Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9254 del 07/05/2015
Civile Sent. Sez. 3 Num. 9254 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA
SENTENZA
sul ricorso 22559-2011 proposto da:
RSA SUN
INSURANCE OFFICE LTD 00627150105, in persona
del suo Direttore Generale e legale rappresentante
pro tempore, dott. FABRIZIO MOSCONE, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA, 15, presso
lo studio dell’avvocato SUSANNA
2015
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LOLLINI,
che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO
CLAUDIO CAPPONI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
ICHEMCO SRL 04540600154, in persona del Presidente
Data pubblicazione: 07/05/2015
del Consiglio di Amministrazione, sig. EZIO ANTONIO
CURIONI, elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO
DELL’ORO 24, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
COEN, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAURIZIO RUBEN giusta procura in calce
controricorrente nonchè contro
BIESSE ADESIVI SPA 05087970157;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2136/2010 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/07/2010 R.G.N.
79/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/02/2015 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato MARIO CLAUDIO CAPPONI;.
udito l’Avvocato MAURIZIO RUBEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
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al controricorso;
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 2002 la s.p.a. Bi.Esse Adesivi operante nel campo della produzione e lavorazione di nastri
adesivi speciali – ha convenuto davanti al Tribunale di Milano,
sez. dist. di Rho, la s.r.l. Ichemco, chiedendone la condanna
monetaria, in risarcimento dei danni subiti a seguito della
fornitura, nel marzo 2000, di un partita di collante rivelatasi
inidonea all’uso, tanto che i clienti le hanno restituito la
merce.
La convenuta si è costituita, ha parzialmente riconosciuto i
vizi ed ha proposto separata domanda di garanzia contro la
propria assicuratrice, Royal SunAlliance Assicurazioni Ltd.
(d’ora in avanti RSA), con causa che è stata riunita a quella
iniziata da Bi.Esse.
RSA ha eccepito l’inoperatività della polizza, sull’assunto che
essa copre solo la responsabilità civile da prodotti difettosi
di cui al d. lgs. n. 206/2005, e non la responsabilità per
inadempimento contrattuale e per vizi nella compravendita.
Esperita l’istruttoria, con sentenza n. 52/2006 il Tribunale ha
condannato Ichemco a pagare la somma richiesta dall’attrice ed
ha respinto la domanda di manleva proposta da quest’ultima
contro la compagnia assicuratrice, compensando le spese fra
tutte le parti.
Proposto appello principale da Ichemco e incidentale da Bi.Esse
e da RSA
(queste ultime solo nel capo relativo alla
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al pagamento di C 74.908,79 oltre interessi e rivalutazione
compensazione delle spese), con sentenza 7 – 16 luglio 2010 n.
30 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di
primo grado, ha condannato RSA a rimborsare all’appellante
principale la somma da essa dovuta alla danneggiata, nonché le
spese dei due gradi del giudizio.
da memoria.
Resiste Ichemco con controricorso e con note di udienza.
Motivi della decisione
1.-
La Corte di appello è stata chiamata a decidere
esclusivamente se il danno subito da Bi.Esse Adesivi – che
Ichemco è stata condannata in primo grado a risarcire – fosse o
meno coperto dalla polizza assicurativa stipulata da Ichemco
con RSA.
Rilevato che l’art. 13 della polizza stessa dispone che ”
società si obbliga a tenere indenne
l’assicurato
di
la
quanto
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, in
risarcimento … di danni involontariamente cagionati a terzi da
difetto dei prodotti descritti in polizza – per i quali
l’assicurato rivesta la qualità di produttore – dopo la loro
consegna
a
terzi, per morte, per lesioni personali e per
distruzione o
deterioramento
di cose diverse dal prodotto
difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale
verificatosi
in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione”,
ha deciso che erroneamente il Tribunale ha escluso che il
collante non abbia arrecato danno a prodotti diversi, poiché è
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RSA propone cinque motivi di ricorso per cassazione, illustrati
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stato accertato in giudizio che esso ha danneggiato il nastro
adesivo sul quale è stato applicato, e così anche le buste
prodotte con l’applicazione di quel nastro, tanto che
gli
acquirenti hanno contestato e restituito la merce. Donde
l’operatività della polizza e la condanna di RSA a rifondere
2.- Con il primo motivo la compagnia assicuratrice denuncia
violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli art. 2727 e
2729 cod. civ., nel capo in cui la Corte di appello ha ritenuto
pacifico e non contestato il fatto che la fornitura oggetto di
causa fosse affetta da vizi.
