Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9254 del 20/05/2020

Cassazione civile sez. III, 20/05/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 20/05/2020), n.9254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30710-2018 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

4259, presso lo studio dell’avvocato MARIO TREZZA, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCA LUCIANI;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 15,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO GABRIELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROBERTO NICOLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1923/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

Fatto

RITENUTO

che:

1. P.S. ricorre, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Verona con la quale era stata respinta l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della Intesa San Paolo Spa, in relazione alla somma corrispondente allo “scoperto” del conto corrente intestato a C.D. rispetto al quale il ricorrente si era costituito garante fino alla concorrenza dell’importo di Euro 300.000,00.

2. La Banca intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. E’ stato depositato atto di rinuncia al ricorso del 24.10.2019, accettato dal controricorrente, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

2. Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte,

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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