Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9255 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/04/2017, (ud. 06/12/2016, dep.11/04/2017),  n. 9255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7488-2014 proposto da:

F.D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANTARONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato BIAGIO DI MEGLIO giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA, (OMISSIS) in persona del Presidente legale rappresentante

p.t, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA RIVELLESE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE SCARAMUZZO giusta procura speciale in

calce al controricorso;

REGIONE CAMPANIAm in persona del Presidente della Giunta Regionale

p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso lo

studio dell’avvocato BERNARDINO TUCCILLO, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

PROVINCIA DI NAPOLI in persona del Presidente della Giunta Regionale

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO GOLDONI

47, presso lo studio dell’avvocato GENNARO FAMIGLIETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO DI FALCO giusta procura

speciale a margine del controricorso;

ALLIANZ SPA (già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ SPA) in persona dei

procuratori dr. C.A. e dr.ssa G.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

GESTIONE RISCHI ASSICURATIVI GERAS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 577/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata in data 11/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato RANIERI RODA per delega;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SCARAMUZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.D.A. ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli depositata in data 11 febbraio 2013, con la quale è stato accolto, per quanto di ragione, l’appello principale proposto dalla Provincia di Napoli nonchè l’appello incidentale proposto da Alleanza Divisione RAS S.p.a. (già RAS S.p.a.) avverso la sentenza del 27 giugno 2008, con cui il Tribunale di Napoli, pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta dal F. per i danni riportati nel sinistro verificatosi il (OMISSIS) (allorchè, mentre percorreva a bordo della propria autovettura la strada statale (OMISSIS), a causa delle condizioni del manto stradale, l’attore aveva perso il controllo del veicolo ed era rovinato sul lato opposto della strada), aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania e dell’Anas S.p.a., aveva dichiarato la Provincia di Napoli esclusiva responsabile del fatto dannoso accaduto e dei danni conseguenti, aveva condannato la Provincia di Napoli e la Ras S.p.a. al risarcimento di tutti danni patiti dall’attore, quantificati in euro 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè al pagamento, in favore del F., della Regione Campania e dell’Anas, delle spese processuali.

La Corte di merito per effetto dell’accoglimento dell’appello principale e dell’appello incidentale già richiamati, ha rigettato la domanda di risarcimento di danni proposta da F.V. e ha dichiarato compensate le spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti costituite.

Hanno resistito con distinti controricorsi Allianz S.p.a. (già Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a.), la Provincia di Napoli, la Regione Campania e l’Anas S.p.a..

Allianz S.p.a. (già Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a.) ha pure depositato memoria.

L’intimata Gestione Rischi Assicurativi – Ge.R.As S.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo si lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. relativamente al fatto del terzo configurabile quale caso fortuito – Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Assume il ricorrente che la Corte di merito avrebbe correttamente accertato la configurabilità in concreto del rapporto di custodia tra la Provincia di Napoli e il luogo in cui è avvenuto il sinistro ma avrebbe erroneamente escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. del predetto ente per essere il danno stato causato da caso fortuito, inteso come fatto del terzo interruttivo del nesso causale, e precisamente da una larga chiazza di liquido scivoloso fuoriuscito dal motore di alcuni veicoli scontratisi in precedenza.

Sostiene il F. che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dei vizi costruttivi del manto stradale emersi in corso di causa e non specificamente contestati da controparte e che la chiazza di liquido oleoso non potrebbe qualificarsi come causa esclusiva del sinistro ma andrebbe considerata come mera occasione dello sbandamento dell’auto. Ad avviso del ricorrente, “l’inadeguato asfalto” si porrebbe nella specie come “un antecedente necessario dell’evento”, che non sarebbe stato, “neutralizzato”, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza della chiazza d’olio e la Corte di appello avrebbe errato nel non tener conto della specifica pericolosità del tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, caratterizzato “dall’inadeguatezza dell’asfalto perchè non assorbente e di pessima qualità”.

3. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. relativamente alla configurabilità del caso fortuito quale fatto imprevedibile ed eccezionale in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”, il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia escluso l’ipotizzabilità di un colpevole ritardo dell’ente gestore e manutentore della strada nella rimozione della situazione di pericolo improvvisamente venutasi a creare, essendo ragionevole presumere che la vettura del F. sia transitata a brevissima distanza di tempo dal versamento dell’olio. Tale conclusione, ad avviso del ricorrente, sarebbe del tutto arbitraria e ad essa la Corte di merito sarebbe pervenuta senza valutare alcune circostanze di fatto rilevanti ai fini della tempestività o meno dell’ente gestore; in particolare, la chiazza d’olio sarebbe stata presente sulla carreggiata da diverso tempo prima del sinistro in cui è stato coinvolto il ricorrente, essendo stati i veicoli coinvolti nel sinistro avvenuto in precedenza, dai quali sarebbe uscito l’olio presente sulla carreggiata, rimossi da molto tempo, sicchè la P.A. avrebbe avuto il tempo necessario per rimuovere l’insidia o quantomeno segnalare il pericolo. Secondo il ricorrente, l’affermazione del giudice di merito, secondo cui la P.A. non aveva avuto il tempo per provvedere alla rimozione o alla segnalazione dell’insidia, sarebbe apodittica e il comportamento colposo dell’ente che, conoscendo il pericolo, non abbia provveduto alla sua rimozione o segnalazione, integrerebbe l’applicabilità della fattispecie risarcitoria delineata dall’art. 2043 c.c..

4. I motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, non possono essere accolti.

Con gli stessi il ricorrente tende alla rivalutazione del merito e ripropone prevalentemente questioni di fatto già esaminate compiutamente dalla Corte di merito, il che è inammissibile in questa sede.

Inoltre, sono infondate le doglianze vincolate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Alla luce del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis nel caso di specie, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – nella specie all’esame non sussistente – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Si precisa, in particolare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’iter argomentativo dell’impugnata sentenza non “si svolge attraverso affermazioni assolutamente contrastanti e comunque inidonee ad evidenziare la ratio decidendi”, risultando tale ratio del tutto chiara.

Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nella specie, non può ravvisarsi il lamentato omesso esame di fatti decisivi, pure indicato nell’illustrazione dei motivi, vizio, questo, effettivamente riconducibile al vigente n. 5 del citato art. 360. Ed invero la Corte di merito ha tenuto conto dei vizi costruttivi del manto stradale ma ne ha motivatamente escluso la rilevanza nel caso all’esame; inoltre, la medesima Corte ha ritenuto che il sinistro avvenuto in precedenza si era verificato da poco tempo non arbitrariamente ma sulla base di elementi emersi dall’istruttoria, specificamente indicati nella sentenza impugnata, sicchè risulta ormai accertata la repentinità del verificarsi della macchia di olio in questione.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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