Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9255 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. I, 21/04/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 21/04/2011), n.9255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27571/2005 proposto da:

BANCA CARIGE S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIETRO MASCAGNI 7, presso l’avvocato CASSINELLI Roberto, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FILIPPO FOCHI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 652/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità per

sopravvenuto difetto di interesse.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, con ricorso notificato il 7 novembre 2005, la Banca Carige s.p.a. ha proposto ricorso a questa Corte avverso la sentenza n. 652/05 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 7 giugno 2005 e notificata il successivo 12 settembre, che ha respinto l’appello proposto da essa ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Bologna con la quale erano state, in accoglimento della domanda proposta dalla Filippo Fochi s.p.a. in amministrazione straordinaria, revocate a norma della L. Fall., art. 67, comma 2, due rimesse eseguite nell’agosto e settembre 1994 – quindi nell’anno anteriore al decreto di ammissione alla procedura – a favore della banca stessa, la quale era stata quindi condannata alla restituzione alla amministrazione straordinaria della somma di Euro 877.976,73 oltre interessi legali; che la intimata non si è costituita; che, fissata al 16 febbraio 2011 l’udienza per la discussione del ricorso, il difensore della società ricorrente ha depositato originale dell’atto, sottoscritto il 7 febbraio 2011 dal legale rappresentante, con il quale la società stessa dichiara di rinunciare al ricorso;

ritenuto che l’atto di rinuncia, regolarmente formato, è tempestivo;

che non è necessaria la notifica alla intimata, non essendo questa costituita; che pertanto deve dichiararsi l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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