Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9254 del 24/04/2014


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 9254 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che tale norma è di immediata applicazione in quanto essa non
concerne le regole relative alla proposizione del ricorso per cassazione;
Ritenuto che in ragione dell’accordo tra le parti e della definizione in via
stragiudiziale della controversia sia giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.
allOMATO COME1191111
Si comunichi.A
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Roma,7 i4j2, 9
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

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Data pubblicazione: 24/04/2014

CT 48394/11 – Avv. Dettori

ATTO DI RINUNZIA AL RICORSO
R.G.N. 1714/2012
Per

l’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona
del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura

Generale dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
contro

R. V. di Rinaldi Sal, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio
Lucisano, domiciliata come in atti
avverso la
sentenza della CTR di Torino, n. 38/06/11

PREMESSO
– che l’Agenzia istante ha notificato alla controparte ricorso per la
cassazione della sentenza indicata in epigrafe;
– che la R. V. di Rinaldi S.r.l. ha resistito con controricorso
proponendo a sua volta ricorso incidentale.
– che l’Agenzia, con nota della Direzione Provinciale n. 1 di Torino
prot. 2014/28369 del 24.2.2014, ha informato questa Avvocatura
Generale dello Stato che:

“Con nota pervenuta il 21.02 u.s. (prot.

2014/ 28108 che si allega) le società in oggetto (CLARES Srl ed R V di

ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE

2

RINALDI Sri n.d.r.) hanno accettato la proposta di definkione formulata da

questa Direione con nota 2014 / 21565 che si allega) provvedendo al versamento di
quanto richiesto (€111.588,93 che si allega).
-Questa Dinione provinciale sta provvedendo (RTD 2014/ 343) agli
adempimenti relativi alla conseguente attività di imputazione dei versamenti eccedenti

– In ottemperanza alla suddetta proposta, che prevede la rinuncia reciproca a
spese compensate dei giudizi pendenti in Cassazione, si elencano di seguito gli estremi
di tali giudki, onde consentire — per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato
– le conseguenti attività previste dagli arti. 390 e ss. c.p.c.”
– che pertanto in nome e per conto dell’Agenzia, in virtù delle
facoltà conferite ex lege all’Avvocato dello Stato, s’intende rinunciare al
ricorso in epigrafe.

Tutto ciò premesso l’Agenzia delle Entrate
DICHIARA
di rinunciare al ricorso sopra indicato a spese compensate.
Roma, 3 marzo 2014

e di sgravio dei residui.

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