Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9256 del 11/04/2017
Cassazione civile, sez. III, 11/04/2017, (ud. 09/01/2017, dep.11/04/2017), n. 9256
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26015-2014 proposto da:
BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA in persona
del suo rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO
DE CAROLIS 34-B, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CECCONI,
che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RENATO
VILLANI, GIORGIO VILLANI giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ AGRICOLA PIANO MANGIERI DI R.M. S.A.S in
persona del suo legale rappresentante pro tempore
M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMARANCIO 1, presso lo
studio dell’avvocato GIANLUCA RIITANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato FRANCESCO PATRUNO giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1327/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 31/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/01/2017 dal Consigliere Dott. D’ARRIGO COSIMO;
udito l’Avvocato MAURIZIO CECCONI;
udito l’Avvocato ALESSANDRO MOSCATELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’accoglimento 2^ motivo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Banca Carige s.p.a., creditrice della F. s.r.l. e garantita dalle fideiussioni personali di F. e Fe.Fr. (quest’ultimo successivamente fallito), ha agito per la dichiarazione di simulazione assoluta e, in subordine, per la revocatoria ordinaria di taluni atti dispositivi in favore di M.R. e della “Società Agricola Piano Mangieri di R.M.” s.a.s., consistiti nell’affitto ultranovennale di fondi rustici di proprietà dei garanti.
La domanda è stata rigettata dalla sezione specializzata agraria del Tribunale di Trani, con sentenza del 6 ottobre 2011. In data 31 ottobre 2013, la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’appello e contro tale decisione la Banca Carige s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memorie ex art. 378 c.p.c..
Resistono con controricorso F.F. e la Società Agricola Piano Mangieri s.a.s.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perchè generico e a specifico.
Il ricorso è composto, in massima parte, dalla semplice riproduzione letterale della sentenza impugnata, del contenuto dell’atto d’appello e di massime assortite della Cassazione. In particolare, l’atto di impugnazione non contiene alcuna effettiva formulazione di censure di legittimità.
A prescindere dal nomen iuris dei due motivi di ricorso, gli stessi si risolvono nella valorizzazione di circostanze di fatto a parere della Banca decisive per l’accoglimento della domanda principale (primo motivo) o di quella subordinata (secondo motivo).
Le censure non sono neppure riconducibili al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacchè la Banca non indica specifici fatti di cui la corte d’appello avrebbe omesso la valutazione, ma si limita ad affermare la sussistenza di una serie di elementi che giudici di merito avrebbero potuto diversamente valorizzare.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017