Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9256 del 24/04/2014


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 9256 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che tale norma è di immediata applicazione in quanto essa non
concerne le regole relative alla proposizione del ricorso per cassazione;
Ritenuto che in ragione dell’accordo tra le parti e della definizione in via
stragiudiziale della controversia sia giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
Si comunichi.
Roma
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Il Presidente
Dott. Mario Adamo

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Data pubblicazione: 24/04/2014

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CT 22265/09 – avv. Spina
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE DI CASSAZIONE

Atto di rinuncia
per
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del direttore
pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
dello Stato (.F. 80224030587) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12

premesso
– che pende dinanzi alla Corte di Cassazione ricorso

proposto

dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.R. di Firenze

sez. staccata di Livorno, n°25/23/09 depositata in data 29.4.2009 resa
nella causa contro GHERARDI SANDRA;
– che, dopo la proposizione del ricorso, in data 8.6.2012, la Direzione
Provinciale di Livorno sottoscriveva con la parte un accordo transattivo
(a11.1);
– che a seguito di detto accordo l’Agenzia si impegnava a rinunciare al
ricorso pendente e la parte contro ricorrente dichiarava di accettare la
rinuncia al ricorso con compensazione delle spese del giudizio (a11.2)

1

NRG 18515/09

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Tutto ciò premesso l’Agenzia delle Entrate, come in epigrafe
rappresentata e difesa,
dichiara

Roma, 27.2.2014

di rinunciare al ricorso proposto come sopra individuato.

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