2.1.- Il motivo è inammissibile, poiché attiene alla valutazione
delle prove ed all’accertamento dei fatti ad opera del giudice
di appello: questioni non suscettibili di riesame in questa sede
se non sotto il profilo degli eventuali vizi di insufficienza,
illogicità o contraddittorietà della motivazione che assiste
l’accertamento del giudice: vizi che nella specie non sono stati
denunciati e non sussistono.
3.- Il secondo motivo lamenta violazione degli art. 117 e 120 d.
lgs. 6 settembre 2005 n.
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206-Codice del consumo;
1490 e 1497
cod. civ., per avere la Corte di appello qualificato il danno
verificatosi nella specie come danno da prodotti difettosi,
mentre in realtà si tratta di inidoneità della merce fornita
all’uso a cui era destinata.
Il terzo motivo denuncia violazione degli art. 1362, 1363, 1372
e 1917 cod. civ., per avere la Corte di merito erroneamente
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all’assicurata le somme pagate in risarcimento dei danni.
k..,
interpretato la polizza assicurativa, ritenendo che essa copra
anche l’evento oggetto di causa, mentre essa copre
esclusivamente i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti
difettosi ai sensi dell’art. 117 cod. consumo, cioè solo i
vizi e i difetti in presenza dei quali il prodotto “non offre la
Assume la ricorrente che l’obbligo di indennizzo deriva non
dalla mera esistenza del difetto, ma dal fatto che esso abbia
arrecato danno alla persona o ai beni del consumatore:
circostanza che nella specie non sarebbe dimostrata, in quanto
non vi è prova che il vizio del collante, consistente nella sua
scarsa adesività, abbia arrecato danni alla persona o alle cose
dell’acquirente; che l’azione proposta va inquadrata fra le
azioni contrattuali di garanzia per i vizi, che sono tutt’altra
cosa rispetto alle azioni spettanti al consumatore per i danni
da prodotti difettosi: che solo tali danni, derivanti da
responsabilità extracontrattuale, sono coperti dalla garanzia;
non invece quelli attinenti alle azioni contrattuali.
4.- I motivi vanno congiuntamente esaminati perché connessi e
sono in parte fondati.
4.1.- Correttamente la ricorrente rileva che la responsabilità
per danni da prodotti difettosi – oggi regolata dagli art. 114
ss. del Codice del consumo – è cosa diversa dalle azioni di
garanzia per i vizi nella compravendita e concerne
esclusivamente i danni arrecati dal prodotto difettoso alla
persona o ai beni del consumatore.
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sicurezza che ci si può legittimamente attendere”.
Ciò tuttavia non significa che la suddetta responsabilità sia
ricollegabile esclusivamente agli illeciti di natura aquiliana.
Essa ben può derivare
anche da vicende qualificabili come
inadempimento contrattuale,
poiché anche nei casi di
compravendita può accadere che il prodotto viziato arrechi danno
Ed invero, la peculiare
disciplina introdotta dal d.p.r. 24
maggio 1988 n. 224 di attuazione della Direttiva CEE n. 85/374,
oggi recepita nel codice del consumo, si è proposta di estendere
la difesa contro i danni da prodotti difettosi a qualunque
danneggiato, sia nelle fattispecie di responsabilità aquiliana,
sia anche in quelle di responsabilità contrattuale, poiché è ben
possibile che il danno alla persona od ai beni del consumatore,
rilevante ai sensi della citata normativa, si verifichi
nell’ambito di un rapporto contrattuale, per esempio in
conseguenza dei vizi della cosa compravenduta.
Ed anzi in quest’ambito la responsabilità contrattuale è stata
estesa, agli effetti indicati, al soggetto danneggiato dal
vizio del prodotto, anche quando non si tratti di colui che
abbia stipulato il contratto direttamente con il produttore (o
con il fabbricante o con l’esportatore o con altro dei soggetti
che la legge chiama a rispondere), ma di altro soggetto a cui
il prodotto difettoso sia comunque pervenuto lungo la catena
distributiva.
Vi è quindi un’area di convergenza e di concorso fra le azioni
derivanti dalla normativa generale in tema di compravendita e
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alla persona od ai beni del compratore.
quelle derivanti dalla normativa in tema di responsabilità per
danni da prodotti; tanto è vero che la legge speciale fa
espressamente salvi i diritti e le azioni spettanti al
danneggiato in forza di altre leggi (art. 15 d.p.r. 24 maggio
1988 n. 224 di attuazione della Direttiva CEE n. 85/374; oggi
di garanzia per i vizi nella compravendita.
