Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9257 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/04/2017, (ud. 13/01/2017, dep.11/04/2017),  n. 9257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19529-2014 proposto da:

G.D., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

NADIA TRIFIRO’ giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LA FENICE SOC COOP;

– intimata –

avverso la sentenza n. 854/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2017 dal Consigliere Dott. POSITANO GABRIELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per il rigetto e statuizione

sul contributo unificato udito l’Avvocato NADIA TRIFIRO’.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., del 5 giugno 2013 G.D. chiedeva al giudice designato del Tribunale di Ravenna di dichiarare che la cooperativa La Fenice non aveva alcun titolo a gestire ed amministrare un Residence, con conseguente cessazione dell’esercizio dei poteri di amministrazione.

2. Con ordinanza del 30 luglio 2013 il giudice designato ordinava alla cooperativa La Fenice di integrare il contraddittorio e, preso atto della mancata ottemperanza all’ordine, con ordinanza del 30 settembre 2013, dichiarava l’estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 307 c.c., comma 3.

3. Avverso tale ordinanza la G. proponeva appello davanti alla Corte d’Appello di Bologna, per la declaratoria di nullità e di estinzione del giudizio. Resisteva La Fenice, società cooperativa, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per essere stato proposto fuori dai casi previsti dalla legge.

4. Con sentenza pubblicata il 21 marzo 2014 la Corte d’Appello di Bologna, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’appellata, dichiarava inammissibile l’appello con condanna al pagamento delle spese di lite.

5. Avverso tale sentenza G.D. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal Decreto n. 136 del 2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 669 terdecies del codice di rito, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che l’estinzione del giudizio dichiarata, senza entrare nel merito, pur avendo la forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza, come tale impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame. Ciò sulla base dell’orientamento della giurisprudenza secondo cui, nei procedimenti a cognizione ordinaria che si svolgono davanti al giudice unico di primo grado, l’estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, soggetta ai mezzi di impugnazione propri delle sentenze, assimilando tale ipotesi a quella prevista dall’art. 308 del codice di rito, comma 2.

3. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 669 terdecies del codice di rito, alla luce dell’art. 12 preleggi c.c., commi 1 e 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

4. Rileva la ricorrente che, dovendo attribuire alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi, il rimedio del reclamo va esperito avverso le ordinanze con le quali viene concesso o negato il provvedimento cautelare, ma non può estendersi al di fuori dei provvedimenti che abbiano statuito nel merito.

5. Pertanto, al di là dei casi in cui l’ordinanza possa essere qualificata come di accoglimento o di rigetto, dovendosi in tale ultima categoria fare rientrare anche la declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass. 28 maggio 2012 n. 8495), non vi è spazio per l’applicazione del rimedio del reclamo avverso l’ordinanza resa dal giudice designato.

6. Trattandosi di questione nuova la Corte territoriale avrebbe potuto compensare le spese legali.

7. I motivi possono essere trattati congiuntamente perchè connessi.

8. Preliminarmente va rilevato che le argomentazioni poste a sostegno del ricorso nella parte in cui traggono fondamento dalla giurisprudenza in tema di impugnabilità con lo strumento dell’appello del provvedimento, comunque denominato, di estinzione del giudizio, non colgono nel segno poichè si riferiscono esclusivamente al procedimento a cognizione piena ed al provvedimento adottato dal giudice monocratico.

9. Al contrario, va subito anticipato che la questione va riferita al regime di impugnabilità dei provvedimenti cautelari rispetto ai quali l’orientamento di questa Corte è assolutamente costante riguardo alla non ricorribilità per cassazione, anche nell’ipotesi in cui il provvedimento incida su posizioni di diritto soggettivo e pur quando il lamentato vizio abbia natura processuale, difettando il requisito della definitività. Analogamente e per le medesime ragioni il provvedimento cautelare non è appellabile.

10. Nè la conclusione muta, allorchè la ricorrente lamenti che con il provvedimento impugnato il giudice abbia rilevato l’estinzione del procedimento, pur in fase cautelare, atteso che l’impugnabilità di un provvedimento è in funzione del regime giuridico suo proprio e non della qualificabilità del vizio denunziato in termini di nullità processuale o invece di pronuncia avente valore di sentenza (perchè, secondo il ricorrente, dichiarativa dell’estinzione), restando insuperabile i profili della provvisorietà e strumentalità del provvedimento cautelare, i quali rendono inammissibile il ricorso per cassazione (Sez. 1, Ordinanza n. 23504 del 19/11/2010, Rv. 614918 – 01).

11. Secondo l’assunto della ricorrente, al contrario, dal combinato disposto degli artt. 307 e 308 c.p.c., emerge che, laddove l’organo investito della decisione della causa abbia struttura monocratica, la pronuncia di estinzione del processo ha sempre natura sostanziale di sentenza (non soggetta a reclamo e, quindi, idonea a determinare la chiusura del processo in base alla decisione di questione pregiudiziale) e, come tale, appellabile, seppure emessa in forma di ordinanza, senza che l’eventuale adozione dell’erronea forma ordinatoria valga a modificare il decorso dei termini ordinari di impugnazione.

12. La pronuncia conserva, invece, la sua natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio, quando è emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale. La singolarità del provvedimento decisorio in tema di estinzione del processo viene ulteriormente confermata dall’art. 354 c.p.c., comma 2, che comporta, nel caso di riforma in appello della sentenza collegiale di cui all’art. 308 c.p.c., comma 2, la rimessione della causa al primo giudice (Sez. 1, Sentenza n. 22917 del 11/11/2010 – Rv. 615629; Sez. 3, Sentenza n. 8002 del 02/04/2009 – Rv. 607139; Sez. 3, Sentenza n. 18242 del 03/07/2008 – Rv. 605017; Sez. 1, Sentenza n. 14343 del 29/05/2008 – Rv. 604007).

13. Siffatta ricostruzione della disciplina processuale attiene, però, al giudizio ordinario di cognizione e non è applicabile in sede cautelare.

14. Non c è parallelismo tra cognizione ordinaria ed estinzione e procedimento cautelare uniforme ed estinzione; si tratta di microsistemi autonomi e generalmente indipendenti, quindi non è consentito dedurre argomentazioni relative al tema dell’impugnazione adottando rimedi propri dell’altro sistema (a contrario ed in motivazione: Cass. Sez. 4, 17 gennaio 2013 n. 1155).

15. Il procedimento cautelare uniforme prevede lo strumento del reclamo contro il provvedimento cautelare, che è devolutivo ed ha una efficacia sostitutiva della decisione resa dal giudice designato e riguarda tutti i provvedimenti idonei a definire il procedimento, il quale ha natura strumentale rispetto al giudizio di merito. Pertanto, non è impugnabile in appello l’ordinanza, pronunciata in sede di reclamo ex art. 669 – terdecies c.p.c., costituendo la stessa una misura cautelare provvisoria che non statuisce su diritti soggettivi a definizione di una controversia, nè ha attitudine ad acquisire autorità di giudicato sostanziale (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23763 del 22/11/2016, Rv. 642793).

16. Sotto altro profilo, come evidenziato anche dal Procuratore Generale, va condivisa la valutazione espressa dalla Corte territoriale in ordine all’incompatibilità tra lo strumento dell’impugnazione mediante appello e la finalità di sollecita definizione delle istanze urgenti, propria del procedimento cautelare uniforme e non dell’appello.

17. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; nulla per le spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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