Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9257 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. III, 20/05/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 20/05/2020), n.9257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29593-2017 proposto da:

D.L.G., titolare della farmacia, domiciliata ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato ANNA ARENA;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, in persona del Direttore

Generale, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO

GIUSEPPE RAVI’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1979/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 23/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONINO GIUSEPPE RAVI’.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.L.G. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1979/16, del 23 dicembre 2016, della Corte di Appello di Catania, che – respingendo il gravame dalla stessa esperito avverso la sentenza n. 1609/11, del 30 aprile 2011, del Tribunale di Catania – ha rigettato la domanda dell’odierna ricorrente di condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (d’ora in poi, “ASP Catania”) al pagamento, in proprio favore, di Euro 39.300,00.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente – nel premettere di essere titolare di una farmacia cd. “rurale” – di aver convenuto in giudizio l’Unità sanitaria locale n. (OMISSIS) di Catania, poi divenuta ASP Catania, perchè fosse condannata a restituirle Euro 39.300,00, pari alla somma trattenuta, a suo dire indebitamente, negli anni (OMISSIS), a titolo di “sconto” sulle specialità farmaceutiche, domanda fondata sul rilievo che la percentuale da applicarsi fosse quella dell’1,5% (e non del 3%, applicata dalla convenuta), non dovendo computarsi l’ammontare dei cd. “tickets” al fine di stabilire la soglia massima di fatturato di cui alla L. 16 novembre 2001, n. 405, art. 11 (“recte”, del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito in L. n. 405 del 2001).

Rigettata la domanda dall’adito giudicante, la decisione veniva confermata dal giudice di appello, che respingeva il gravame esperito dall’attrice soccombente.

Secondo la Corte catanese, infatti, il cosiddetto “fatturato in regime di Servizio Sanitario nazionale”, di cui alla norma suddetta, deve essere inteso con riguardo ai ricavi complessivi della vendita dei farmaci (e dei presidi di assistenza integrativa), con oneri in tutto in parte a carico del Servizio Sanitario nazionale, vale a dire facendo riferimento ai ricavi della vendita di tutti i farmaci al pagamento dei quali concorre il predetto Servizio Sanitario, esclusa, quindi, la vendita di quelle specialità che sono invece a carico totale dell’utenza, o per non essere ricomprese tra quelle per le quali è previsto l’intervento del Servizio Sanitario nazionale, o per essere state liberamente acquistate dagli utenti senza fare ricorso alla prescrizione di un medico convenzionato.

3. Avverso la sentenza della Corte etnea ha proposto ricorso per cassazione la D.L., sulla base – come detto – di tre motivi.

3.1. In particolare, il primo motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione della L. n. 405 del 2001, art. 11.

In via preliminare, la ricorrente evidenzia che, in base alla L. 8 marzo 1968, n. 221, art. 1 le farmacie si dividono in due categorie: quelle urbane, situate in Comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e quelle rurali, ubicate, invece, in Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; le farmacie rurali cosiddette “sussidiate” sono, poi, quelle che operano in centri con popolazione non superiore a 3.000 abitanti.

Sottolinea, altresì, la ricorrente come le farmacie rurali rappresentino, in molti casi, l’unico presidio sanitario esistente sul territorio, sicchè la “ratio” dell’indennità e delle agevolazioni di cui al D.L. n. 347 del 2001, art. 112 va individuata nel voler concedere a tali operatori del Servizio Sanitario nazionale, concessionari di un pubblico servizio a tutela della salute pubblica, un aiuto nell’assistenza farmaceutica che dispensano in zone in cui anche solo reperire un semplice farmaco può, in certe condizioni, divenire impossibile.

Delineato, dunque, il quadro entro cui si colloca la questione sottoposta all’esame di questa Corte, la ricorrente evidenzia come la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 40, avesse stabilito quanto segue: “A decorrere dall’anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8, comma 10, della sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull’importo al lordo dei ticket e al netto dell’IVA pari al 3,75 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a Lire 50.000, al 6 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra Lire 50.000 e Lire 99.999, al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra Lire 100.000 e Lire 199.999 e al 12,5 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è pari o superiore a Lire 200.000. Per le farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza ai sensi della L. 8 marzo 1968, n. 221, art. 2 e successive modificazioni, restano in vigore le quote di sconto di cui alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, all’art. 2, comma 1. Per le farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a Lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento”.

