Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9257 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. III, 19/04/2010, (ud. 05/03/2010, dep. 19/04/2010), n.9257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LEASIMP SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato PACIFICI PAOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente agl’avvocato ARAGONA SERGIO con

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO EDILVAL SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PASUBTO 4, presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS

MANGELLI SIMONETTA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PALMIERI LUIGI con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 644/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Quarta Sezione Civile, emessa il 23/02/2005; depositata il

16/04/2005; R.G.N. 1823/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/03/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato ARAGONA SERGIO;

udito l’Avvocato DE SANCTCS MANCELLI PAOLO (per delega Avvocato DE

SANCTIS MANGELLI SIMONETTA);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Edilval s.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino la Leasimpresa s.p.a. chiedendo che, accertata la stipulazione tra le parti di un leasing traslativo, fosse determinato, ai sensi dell’art. 1526 c.c., comma 1, l’equo compenso mensile da essa stessa dovuto alla convenuta per l’uso dell’immobile oggetto del suddetto contratto, nel periodo compreso tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS).

La Edilval chiedeva quindi che la convenuta fosse condannata a rimborsarle la differenza tra quanto versato nel corso del rapporto (pari a L. 448.276.000) e quanto effettivamente da essa dovuto per il predetto titolo.

Esponeva la Eldilval di avere acquisito in locazione finanziaria, con contratto dell'(OMISSIS), un immobile sito in (OMISSIS) e di avere regolarmente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto fino al mese di settembre 1997, allorchè aveva cessato i pagamenti con conseguente risoluzione del contratto da parte della concedente. L’attrice dava atto di avere messo a disposizione della controparte l’immobile de quo a partire dal 31 luglio 1998 e che la convenuta lo aveva ripreso in consegna solo il 14 settembre 1998.

La Leasimpresa, costituendosi in giudizio, confermava che tra le parti era stato stipulato un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto l’immobile descritto in citazione. Sosteneva quindi di aver diritto a trattenere, oltre a quanto dovuto a titolo di equo compenso per l’utilizzo della, cosa, anche quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni derivante dalla risoluzione del contratto per inadempimento.

In conclusione, secondo la convenuta, le somme dovute dall’attrice compensavano integralmente o addirittura superavano quanto dalla stessa versato nel corso del rapporto e per tale ragione la domanda della Edilval doveva essere rigettata.

In via riconvenzionale la Leasimpresa domandava che l’attrice, compensati i reciproci crediti, fosse condannata al pagamento della eventuale somma residua a suo a credito.

Con sentenza del 26.2.2003, il Tribunale determinava in lire 190.653.245 l’equo compenso dovuto da Edilval a Leasimpresa e condannava quest’ultima a restituire alla prima la somma di Euro 129.093,44 (pari a L. 24 9.959.755), quale differenza fra quanto versato dalla Edilval a titolo di canoni, e l’equo compenso da essa dovuto per l’utilizzazione dell’immobile.

Avverso la sentenza, depositata il 6.3.2003, proponeva appello la Leasimpresa la quale chiedeva che, in riforma dell’impugnata decisione, fosse accertato e dichiarato il suo credito verso il Fallimento Edilval a titolo di equo compenso e risarcimento danni.

Il Fallimento appellato si costituiva e contestava l’impugnazione, chiedendone il rigetto.

La Corte distrettuale respingeva l’appello proposto dalla s.p.a.

Leasimpresa avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 26.2.2003, integralmente confermandola, e condannava l’appellante a rimborsare al Fallimento Edilval srl le spese del grado.

Proponeva ricorso per cassazione la Leasimpresa con due motivi.

