Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9259 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.11/04/2017),  n. 9259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14484-2014 proposto da:

CARROZZERIA ARTIGIANA DI D.G. (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore D.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY, 3, presso lo studio

dell’avvocato ROMANO IMPIERI, rappresentata e difesa dall’avvocato

FILIPPO AMOROSO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo legale rappresentante

procuratore speciale Dott. O.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio

dell’avvocato GAETANO ALESSI che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

I.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 454/2013 del TRIBUNALE di AOSTA, depositata il

25/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale MISTRI Corrado, che ha chiesto

l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso perchè privi del

requisito dell’autosufficienza, nonchè per il rigetto del terzo

motivo, stante la sua infondatezza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Carrozzeria Artigiana di d.G. & C s.n.c. ha proposto appello avverso la sentenza n. 274/12 del Giudice di Pace di Aosta che ha rigettato la domanda proposta contro la compagnia assicuratrice di I.V., la Sara Ass.ni, volta al risarcimento dei danni per il sinistro stradale intercorso tra R.S., cessionaria del credito alla Carrozzeria, e I.. Il giudice di pace non accolse la domanda attorea in quanto priva di prova in punto di quantum.

2. Il Tribunale di Aosta, quale giudice dell’appello, con la sentenza numero 454 del 25 novembre 2013, confermando la decisione di primo grado ha anche affermato che non era stata data prova dell’an debeatur e che pertanto la disamina delle questioni relative alla quantificazione del danno appariva del tutto ultronea e non necessaria.

3. Avverso tale pronunzia la Carrozzeria Artigiana di d’Agostino G&C s.n.c. propone ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi.

3.1. Resiste con controricorso la Sara Ass.ni.

3.2. Il Procuratore Generale conclude per l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso perchè privi del requisito dell’autosufficienza, nonchè per il rigetto del terzo motivo, stante la sua infondatezza.

4. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Occorre innanzitutto esaminare l’eccezione inammissibilità per tardività del ricorso ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado proposta dal controricorrente.

Lamenta che la Carrozzeria Artigiana avrebbe dovuto proporre ricorso entro sei mesi dal 25 novembre 2013 e quindi entro e non oltre il termine perentorio del 25 maggio 2014. Dalla relata di notifica invece il ricorso risulta notificato il 28 maggio 2014.

L’eccezione è infondata.

Infatti si evince dal conto spese siglato dall’ufficiale giudiziario a pag. 28 del ricorso che lo stesso è passato per la notifica presso gli ufficiali giudiziari il 22 maggio 2014, e pertanto nei termini previsti dall’art. 327 c.p.c..

6.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità del procedimento ex art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione nella pronuncia della sentenza del Tribunale di Aosta.

Lamenta che il giudice dell’appello abbia pronunciato su una questione che non era stata oggetto di motivi di appello e che pertanto era passata in giudicato, quella appunto sulla prova dell’incidente e le modalità con cui lo stesso si sarebbe verificato. Era stata impugnata, invece, la ratio decidendi relativa al quantum debeatur perchè non provato.

6.2. Con il secondo denunciava la nullità del procedimento per violazione del divieto di reformatio in peius da parte del Tribunale di Aosta.

I motivi, data la loro stretta connessione, possono essere esaminati insieme e sono infondati.

Il giudice non è incorso in nessuno dei vizi addebitategli. Infatti, nella sentenza del giudice d’appello (cfr. pag. 2) viene affermato che la parte appellante deduce errata valutazione da parte del giudice di prime cure in ordine le risultanze probatorie in merito al quantum ed all’an debeatur, oltre che la mancata liquidazione del danno secondo equità. Tale ratio decidendi della sentenza non viene censurata. Del resto, anche a pag. 14 del ricorso, la carrozzeria indica quali sintesi dei motivi di appello 1) errata valutazione delle risultanze probatorie in ordine all’accertamento e alla quantificazione dei danni subiti dal veicolo di proprietà della R.. Tra l’altro il ricorso non rispetta il principio di autosufficienza non risultando l’atto di appello oggetto di integrale trascrizione e non ponendo conseguentemente il giudice di legittimità nella condizione di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto e di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte contro la sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo.

6.3. Dal rigetto dei primi due motivi deriva l’infondatezza del terzo motivo con cui si doleva il ricorrente della nullità del procedimento per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al quantum debeatur. Non risulta infatti la sentenza viziata da alcuna omessa pronuncia sul quantum, profilo ritenuto assorbito dalla ritenuta mancata prova dell’an debeatur ed oggetto di specifica motivazione da parte del giudice dell’appello, alla pag. 4, penultimo capoverso di parte motiva della sentenza.

7. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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