A propria volta, la L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 1, così aveva disposto: “A decorrere dall’anno 1996 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b) di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8, comma 10, sono fissate per i grossisti e per i farmacisti al 7 per cento ed al 26 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota pari al 3 per cento dell’importo al lordo dei ticket, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all’1,5 per cento. L’importo dello sconto dovuto dalla farmacia non concorre alla determinazione della base imponibile nè ai fini dell’imposta nè dei contributi dovuti dalla farmacia”.

Successivamente, il legislatore, con il già citato D.L. n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, nella L. n. 405 del 2001, ha stabilito, all’art. 11, comma 1, che “la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 40, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Per le farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza ai sensi della L. 8 marzo 1968, n. 221, art. 2 e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA non superiore a Lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 1. Per le farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA non superiore a Lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento””.

Orbene, secondo la ricorrente, per effetto di tale “ius superveniens”, deve ritenersi che il fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario nazionale sia da considerare non solo al netto dell’IVA, ma pure dei “tickets”, diversamente da quanto disposto nella formulazione precedente, dove era, invece, precisato – essa assume – che il predetto fatturato dovesse intendersi “al lordo dei “tickets” e al netto dell’IVA”. Si tratterebbe di una scelta la cui “ratio” risulterebbe chiara, soprattutto in relazione al fatto che la quota di partecipazione alla spesa dei farmaci versata per gli assistiti rappresenta una voce che non costituisce un costo per il Servizio Sanitario nazionale.

Di conseguenza, la Corte territoriale, nella sentenza impugnata al fine di stabilire il fatturato annuo in base al quale individuare, poi, la quota che il Servizio Sanitario nazionale aveva diritto a trattenere a titolo di sconto – avrebbe dovuto escludere i “tickets”, e, per l’effetto, applicare la percentuale dell’1,5% e non del 3%.

3.2. Il secondo motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – violazione e falsa applicazione della L. n. 405 del 2001, oltre che omessa o insufficiente motivazione, essendo la stessa affetta da illogicità e da palese erroneità su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La medesima doglianza già oggetto del primo motivo di ricorso è riproposta, in questo caso, “sub specie” di vizio motivazionale della sentenza impugnata.

3.3. Infine, il terzo motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – ingiusta condanna in relazione alle spese di giudizio.

Ci si duole del fatto che la Corte d’Appello non abbia ritenuto di ravvisare giusti motivi per compensare le spese di lite.

4. Ha resistito alla descritta impugnazione, con controricorso, l’ASP Catania, eccependone preliminarmente l’inammissibilità, e deducendone, comunque, l’infondatezza.

L’inammissibilità è ipotizzata ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1), considerato che la Corte territoriale si sarebbe adeguata ai principi enunciati da consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile.

L’infondatezza dei primi due motivi di ricorso viene argomentata sul rilievo che, come avrebbe chiarito ampiamente la giurisprudenza amministrativa, la nozione di “fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario nazionale” deve intendersi nel senso che tale fatturato ricomprende tutte le prestazioni erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario nazionale, non potendo invece ritenersi che il suo significato sia quello di escludere l’ammontare dei “tickets”. D’altra parte, laddove il legislatore – in altri ambiti – ha inteso disporre in tal senso lo ho fatto espressamente.

Infine, quanto al terzo motivo, si sottolinea come il giudice d’appello, nel decidere sulle spese di giudizio; abbia fatto applicazione del principio della soccombenza.

5. Già fissata per l’esame del ricorso l’adunanza camerale del 23 marzo 2019 (prima della quale entrambe le parti depositavano memoria, insistendo nelle rispettive argomentazioni), dato il rilievo nomofilattico delle questioni da esso posto, veniva disposto rinvio in pubblica udienza.

6. La controricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c., insistendo nelle proprie argomentazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Il ricorso va rigettato.

7.1. Il primo ed il secondo motivo – suscettibili di trattazione congiunta, data la loro connessione – non sono fondati.

7.1.1. La questione da essi posta attiene, unicamente, alle modalità con cui deve essere calcolato il “fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario nazionale” delle farmacie rurali, vale a dire, in particolare, se al netto o al lordo dei “tickets” (ovvero, per usare la corretta formula adoperata dal legislatore, delle “quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito”), e ciò al fine di stabilire se lo stesso sia “non superiore a Euro 450.000,00”, ovvero “non inferiore a Euro 150.000,00 e non superiore a Euro 300.000,00” (secondo le previsioni “aggiornate” di cui al D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 18-bis, comma 1, lett. a e b, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172).

