Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9253 del 11/04/2017


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Cassazione civile, sez. III, 11/04/2017, (ud. 23/11/2016, dep.11/04/2017),  n. 9253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16091-2015 proposto da:

C.S.G., CA.SE.GI.,

L.B.A.A., C.S.L., nella qualità

di eredi del signor C.S.P., elettivamente

domiciliati in ROMA, V.LE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI, rappresentati e difesi

dall’avvocato SALVATORE CUFFARI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.O.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 136/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. ARMANO UMANA;

udito l’Avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

B.A.A. e G., Gi. e C.S.L., quali eredi di C.S.P., hanno proposto ricorso con tre motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, depositata il 3 febbraio 2015, che a modifica della decisione di primo grado ha rigettato la domanda proposta per ottenere il risarcimento dei danni all’immobile condotto in locazione da F.O., liquidati dal giudice di primo grado in Euro 1.215,53.

Non presenta difese il resistente.

I ricorrenti hanno presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello ha rigettato la domanda sul rilievo che mancava la prova dell’esistenza di danni e della imputabilità degli stessi al conduttore, in quanto le deposizioni rese dai testi erano contrastanti e dalle stesse non era possibile trarre la prova delle effettive condizioni dell’immobile al momento del rilascio; che le fotografie prodotte non corrispondevano alle condizioni dei luoghi come descritte dal testimone P.; che nessun rilievo poteva essere attribuito alla consulenza tecnica di ufficio in quanto al momento del sopralluogo del consulente i luoghi erano stati modificati.

2. Col primo motivo di ricorso si denunzia motivazione insufficiente ed illogica e violazione di legge in relazione agli artt. 1588 e 1590 c.c.. Sostengono i ricorrenti che la Corte di merito ha invertito l’onere probatorio, non tenendo conto che era il conduttore a dover dare la prova della non imputabilità di ogni singolo danno riscontrato al bene locato e che la sentenza era illogica.

3. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge e insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo del giudizio ai sensi degli art. 360 c..p.c., n. 3 e 5.

Sostengono i ricorrenti che la sentenza è contraddittoria quando ammette che vi è stato l’accesso all’immobile da parte della c.t.u. per quantificare i danni e contemporaneamente nega la presenza dei danni all’immobile.

4. Con il terzo motivo si denunzia violazione falsa applicazione di norme di legge e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

La corte d’appello ha ritenuto irrilevanti i documenti fotografici prodotti dai ricorrenti e tale decisione è stata superficialmente ed erroneamente motivata.

5.1 tre motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono inammissibili.

In realtà, anche quando si denunzia violazione di legge, si richiede a questa Corte un riesame del merito della controversia per giungere ad una conclusione favorevole alla tesi dei ricorrenti.

La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed ancor di più oggi, nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Si ricorda che la sentenza impugnata è stata depositata il 3-2-2015 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sent. n. 8053 del 07/04/2014.

7. I ricorrenti nel denunziare il vizio di motivazione non hanno rispettano il modello legale imposto dalla nuova norma per la formulazione del vizio.

Nulla per le spese in considerazione dell’assenza dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2017

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