Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9255 del 24/04/2014


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 9255 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che tale norma è di immediata applicazione in quanto essa non
concerne le regole relative alla proposizione del ricorso per cassazione;
Ritenuta l’esistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
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Si comunichi.
……
RomaPin
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

244

ALI

Data pubblicazione: 24/04/2014

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CT 28177/2013 – Avv. Vitale

RG. N. 15159/13

Avvocatura Generale dello Stato
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

PER L’AGENZIA DELT E ENTRATE (C.F. 06363391001), rappresentata e difesa

Contro
SUI LER INDUSTRIES S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Corrado
Grande e dall’Avv. Massimo Antonini
– ricorrente

NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE N. RG. 15159/13

promosso dal suddetto ricorrente avverso la Sentenza della Commissione
Tributari Regionale di Torino, sezione 34^, n. 30/34/13 del 18 marzo 2013
***

Si deposita l’atto del 20 gennaio 2014 con il quale la ricorrente SUTTER
INDUSTRIES S.P.A., a seguito di una complessiva rideternriinazione delle
sanzioni dovute per varie annualità, rinucia al ricorso per Cassazione in epigrafe.
L’atto di rinuncia è stato comunicato all’Avvocatura dello Stato, che — ai
sensi dell’art. 390, 3° comma, c.p.c. – vi ha apposto il visto di presa visione il
28.2.2014.

Si chiede pertanto l’estinzione del giudizio, con condanna di parte
ricorrente alle spese legali, ex art. 391,2° comma, c.p.c.
Roma, 28 febbraio 2014

ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato

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