La determinazione del fatturato rileva, infatti, per stabilire se la percentuale della somma da trattenersi, da parte del Servizio Sanitario nazionale, a titolo di “sconto” sull’indennità dovute a dette farmacie, sia quella del 3% o dell’1,5%.

7.1.2. Ciò detto, ritiene questa Corte che – già in base alla legislazione applicabile “ratione temporis” alla fattispecie oggetto del presente giudizio (si tornerà più avanti sulla rilevanza di tale circostanza) – nel “fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario nazionale” siano da intendersi ricomprese tutte le prestazioni erogate con oneri a carico del Servizio Sanitario nazionale, ivi inclusi i cd. “tickets”.

Invero, la diversa interpretazione proposta dalla ricorrente, laddove pretende di trarre argomento dal raffronto tra la L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 1 e il D.L. 18 settembre 2001, n. 347, art. 11, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 16 novembre 2001, n. 405, appare espressione di un equivoco, originato da una certa farraginosità del testo normativo (a sua volta conseguenza dei ripetuti, e non sempre coordinati, interventi legislativi in materia).

Infatti, tale argomento è frutto della “sovrapposizione” della previsione relativa alle modalità di determinazione dello “sconto” (ovvero della “trattenuta” che le farmacie subiscono sulle indennità loro dovute), che deve avvenire, giusta il disposto della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 1, “al lordo dei “tickets””, con quella, invece, attinente alla determinazione del “fatturato” (ovvero, il presupposto perchè le farmacie fruiscano dell’indennità sulla quale quello, poi, lo “sconto” è destinato ad operare), da compiersi – in virtù di quanto previsto dal terzo e quarto periodo della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 40, come sostituiti dal D.L. n. 247 del 2001, art. 11, comma 1, – “al netto dell’IVA”, ma di essa soltanto.

Non vi è, dunque, alcuna “complementarietà” tra tali previsioni, sicchè non vi è motivo, già per questa ragione, per accogliere l’interpretazione proposta dalla ricorrente, perchè il riferimento della determinazione dello “sconto” al “lordo del tickets” non può intendersi nel senso che il fatturato sia determinato, invece, “al netto” di essi, visto che il legislatore non ha espresso alcuna previsione al riguardo, operando, pertanto, il principio secondo cui “ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit”.

Più in generale, deve dirsi che – alla stregua della legislazione applicabile, “ratione temporis”, alla fattispecie oggetto di causa – non era enucleabile una nozione “autonoma” (o come è stato anche detto, “farmaceutica”) di fatturato, nel senso che la normativa vigente non si preoccupava di stabilire quali voci, diverse dall’IVA, dovessero includersi nel (o escludersi dal) fatturato.

7.1.3. Ma vi è di più.

Sulla questione oggetto dei primi due motivi di ricorso – come non ha mancato di sottolineare la controricorrente, nella propria memoria – si deve registrare la sopravvenienza di una circostanza, o meglio di una modificazione legislativa, che depone ulteriormente per il rigetto delle censure formulate.

7.1.3.1. Sul punto non sembra inutile premettere che il Ministero della salute – con parere del 22 gennaio 2018 dell’Ufficio legislativo, inviato agli assessorati di Regioni e Province autonome in merito alle modalità di individuazione del “fatturato SSN”, ai fini della determinazione del regime degli “sconti” a favore delle farmacie rurali sussidiate con un fatturato non superiore a 450.000 Euro e delle urbane non sussidiate con fatturato non superiore a 300.000 Euro aveva inteso precisare (sempre con riferimento alla previgente normativa, di cui sopra si è detto) quanto segue. Ovvero, che nel fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario nazionale devono essere – compresi non solo “i farmaci ceduti in regime di Servizio Sanitario nazionale al netto dell’IVA”, ma anche “la quota di partecipazione alla spesa dovuta dall’assistito (c.d. ticket, sia la quota fissa che la differenza di prezzo)”.

Nondimeno, in merito a tale indicazione, deve segnalarsi che tutte le Regioni ebbero a manifestare una volontà di non adesione, basata anche sul rilievo che la sua applicazione avrebbe richiesto la definizione e il riconoscimento di una correlata copertura economica-finanziaria.