Resisteva con controricorso il Fallimento Edilval.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso la Leasimpresa denuncia “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, AI SENSI dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1526 c.c. ED OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE, AI SENSI dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Parte ricorrente ammette che l’impugnata sentenza è conforme alla giurisprudenza di legittimità ma sostiene che si starebbe affermando un orientamento tendente a riunificare le fattispecie del leasing traslativo e di quello finanziario (Trib. Milano, 23 marzo 2000). A questa stregua, dopo aver tentato di dimostrare l’inesistenza, nel nostro ordinamento, di una locazione finanziaria con causa traslativa, parte ricorrente sostiene che alla fattispecie per cui è causa non sia applicabile l’art. 1526 c.c., bensì l’art. 1458 c.c., con possibile ricorso all’istituto della riduzione ad equità della penale.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che secondo un costante orientamento di questa Corte, nell’ambito del leasing finanziario sono individuabili due distinte figure contrattuali. Nella prima, corrispondente a quella tradizionale, l’utilizzazione della “res” da parte del concessionario avviene dietro versamento dei canoni all’uopo previsti. Tale utilizzazione si inquadra, secondo la volontà delle parti, in una funzione di finanziamento a scopo di godimento del bene, per la durata del contratto e secondo la potenzialità economica del bene stesso. In tale tipo contrattuale i canoni costituiscono esclusivamente il corrispettivo del godimento. Nel secondo tipo, invece, le parti, al momento della formazione del consenso, prevedono che il bene, avuto riguardo alla sua natura, all’uso programmato ed alla durata del rapporto, sia destinato a conservare, alla scadenza contrattuale, un valore residuo apprezzabile per l’utilizzatele in quanto notevolmente superiore al prezzo di opzione. Il trasferimento del bene all’utilizzatore non costituisce in tal caso, come nel leasing tradizionale, un’eventualità del tutto marginale ed accessoria, ma rientra nella funzione assegnata dalle parti al contratto. Di conseguenza, mentre il leasing tradizionale si qualifica come contratto ad esecuzione continuata o periodica non soggetto, in sede di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, alla retroattività dell’effetto risolutivo disposta in via generale dall’art. 1458 c.c., comma 1, nell’altra figura tale retroattività si realizza, con il consequenziale diritto delle parti ad ottenere la restituzione di quanto prestato e con l’applicabilità, in via analogica, delle regole dettate dall’art. 1526 cod. civ. in materia di risoluzione della vendita con riserva di proprietà (Cass., 13 dicembre 1989, n. 5573; Cass., 13 gennaio 2005, n. 174; Cass., 10 giugno 2005, n. 12317; Cass., 23 maggio 2008, n. 13418; Cass., 8 gennaio 2010, n. 73).

Con il secondo motivo si denuncia “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, AI SENSI dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1526 c.c., ED OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE, AI SENSI dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Ritiene parte ricorrente che le affermazioni dell’impugnata sentenza siano frutto di un’errata applicazione dell’art. 1526 c.c. e prive di adeguata motivazione.

Lamenta in particolare Leasimpresa che la sentenza impugnata ha omesso di prendere in considerare gli interessi passivi da essa corrisposti e sostiene che, dovendo i canoni essere retrocessi, gli stessi interessi, in quanto costi, debbono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione della base di calcolo.

Tali interessi infatti, secondo Leasimpresa, unitamente al prezzo di acquisto, rappresentano il costo finanziario dell’operazione. Ed essa ha perciò diritto ad incassare L. 718.646.000 per coprire i costi e L. 190.653.425 per remunerare il lavoro, detratto il ricavato dal riutilizzo del bene pari a L. 450.000.000 e quindi L. 459.299.425.

In conclusione la Leasimpresa ritiene di aver diritto di incassare quest’ultima somma e che, avendo percepito una somma inferiore per canoni, nulla debba perciò restituire.

Anche tale motivo è infondato.

Come ha correttamente sostenuto l’impugnata sentenza, infatti, gli interessi sono già compresi nel pattuito canone di leasing la cui quantificazione tiene proprio conto del prezzo di acquisto del bene, degli interessi dovuti in conseguenza della rateizzazione del pagamento, di tutti i costi dell’operazione e della remunerazione del servizio. Ne deriva che gli interessi non sono dovuti.

Essendo infondati i due motivi del ricorso, per tutte le ragioni che precedono, lo stesso deve essere dunque rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del processo di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del processo di Cassazione che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed acces-sori come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

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