Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9257 del 21/04/2011
Cassazione civile sez. I, 21/04/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 21/04/2011), n.9257
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17748/2010 proposto da:
O.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, P. ZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso l’avvocato DE SANTIS
GIULIA, rappresentato e difeso dall’avvocato DEFILIPPI Claudio,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
L.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 41/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 19/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
18/01/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di La Spezia, con sentenza 17-11-2008, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra O.A. e L.A., con affidamento del figlio minore M. alla madre.
Proponeva appello l’ O.. Costituitosi il contraddittorio, la L. chiedeva rigettarsi l’appello. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza 15-5/19-5-2009, in parziale riforma, affidava il minore ad entrambi i genitori.
Ricorre per cassazione l’ O. sulla base di tre motivi.
Non ha svolto attività difensiva l’intimata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per inadeguatezza dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.
Tali quesiti appaiono del tutto generici, apodittici e, per gran parte, svincolati dalla fattispecie concreta (al riguardo, per tutte, Cass. S.U. n. 26020 del 2008).
Chiede il ricorrente se l’affidamento condiviso debba comportare modifiche sostanziali nei rapporti con il figlio ovvero dal punto di vista economico e patrimoniale; se sia da ritenere equa e motivata la compensazione delle spese, ove sia accolta la domanda principale del ricorrente. Quanto alle sintesi relative al vizio di motivazione, il ricorrente ritiene di indicare il fatto controverso, precisando che la Corte ha stabilito l’affidamento condiviso, con riforma solo formale e non sostanziale, e richiama altra argomentazione della Corte di merito, là dove essa ha considerato equa la compensazione delle spese. Null’altro, sostanzialmente, aggiunge.
Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011