Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9259 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. III, 19/04/2010, (ud. 05/03/2010, dep. 19/04/2010), n.9259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.N. (OMISSIS), F.F., F.

S., I.M., C.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato CRUPI FRANCESCO giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SAN CALOGERO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 208/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

2^ SEZIONE CIVILE, emessa il 17/1/2005, depositata il 25/02/2005,

R.G.N. 138/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/03/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.N., F.F., F.S., P. N., I.M. e C.D. adivano il Tribunale di Vibo Valentia chiedendo il risarcimento per danni a terreni e colture di loro proprietà, a loro avviso causati dal Comune di San Calogero.

Gli attori asserivano di essere proprietari e/o conduttori di fondi agricoli siti in agro di (OMISSIS), località (OMISSIS), e che il 5.10.1985 un incendio, originatosi nella discarica del Comune di San Calogero, si era esteso ai suddetti fondi provocando gravi danni.

Il comune di San Calogero si costituiva eccependo che:

1) in località “(OMISSIS)” non esisteva alcuna discarica di rifiuti solidi ma soltanto “un deposito della spazzatura”;

2) il comune non rispondeva di atti di piromania;

3) l’incendio non era iniziato dal deposito e non occorrevano particolari accorgimenti per lo stesso;

4) tra la discarica e i fondi degli attori vi è un fiume a corso perenne che funge da sentiero tagliafuoco.

La C.T.U. nel descrivere lo stato della discarica e la irregolarità della stessa, affermava che le cause dell’incendio erano state determinate dalla stessa discarica.

Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza depositata in data 8.11.2001 accoglieva la domanda e condannava il Comune di San Calogero al risarcimento dei danni in favore degli attori.

Avverso tale sentenza, proponeva appello il Comune di San Calogero lamentando che il primo Giudice aveva erroneamente accolto la domanda sulla sola base delle risultante della espletata C.T.U..

Si costituivano in giudizio F.N., F.F., F.S., P.P., I.M. e C.D..

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 17.1.2005 decideva di riformare la sentenza di primo grado, di rigettare la domanda e di porre a carico degli attori le spese del doppio grado del giudizio.

Contro detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione F. N., F.F., F.S., I.M. e C.D..

Parte intimata non svolgeva attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi del ricorso, che per la loro stretta connessione devono essere esaminati congiuntamente, i ricorrenti rispettivamente denunciano: 1) “VIOLAZIONE dell’art. 360 c.p.c. n. 3, FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO”; 2) “VIOLAZIONE dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – OMESSA E INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA”.

Sostengono i ricorrenti che la Corte d’Appello ha errato in quanto il danno per cui è causa non è stato cagionato da “cose in custodia”, ma da fatto imputabile a colpa esclusiva dell’ente che ha utilizzato un sito adibendolo a deposito di rifiuti solidi senza adottare le necessarie precauzioni a tutela dei terzi.

In tal senso, proseguono i ricorrenti, la C.t.u. ha stabilito con sufficiente certezza la causa dell’incendio ed il luogo dove lo stesso si era sviluppato. Ha perciò errato la Corte di merito per non aver preso in esame, valutandoli globalmente, tutti gli altri atti e documenti che potevano senz’altro condurre ad una opposta conclusione.

I motivi non possono essere accolti.

Sostiene a ragione l’impugnata sentenza che perchè operi la presunzione di cui all’art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare la sussistenza del nesso di causalità fra la cosa e l’evento lesivo.

Nella fattispecie per cui è causa, invece, non risulta provato se l’incendio che ha interessato i fondi abbia avuto o no origine proprio nella discarica, nè se quest’ultima sia stata concausa dell’evento dannoso.

Ha in proposito osservato il C.t.u. che i fondi danneggiati dall’incendio sono divisi dalla discarica da un fosso e da una stradella interpoderale; che il fronte dei terreni più vicino alla discarica dista da quest’ultima 150 metri; che le fiamme diffusesi nei terreni degli attuali ricorrenti “possono”” aver avuto origine dai rifiuti in combustione; che una tale asserzione può essere avanzata soltanto come “una molto probabile ipotesi e non come certezza”.

Non si può escludere quindi che l’incendio dei fondi possa aver avuto altra origine così come non può aversi la certezza che la discarica abbia almeno contribuito a cagionare i danni. Nessun elemento probatorio corrobora quindi la tesi dell’esistenza di un nesso di causalità fra l’incendio sviluppatosi nella stessa discarica e quello che ha danneggiato i fondi dei ricorrenti. Nè elementi, in tal senso, secondo l’impugnata sentenza, possono desumersi dal verbale dei vigili del fuoco del 5 luglio 1985 ove si legge che “probabilmente” qualche favilla partita da un cumulo della discarica dei rifiuti possa aver originato l’incendio.

In conclusione, secondo la Corte d’Appello, in mancanza di prova del nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso, non può operare la disciplina dell’art. 2051 c.c..

La tesi della Corte distrettuale di Catanzaro trova conferma nella recente giurisprudenza di questa Corte secondo la quale non sussiste responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell’incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa (Cass., n. 8106 del 6.4.2006; Cass.,n. 25243 del 29.11.2006; Cass., n. 25243 del 29/11/2006; Cass. 6.2.2007, n. 2563).

Tutte le ragioni che precedono inducono quindi a condividere la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro ed al conseguente rigetto del ricorso senza nulla disporre per le spese del processo di Cassazione data l’assenza di attività difensiva di parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del processo di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

 

 

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