Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9255 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. III, 20/05/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 20/05/2020), n.9255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9692-2018 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI N 35,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SEVERINO NAPPI;

– ricorrente –

contro

VEGAGEST SGR SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante, domiciliata ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato ALESSANDRO LANZI;

– controricorrente –

e contro

P.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5061/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato ALESSANDRO LANZI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 7/12/2017 la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dal sig. R.G. in relazione alla pronunzia Trib. Napoli 19/5/2016, di interruzione del giudizio dal medesimo promosso nei confronti della società Vegagest S.G.R. s.p.a. (già Vegagest Immobiliare S.G.R. s.p.a.) e del sig. P.P., rispettivamente di restituzione di somma indebitamente percepita e di risarcimento di pretesamente subito danno, all’esito della messa in liquidazione del Fondo comune d’investimento “(OMISSIS)”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il R. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso la società Vegagest S.G.R. s.p.a. (già Vegagest Immobiliare S.G.R. s.p.a.).

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 131 e 299 c.p.c., D.Lgs. n. 385 del 1998, art. 83, D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 56.

Si duole essersi dai giudici di merito erroneamente dichiarata nella specie l’interruzione del giudizio di primo grado per la messa in liquidazione del Fondo comune di investimento denominato “(OMISSIS)”, che viceversa comporta l’improcedibilità della domanda nei confronti del medesimo proposta.

Lamenta non essersi considerato che la declaratoria di interruzione ha nella specie “natura decisoria”, in quanto “attraverso la sua emanazione il giudice non si è affatto limitato a regolamentare lo svolgimento del giudizio, ma ha esercitato la propria potestà di imperium, esaurendo il proprio potere decisionale”.

Il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’ordinanza interruttiva del processo ha natura meramente preparatoria ed ordinatoria, in quanto non statuisce sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio nè definisce il processo, comportando soltanto un temporaneo stato di quiescenza del processo fino alla sua riassunzione, o, in mancanza, fino all’estinzione.

Ne consegue che avverso tale provvedimento è inammissibile l’appello e il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, poichè la parte interessata ha la possibilità di recuperare pienamente la tutela giudiziale attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, che sono idonei a far valere ogni possibile doglianza nei confronti del giudice, che, una volta proseguito o riassunto il giudizio nel termine perentorio stabilito dalla legge, disattenda le sue difese e si pronunci sul merito della domanda o sui relativi presupposti processuali (v. Cass., 1/8/2014, n. 17531).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che allorquando, come nella specie/sussiste una ragione oggettiva di inammissibilità dell’impugnazione, per essere stata essa nella specie proposta avverso un provvedimento non suscettibile di impugnazione con il mezzo esperito, la relativa questione prevale ed il giudizio dev’essere definito sulla base di essa, senza necessità di esaminare un’eventuale ragione di ammissibilità dell’impugnazione relativa o all’individuazione del soggetto passivo di essa o alla notificazione dell’impugnazione nei suoi confronti (v. Cass., 28/2/2007, n. 4733), come pure di legittimazione all’esercizio del diritto di impugnazione, atteso che non è possibile ragionare di tale legittimazione se non in relazione ad un mezzo di impugnazione del quale consti l’esperibilità sul piano oggettivo, cioè l’esperimento contro un provvedimento suscettibile di essere assoggettato al tipo di impugnazione azionato (v. Cass., 12/1/2007, n. 449).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Vegagest S.G.R. s.p.a. (già Vegagest Immobiliare S.G.R. s.p.a.), seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.400,00, di cui Euro 4.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge in favore della controricorrente società Vegagest S.G.R. s.p.a. (già Vegagest Immobiliare S.G.R. s.p.a.).

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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