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 24/04/2014
Ritenuto che tale norma è di immediata applicazione in quanto essa non
concerne le regole relative alla proposizione del ricorso per cassazione;
Ritenuto che in ragione dell’accordo tra le parti e della definizione in via
stragiudiziale della controversia sia giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Si comunichi. A
Roma/k//
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ALI
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ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE
ATTO DI RINUNZIA AL RICORSO
EX ART. 390 CPC ed EX ART. 62 DLGS N. 546/1992
nella causa n. 27388/2010 r.g.
proposto dall’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello
Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it )
presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
Contro
RV di RINALDI Srl, rappresentata e difesa, dall’Avv. Mauro Gherner e Claudio
Lucisano, domiciliata come in atti
avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino. n. 70/27/2009
PREMESSO
che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta
sentenza;
che la RV di RINALDI Srl ha resistito con controricorso;
che l’Agenzia, con nota della Direzione Provinciale n. 1 di Torino prot.
2014/28369 del 24/02/2014, ha informato questa Avvocatura Generale dello
Stato che: “Con nota pervenuta il 21.02 u.s. (prot 2014/28108 che si allega) le
società in oggetto (CLARES Srl ed R V di RINALDI Srl n.d.r.) hanno accettato
la proposta di definizione formulata da questa Direzione con nota 2014/21565
che si allega) provvedendo al versamento di quanto richiesto (€ 111.588,93 che
si allega).
Ct. 40517/2010 (Avv. Meloncelli)
Questa Direzione provinciale sta provvedendo (RTD 2014/343) agli adempimenti
relativi alla conseguente attività di imputazione dei versamenti eccedenti e di
sgravio dei residui.
In ottemperanza alla suddetta proposta, che prevede la rinuncia reciproca a
spese compensate dei giudizi pendenti in Cassazione, si elencano di seguito gli
estremi di tali giudizi, onde consentire — per il tramite dell’Avvocatura Generale
dello Stato — le conseguenti attività previste dagli artt. 390 e ss. c.p.c.:”
che pertanto in nome e per conto dell’Agenzia, in virtù delle facoltà conferite ex
lege all’Avvocato dello Stato, s’intende rinunciare al ricorso in epigrafe;
tutto ciò premesso l’Agenzia delle entrate
DICHIARA
di rinunciare al ricorso sopra indicato a spese compensate.
Roma, 3 marzo 2014
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