Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9253 del 06/04/2021

Cassazione civile sez. III, 06/04/2021, (ud. 23/11/2020, dep. 06/04/2021), n.9253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28312/2017 proposto da:

C.G., C.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 48, presso lo studio dell’avvocato

PIEREMILIO SAMMARCO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRILLO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

C.A.M., C.M., CO.MA.;

– intimati –

nonchè da:

ORTOFRUTTICOLA SILANA SCARL, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA S. APOSTOLI 81, presso lo studio dell’avvocato GIANFILIPPO

ELTI DI RODEANO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 633/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la Ortofrutticola Silana soc. coop. a r.l., si opponeva all’esecuzione iniziata con pignoramento immobiliare eseguito da Italfondiario s.p.a., deducendo:

– che il credito nasceva da un mutuo di scopo ai sensi della L. Calabria n. 14 del 1998, avente ad oggetto la ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole, stipulato con la banca Carime s.p.a.;

– che Intesa BCI s.p.a., era divenuta cessionaria del rapporto, e Italfondiario s.p.a., quale mandataria della prima, aveva proceduto alle vie coattive; I titolo esecutivo era inesistente poichè non aveva mai assunto la disponibilità giuridica delle somme mutuate in quanto vincolate;

– la nullità per mancanza di causa contrattuale, posto che lo scopo del risanamento finanziario non avrebbe potuto essere raggiunto stanti le incrinate condizioni economiche della mutuataria;

– la nullità causale anche per contrarietà all’ordine pubblico economico, poichè il mutuo era stato accordato a una società segnalata in sofferenza;

– la simulazione del mutuo diretto, in realtà, all’ottenimento di contributi pubblici;

– la nullità dell’oggetto contrattuale per indeterminatezza in relazione agli interessi;

con comparsa d’intervento ed opposizione, C.A.M., in proprio e nella qualità di procuratore di C.G. e R., fideiussori e datori d’ipoteca, interveniva in giudizio eccependo, anche ai fini dell’ottenimento della cancellazione delle garanzie reali e del correlato risarcimento dei danni:

– l’annullabilità per dolo, poichè le parti del mutuo non avevano rappresentato ai garanti la reale situazione societaria, inducendoli così al proprio impegno contrattuale;

– la nullità della garanzia per insolvenza originaria della garantita;

– la liberazione delle garanzie ex art. 1956 c.c.;

il Tribunale, davanti al quale resisteva Italfondiario s.p.a., rigettava l’opposizione e le domande di nullità del mutuo e di annullamento delle garanzie, con pronuncia confermata dalla Corte di appello, secondo cui il mutuo, cui era seguita la messa a disposizione giuridica delle somme condizionata, in particolare, all’accensione di specifiche garanzie reali, aveva proprio lo scopo del risanamento societario, restando poi sul diverso piano dell’inadempimento il mancato raggiungimento dello stesso, così come non poteva incidere sulla validità genetica del negozio la valutazione del merito creditizio, che non escludeva l’obbligo di restituzione, salva differente valutazione del rapporto pubblicistico afferente all’erogazione dei fondi, mentre le garanzie, autonome e non fideiussorie di natura accessoria, erano state prestate da soggetti che avrebbero potuto verificare le condizioni di fattibilità del rientro esaminando il disponibile “business plan” correlato al prestito;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione C.G. e R. articolando quattro motivi;

resiste con controricorso la Ortofrutticola Silana soc. coop. a r.l., che ha proposto, altresì, ricorso incidentale articolato in due motivi;

resiste, infine, con controricorso Intesa San Paolo s.p.a., e per essa l’Italfondiario s.p.a.;

i ricorrenti principali e incidentali hanno depositato memorie.