7.1.3.2. Non casualmente, pertanto, il legislatore è intervenuto con “ius superveniens”, costituito dalla legge di stabilità per l’anno 2019, visto che la L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 551, ha introdotto nella L. n. 662 del 1996, art. 1 il seguente comma:

“40-bis. Fatte salve le determinazioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto in materia fino alla data del 31 dicembre 2018, dal 1 gennaio 2019, al calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di Servizio sanitario nazionale, di cui al quarto, al quinto e al sesto periodo del comma 40, concorrono le seguenti voci: a) il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale; b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; c) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogate in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito. Da tale calcolo sono escluse: a) VIVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; c) gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; d) la quota a carico dei cittadini, ai sensi del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2001, n. 405; e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153”.

L’interpretazione proposta dalla sentenza impugnata è stata, dunque, recepita dal legislatore, visto che le “quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito ricorrente” (ovvero i cd. “tickets”), vengono menzionati tra gli elementi che “concorrono” al “calcolo del fatturato annuo delle farmacie, in regime di Servizio Sanitario nazionale”.

Ciò detto, tuttavia, deve escludersi – come, invece, sostenuto dalla controricorrente – che la norma sia di natura “interpretativa”, o comunque che essa abbia portata retroattiva.

Al riguardo, infatti, va notato che la norma suddetta stabilisce che (solo) “dal 1 gennaio 2019” il calcolo del fatturato annuo delle farmacie debba avvenire secondo le modalità da essa stabilite. La formula adoperata, dunque, costituisce esplicitazione della volontà del legislatore di assoggettare l’efficacia intertemporale della nuova normativa al principio, generale, di cui all’art. 11 preleggi, comma 1. Al riguardo, del resto, non sembra inutile rammentare che, come ancora di recente ribadito dalla Corte costituzionale, sebbene “non sia vietato al legislatore (salva la tutela privilegiata riservata alla materia penale dall’art. 25 Cost., comma 2) emanare norme retroattive – siano esse di interpretazione autentica oppure innovative con efficacia retroattiva con riferimento alla funzione giurisdizionale, non può essere consentito di “risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie (…), violando i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi” (sentenza n. 94 del 2009, punto 7.6 del Considerato in diritto; in senso conforme, sentenze n. 85 del 2013 e n. 374 del 2000)” (così Corte Cost., sent. n. 12 del 2018).

Nondimeno, dal descritto “ius superveniens” neppure può trarsi argomento favorevole alla proposta impugnazione, interpretando la scelta di sancire l’efficacia del nuovo regime “dal 1 gennaio 2019”, come la conferma che, per il passato, il fatturato si determinasse non includendo i “tickets”.

Va considerato, invero, che il legislatore ha espressamente fatto “salve le determinazioni” (tutte le determinazioni, senza ulteriori specificazioni) che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano risultino aver assunto, in materia, “fino alla data del 31 dicembre 2018”, dove tale “salvezza” va, appunto, intesa nel senso che essa investe pure quelle scelte che abbiano, eventualmente, anticipato quella esplicitamente compiuta dal legislatore del 2018, ovvero di calcolare il fatturato “al lordo” dei “tickets” (cioè a dire, includendoli).

D’altra parte, poi, nella stessa prospettiva, dirimente appare la circostanza che il legislatore del 2018, per la prima volta, si è fatto carico di chiarire non solo quali voci “concorrano” al calcolo del “fatturato annuo delle farmacie, in regime di Servizio sanitario nazionale”, ma anche quelle “escluse”, delineando, così, quella “autonoma” nozione di fatturato “farmaceutico”, della quale la ricorrente predicava – erroneamente – l’esistenza già alla stregua della previgente legislazione.

Si conferma, dunque, una volta di più, che la nozione di fatturato, da prendere in considerazione, prima delle innovazioni introdotte dalla legge di stabilità per l’anno 2019, coincideva con quella comune, l’unica “esclusione” espressamente contemplata risultando quella dell’IVA.

Per tali ragioni i motivi primo e secondo motivo di ricorso vanno rigettati.

7.2. Anche il terzo motivo, infine, non è fondato.

7.2.1. In relazione ad esso trova applicazione, infatti, il principio secondo cui, in “tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01).

8. Il carattere inedito della questione affrontata costituisce, nondimeno, secondo questa Corte, “giusto motivo” per la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Trova qui, infatti, applicazione, “ratione temporis”, il testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), essendo stato il primo grado del presente giudizio instaurato con citazione notificata il 22 dicembre 2008. La compensazione è, pertanto, subordinata alla sola necessità che sia esplicitato taluno di quei “giusti motivi” idonei a giustificarla, motivo, come detto, costituito dal carattere inedito almeno nella giurisprudenza di questa Corte – della questione dibattuta.

9. A carico della ricorrente sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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