Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9254 del 17/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9254 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 345 del 2008 del ruolo
generale, proposto

da
avv. Carmine Cosentino, rappresentato e difeso da se
stesso, domiciliato in Roma, alla via Silla, numero 28

ricorrentecontro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato ope legis dall’avvocatura dello
Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, domicilia

-controricorrente
e nei confronti di
Ministero delle finanze, in persona del direttore pro
tempore
RG 345/2008

1

Angelina-Mar

Data pubblicazione: 17/04/2013

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-intimato
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sezione 10 0 , depositata in data 6 novembre
2006, numero 145/10/2006;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5

uditi l’avv. Carmine Consentino e l’avvocato Antonio Grumetto per
l’Agenzia delle entrate;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto
Carmine Cosentino impugnò l’avviso di liquidazione
dell’imposta di successione e di contestuale irrogazione di sanzioni,
emesso dall’ufficio di Roma 8 dell’Agenzia delle entrate a rettifica
dei dati emergenti dalla dichiarazione di successione presentata dal
contribuente in esito all’accettazione con beneficio d’inventario da
lui compiuta.
La commissione tributaria provinciale di Roma accolse il
ricorso, rimarcando la carenza di motivazione dell’avviso, che non
consentiva d’individuare le ragioni per le quali l’ufficio riteneva
inesatti i dati dichiarati ed aggiungendo che non esisteva
dichiarazione tardiva, presupposto dell’irrogazione delle sanzioni.
La sentenza, peraltro, non si pronunciò sulla legittimità del
diniego dell’ufficio di riconoscere l’accesso al condono richiesto
dal contribuente ex articolo 16 della legge numero 289 del 2002,
sostenendo che il diniego sarebbe dovuto essere oggetto di specifico
ed autonomo ricorso.
In esito ad appello dell’amministrazione, la Commissione
tributaria regionale del Lazio ha dichiarato estinto il giudizio,

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Angelina-Maria Pe

febbraio 2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;

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giacché l’Agenzia delle entrate aveva riconosciuto la regolarità del
condono.
Ricorre il contribuente per ottenere la cassazione della
sentenza, affidando il ricorso ad un motivo.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

1.- Va preliminarmente affermata l’inammissibilità del ricorso
nella parte in cui evoca in giudizio il Ministero dell’economia e
delle finanze, peraltro estraneo alle precedenti fasi del giudizio.
Giova rimarcare al riguardo che, in tema di contenzioso
tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte
dell’articolo 57, 1° comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri”, e le “competenze”
facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze, a partire dal
primo gennaio 2001 (giorno d’inizio di operatività delle Agenzie
fiscali in forza dell’art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico
soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle entrate e la
controversia non si può instaurare nei confronti del Ministero (in
termini, Cass. 11 aprile 2011, n. 8177; Cass. 29 dicembre 2010, n.
26321; 12 novembre 2010, n. 22992; Cass. 19 gennaio 2009, n.
1123; Cass. 15 gennaio 2009, n. 874; Cass. 22 maggio 2008, n.
13149).
2.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex articolo 360,
numeri 3 e 4 del codice di procedura civile, il contribuente denuncia
la violazione degli articoli 17, 49, 53 e 61 del decreto legislativo
numero 546 del 1992, dell’articolo 330 del codice di procedura
civile, dell’articolo 1 della legge numero 890 del 1982 e
dell’articolo 101 del codice di procedura civile, chiedendo alla
Corte di verificare se la violazione delle suindicate norme

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Angelina-Mari Pe

estensore

Diritto

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«…configuri inesistenza giuridica dell’atto d’impugnazione e non
soltanto nullità, allorché la violazione delle richiamate norme sia
palese in riferimento agli atti di causa e non giustificata da errore
scusabile, comportando nullità e/o inammissibilità dell’atto di
impugnazione e quindi nullità insanabile del giudizio di merito di

senza rinvio, della sentenza impugnata, ovvero se l’inosservanza
delle predette norme comporti nullità della notifica dell’atto di
impugnazione, del giudizio di 2° grado, della relativa sentenza, con
cassazione con rinvio».
3.- È palese, dunque, la fo ulazione meramente generica e
teorica del quesito, che finiscae,col tradursi in un interpello della
Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nel
motivo.
La genericità del quesito è difetto di specificità, in quanto il
quesito non indica in cosa sarebbero consistite le prospettate
violazioni delle numerose norme richiamate: di contro, questa Corte
ha chiarito, quanto ai criteri di formulazione del quesito di diritto,
che il ricorrente deve offrire al giudice di legittimità tutti gli
elementi indispensabili per la risoluzione della controversia e
l’indicazione esplicita dell’errore commesso dal giudice di merito
nell’applicazione della regola iuris riferita alla fattispecie (Cass.,
ordinanza 28 aprile 2010, n. 10239), in modo da consentire alla
Corte di poter comprendere dalla sola lettura del quesito l’errore
asseritamente compiuto dal giudice di merito nonché la regola
applicabile (Cass., sez.un., 24 marzo 2009, n. 7032; Cass. 7 marzo
2012, n. 3530; Cass. 30 settembre 2008, n. 24339).
4.- Ne discende il rigetto del ricorso.

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Angelina-Maria P

2° grado e della sentenza relativa, con conseguente cassazione,

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1`.1. 131

• -5

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Le peculiarità della vicenda, tuttavia, comportano la compensazione
delle spese.
P.Q.M.

La Corte :
-dichiara l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui evoca in
-rigetta nel resto il ricorso;
-compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2013.

giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze;

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