Rilevato che:

con il primo motivo del ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., comma 2 e art. 1336 c.c., poichè dalla consulenza tecnica officiosa esperita era emersa l’impossibilità originaria di raggiungere lo scopo del risanamento, e questa nullità non poteva non riflettersi sulla garanzia ipotecaria accessoria, ma anche sulla garanzia personale posto che l’astrattezza di quella autonoma non poteva giungere a escludere la stessa funzione di trasferimento del rischio, difettando, in conclusione, anche la possibilità dell’azione di regresso;

con il secondo motivo del medesimo ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, poichè la Corte di appello non avrebbe effettivamente motivato riguardo al dolo incidente sulla nascita della garanzia, se non facendo riferimento non pertinente alla conoscibilità del “buisiness plan” del mutuo, profilo diverso dalla pregiudicata consapevolezza dei garanti;

con il terzo motivo dello stesso ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di motivare sulla responsabilità precontrattuale della banca, oggetto di specifica censura in appello;

con il quarto motivo del ricorso in parola si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, poichè la Corte di appello non avrebbe effettivamente motivato esponendo le circostanze da cui aveva desunto la conoscibilità del “business plan” sopra richiamato;

con il primo motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325,1343 c.c., art. 1418 c.c., commi 1 e 2, poichè la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che l’irrealizzabilità dello scopo contrattuale, quale risultata, incideva strutturalmente sulla validità negoziale;

con il secondo motivo di questo ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1813 c.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la disponibilità giuridica delle somme non era mai intervenuta, atteso che il vincolo di destinazione impresso alle somme era diretto a soddisfare crediti di istituti di credito del medesimo gruppo della società mutuante;

Rilevato che:

preliminarmente va rimarcata la tardività del ricorso incidentale per violazione del termine stabilito dagli artt. 371 e 370 c.p.c.;

il ricorso principale è invece tempestivo stante l’applicabilità della c.d. sospensione feriale alla domanda di garanzia risulta rimasta la sola in delibazione rispetto a quella contenuta nell’opposizione all’esecuzione (arg. ex Cass., 28/02/2017, n. 5038);

ciò posto, va evidenziato che la richiesta di rinnovo della notifica, formulata da parte ricorrente incidentale, con adesione dei ricorrenti principali, a Intesa San Paolo, deve disattendersi per irrilevanza;

il primo motivo di ricorso principale è inammissibile;

non viene infatti idoneamente attinta la “ratio decidendi” secondo cui, come anticipato in parte narrativa, il prestito era avvenuto proprio per lo scopo del risanamento che, quando non raggiunto, lasciava residuare la patologia dell’inadempimento posta su piano oggettivamente differente rispetto a quello genetico, mentre, comunque, la garanzia autonoma era in quanto tale insensibile a queste vicende del rapporto principale, assicurando la necessaria rifusione delle somme;

al contempo, l’ipotizzata inidoneità del piano di ottenere il risanamento:

a) viene evinta dalla consulenza officiosa senza dedurre un vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, che (infatti) sarebbe stato inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., comma 5 (non essendo dimostrato che le ragioni fattuali siano state differenti nei due gradi di merito: Cass., 22/12/2016, n. 26774 e succ. conf.), sicchè si risolve in un’interpolazione istruttoria non più praticabile;

b) non tiene conto della natura prospettica della pretesa inidoneità, non in grado di escludere la sussistenza dello scopo impresso al mutuo (mentre non vengono qui in rilievo diversi pregiudizi di natura erariale o in danno di altri creditori nè, parimenti, differenti prospettive concorsuali pur evocate nel gravame: cfr. pag. 16);

il secondo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati;

la motivazione, con implicazioni implicite ma univoche, è chiaramente individuabile: la conoscibilità del piano di rientro, ha osservato il Collegio di merito all’esito dell’accertamento fattuale suo proprio, esclude un dolo informativo di tipo omissivo e correlate responsabilità precontrattuali;

nè appare perspicua l’evocazione della distinzione tra consapevolezza e conoscibilità del “business plan”: la decisione di appello ha inteso dire che la diligenza esigibile da chi accorda la garanzia facendo, quindi, le sue valutazioni di merito economico, avrebbe reso possibile sin dal principio la conoscenza dei dati solo in fase contenziosa evocati per venir meno agli impegni presi;

il terzo motivo è parimenti infondato;

la statuizione sull’agevole conoscibilità del piano finanziario rende evidente che non si può dire esserci stata alcuna omessa pronuncia, ma solo una delibazione implicita del profilo;

spese secondo soccombenza, riferita alla parte ricorrente principale cui è stato rivolto il controricorso, stante l’esito negativo della notifica, a Intesa San Paolo, del ricorso incidentale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale e condanna i ricorrenti principali, in solido, alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in Euro 10.000,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie, e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti principali, in solido, e incidentale, ciascuno, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2021

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