Il confine e il criterio discretivo fra le fattispecie soggette
alla normativa speciale e quelle soggette esclusivamente alla
disciplina della compravendita passano per altra via e vanno
individuati nel tipo di danno di cui si chieda il risarcimento e
nella qualità fatta valere dal soggetto che quel danno
rivendichi.
La tutela assicurata dalla normativa speciale non è predisposta
per i casi, analoghi a quello di specie, in cui il rapporto
dedotto in giudizio ed il danno che ne è derivato abbiano natura
esclusivamente “commerciale”: cioè consistano nel pregiudizio
arrecato all’operatore economico dal fatto che gli sia stata
fornita della merce difettosa, in termini di maggiori difficoltà
di rivendita dei beni; reclami della clientela, eventuali azioni
di restituzione e di danni.
In questi casi, pur se il difetto della fornitura abbia
comportato il danneggiamento di altri beni dell’acquirente
(nella specie, il danneggiamento del nastro adesivo su cui il
collante difettoso è stato applicato;
con quel
delle buste realizzate
nastro, e così via), si è al di fuori delle
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art. 127, 1 ° comma, cod. consumo), quindi anche quelle in tema
fattispecie di danno da prodotti difettosi, poiché l’acquirente
è stato colpito non nella sua qualità di utente o consumatore,
ma nell’esercizio della sua attività economica o commerciale, e
sugli utili di tale attività si è ripercosso il danno (cfr. sul
tema, Cass. civ. Sez. 3, 22 agosto 2013 n. 19414).
nel caso in esame una fattispecie di danno da prodotti
difettosi ed l’ha ritenuta in quanto tale coperta dal contratto
di assicurazione.
La domanda di indennizzo proposta da Ichemco contro la compagnia
assicuratrice era infatti diretta a recuperare la perdita
commerciale subita dall’assicurata a causa della contestazione
della merce da parte dell’acquirente a cui l’aveva venduta; non
il risarcimento per i danni personalmente subiti a causa del
danneggiamento di nastri adesivi, buste, ecc.: beni che non le
interessavano se non come oggetto di produzione e di commercio.
4.2.- Ciò premesso, non si può neppure escludere, in astratto,
che la polizza assicurativa di cui qui si tratta coprisse anche
i rischi di danni “commerciali”.
La Corte di appello avrebbe dovuto esaminare la domanda di
indennizzo e valutarne la fondatezza o meno sotto tutti gli
aspetti.
Avrebbe dovuto cioè accertare in via di interpretazione, sulla
base dei
criteri legali di cui agli art. 1362 ss. cod. civ.,
quale sia la portata della garanzia assicurativa convenuta fra
le parti; se le clausole del contratto di assicurazione,
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Ne consegue che erroneamente la Corte di appello ha ravvisato
interpretate le une
per mezzo delle altre,
nel loro
significato letterale ed in considerazione della comune volontà
dei contraenti, tenuto conto della prassi e degli usi negoziali
in materia, e di ogni altro criterio rilevante, sia da ritenere
estesa ai soli rischi tipici delle fattispecie di responsabilità
dall’assicurata nell’esercizio della sua attività, ivi inclusi
quelli derivanti da inadempimento contrattuale e consistenti
nelle perdite commerciali provocate dai vizi della merce da essa
fornita.
La sentenza impugnata manca di ogni accertamento sul punto e
deve essere anche per questa parte cassata.
5.-
Il quarto ed il quinto motivo, che attengono alla
quantificazione dei danni, risultano assorbiti.
6.- In accoglimento del secondo e del terzo motivo la sentenza
impugnata è cassata, con rinvio della causa alla Corte di
appello di Milano, in diversa composizione, affinché – previa
adeguata distinzione fra le fattispecie di danno da prodotti
difettosi e quelle diverse, sopra delineate
proceda
nuovamente all’esame ed all’interpretazione del contratto di
assicurazione, al fine di individuare l’effettiva portata ed
estensione della garanzia promessa.
7.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
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per danni da prodotti, oppure anche ai danni subiti
La Corte di cassazione accoglie il secondo e il terzo motivo di
ricorso, nei limiti di cui in motivazione; rigetta il primo
motivo e dichiara assorbiti il quarto e il quinto motivo.
• Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e
rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa
cassazione.
Roma, 17 febbraio 2015
composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di