Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9255 del 03/04/2019

Cassazione civile sez. trib., 03/04/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 03/04/2019), n.9255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2815/13 R.G., proposto da:

DITTA VINCENZO, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al

ricorso, dall’Avv. Massimo Mattozzi, elettivamente domiciliato in

Roma, alla Via Villa Patrizi n. 13, presso lo studio Gemma &

Partners;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 150/24/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia, depositata in data 14.12.2014, non

notificata;

Udita la relazione svolta dal Consigliere d’Angiolella Rosita nella

camera di consiglio del 20 marzo 2019.

Fatto

RITENUTO

che:

A seguito di controllo, l’Agenzia delle Entrate riscontrava che l’ammontare dei ricavi dichiarati per il periodo d’imposta 1999 dalla Ditta Vincenzo, esercente attività edile, era inferiore a quello derivante dall’applicazione degli studi di settore di cui al D.L. n. 133 del 1993, art. 62 bis, convertito con modificazione della L. n. 427 del 1993. Dopo rituale convocazione per l’eventuale definizione dell’accertamento, l’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento per Irpef ed Irap ed Iva, scaturente dall’applicazione del sistema Ge.ri.co., rettificando il reddito di impresa, da Lire 16.754.000 a Lire 115.135.000.

La ditta contribuente ricorreva avverso il predetto avviso di accertamento alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani che accoglieva il ricorso ritenendo che le giustificazioni addotte dalla contribuente, fossero sufficienti a giustificare lo scostamento rilevante tra i ricavi di cui allo studio di settore ed il reddito dichiarato.

L’Agenzia delle Entrate proponeva dunque appello alla Commissione Tributaria regionale della Sicilia (di seguito, per brevità, CTR), che accoglieva il ricorso.

Avverso la decisione della CTR, ha proposto ricorso la Ditta Vincenzo, affidandosi ad un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente nell’unico motivo di ricorso denuncia la violazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, conv. in L. n. 427 del 1993 e della L. 3 giugno 2017, n. 127.

Riconducendo ad estrema sintesi le lunghe argomentazioni del ricorso, la ditta ricorrente denuncia la violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio nel giudizio relativo all’accertamento induttivo fondato sui parametri dei cd. studi di settore, censurando la generale inattendibilità della ricostruzione induttiva operata attraverso l’applicazione dei parametri da parte dell’Ufficio, e l’idoneità degli elementi contrari offerti dal contribuente.

Questa Corte ha da tempo chiarito e ribadito (da Cass. Sez. U. 18/12/2009 n. 26635, Rv. 610691-01, a Cass. 15/01/2019 n. 769, Rv. 652188 – 01) che l’accertamento mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege, determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. E’ in questa sede, infatti, che il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni tali da giustificare l’esclusione dagli standards o la specifica realtà dell’attività economica, ciò in disparte la motivazione dell’atto di accertamento che deve spiegare in concreto l’applicabilità dello standard prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

E’ altresì principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che qualunque esito del contraddittorio non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo (e dovendo) il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards quanto la controprova offerta dal contribuente, il quale dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, e ciò anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa (cfr. Cass. 20/02/2015 n. 3415, Rv. 634928 – 01). In conclusione, al fine di superare la presunzione di reddito determinata dalla procedura standardizzata, grava sul contribuente l’onere di dimostrare, attraverso informazioni ricavabili da fonti di prova acquisite al processo con qualsiasi mezzo, la sussistenza di circostanze di fatto tali da far discostare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento e, quindi, giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale in virtù di detta procedura (così, Cass. 15/01/2019 n. 769; Cass. n. 14288 del 2016 Rv. 640541 – 01).

Nella fattispecie, vertendosi in ipotesi nella quale – come si evince dal ricorso – il contribuente aveva risposto all’invito dell’Ufficio al contraddittorio, i giudici d’appello hanno fatto buon governo dei criteri indicati dalla legge in tema di accertamento induttivo basato su studi di settore, ritenendo l’idoneità degli strumenti parametrici a fondare l’accertamento, vagliando, nel concreto, i dati fattuali offerti dall’Ufficio (v. sentenza della CTR, pagina 2) e, nel contempo, ritenendo inidonei gli indizi offerti dal contribuente. Su questi ultimi, la CTR ha peraltro compiutamente argomentato rilevando che la difesa della contribuente si è limitata di deduzioni meramente assertive (maggiori costi per la messa in sicurezza per lo scavo) oltre che irrilevanti (la cessazione dell’attività è datata al 31 dicembre 2004, ben cinque anni dopo dall’accertamento), inidonei a contrastare la presunzione semplice di cui agli studi di settore.

5. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA