Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9253 del 24/04/2014
Civile Decr. Sez. 5 Num. 9253 Anno 2014
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comunichi.
Romag/04//i>14
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
Illreemaitcmcatam
—–1-4-01-2014.-
te
AL}
Data pubblicazione: 24/04/2014
Ct. 14644/2011 (Avv. NATALE G)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 007777/2011
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
il signor IMPICCIATORE ADELCHI
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 41/01/10
emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Centrale.
PREMESSO
Che con nota 38476 del 05/09/2012 la Direzione Provinciale di
Campobasso ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di
definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n.
98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al
versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 27/03/2014
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale