Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9252 del 24/04/2014


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Civile Ord. Sez. U Num. 9252 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 12211-2013 proposto da:
TECNIS S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio
dell’avvocato BONURA HARALD, che la rappresenta e
difende, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 24/04/2014

REPIN S.R.L., in proprio e nella qualità di mandante
della costituenda ATI Consorzio Stabile CFC-Repin,
CONSORZIO STABILE CFC A R.L., in proprio e nella
qualità di mandataria capogruppo della costituenda
ATI Consorzio Stabile CFC-Repin, in persona dei

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA STOPPANI l,
presso lo studio dell’avvocato SCUDERI IGNAZIO, che
le rappresenta e difende, per delega a margine del
controricorso;
– controri correnti nonchè contro

DEGLI

SOCIETA’

SICILIANI,

INTERPORTI

ING.

PIO

GUARALDO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, CIR COSTRUZIONI
S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO;
– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 570/2013 del TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE – SEZIONE DISTACCATA di
CATANIA;
udito l’avvocato Harald BONURA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/04/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
PICCIALLI;
lette

le

conclusioni

scritte

del

Sostituto

rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,

Procuratore Generale dott. Mario FRESA, il quale
chiede alla Corte di cassazione l’affermazione della

giurisdizione del giudice ordinario.

n. 12211.13

FATTO
All’esito di pubblica gara,in cui era risultata aggiudicataria la società Ing. Pio Guaraldo
s.p.a, precedendo il Consorzio Stabile C.F.C. a r.l. e la REPIN s.r.1.,la S.I.S., hrSocietà
degli Interporti Siciliani s.p.a., con contratto dell’8.10.2010,conferl alla prima l’appalto

interporto di Catania. Successivamente la suddetta società aggiudicataria,i1 cui consiglio di
amministrazione per sopravvenute difficoltà finanziarie nel settembre del 2012 aveva
deliberato lo stato liquidazione,aderendo ad una proposta in data 11.9.2012 della società
Tecnis s.p.a.,stipulò con la stessa un contratto di affitto del ramo aziendale interessato ai
lavori di cui al citato appalto e,nel novembre dello stesso anno,presentò al competente
Tribunale di Treviso istanza di concordato preventivo,cui fece seguito il decreto del
29.1.2013 di concessione dei termini per la documentazione del caso.
La società affittuaria,intanto,con comunicazione dell’8.11.2012 aveva significato alla
appaltante S.I.S di voler subentrare nell’appalto alla Ing. Pio Guaraldo,ai sensi dell’art. 116
Dlgs. n.. 163 del 2006,rimettendo poi in data 4.12.2012 la necessaria documentazione e,in
seguito al decorso di gg. 60 nel silenzio della stazione appaltante,avviò il 6.2.2013 l’attività
cantieristica.
A seguito di tali vicende il Consorzio Stabile CFC e la REPIN,quali componenti di una
costituenda associazione temporanea di imprese,con ricorso notificato in data 28.2.2013 alle
società SI.S.,s.p.a.,Ing.Pio Guaraldi s.p.a. in liquidazione e Tecnis s.p.a., adirono il Tribunale
Amministrativo per la Regione Sifiana,sezione staccata di Catania,impugnando per
illegittimità,i1 ritenuto provvedimento di autorizzazione,espresso o tacito,a1 sopra indicato
subentro nell’appalto,gli atti dell’amministrazione dai quali si ritenesse l’originaria
appaltatrice ancora ammessa alla procedura, nonostante lo stato decozione comportante il
venir meno dei requisiti per contrarre con la P.A.,ogni altro provvedimento antecedente,
1

relativo alla realizzazione di una parte (2^ lotto) dei lavori del lotto funzionale polo logistico-

consequenziale o comunque connesso,nonché i contratti S.I.S.- Guaraldi e (ove stipulato)
S.I.S.-Tecnis.;le ricorrenti chiesero,inoltre,la condanna della stazione appaltante al
risarcimento dei danni,la declaratoria del proprio diritto al subentro nel contratto di
appalto,da ritenersi nullo,inefficace o risolto,in subordine ed in via gradata,i1 risarcimento per
equivalente o la rinnovazione degli atti di gara.

preliminare il difetto di giurisdizione del T.A.R..
Quest’ultimo,dopo la concessione di decreto sospensivo del 15.3.2013,con ordinanza
dell’11.4.2013 revocò il provvedimento cautelare,ritenendo fondata la preliminare
eccezione,sulla scorta di citata giurisprudenza,amministrativa e civile,sull’essenziale rilievo
che la controversia,non riguardando atti o comportamenti della P.A. nella fase antecedente
alla aggiudicazione e conclusione del contratto,ma vicende successive alla relativa
stipulazione,intervenute nella fase esecutiva,spettasse alla cognizione del giudice ordinario.
Tale provvedimento veniva appellato dalle ricorrenti davanti al Consiglio di Giustizia per la
Regione Siciliana.
Nelle more del procedimento suddetto,con ricorso notificato il 2.5.2013 a tutte le sopra
indicate controparti,la società Tecnis s.p.a. ha proposto regolamento di giurisdizione ex arti.
10 c.p.a e 41 c.p.c.,chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Hanno resistito il Consorzio Stabile C.F.C. a r.l. e la REPIN s.r.1.,con comune
controricorso,chiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
Le altre intimate,Società degli Interporti Siciliani s.p.a. e Ing .Pio Guaraldi s.p.a. in
liquidazione, non hanno svolto attività difensiva.
Con requisitoria in data 18/21.10.2013 il Procuratore Generale ha concluso per la
dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

2

Costituitesi le tre società intimate,contestarono la fondatezza della domanda,eccependo in via

E’ stata infine depositata una memoria illustrativa per il resistente Consorzio.
DIRITTO
Va anzitutto ritenuta l’ammissibilità del regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c.,essendo
stato proposto prima che il giudice adito abbia emesso alcuna decisione di merito,tenuto
conto della natura esclusivamente cautelare del provvedimento adottato dal T.A.R.,di cui si è

Il ricorso è fondato,alla luce della costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite,secondo
cui,una volta instaurato,a seguito aggiudicazione conseguente a procedimento di evidenza
pubblica,i1 rapporto negoziale privatistico tra la P.A. e l’aggiudicatario,tutte le controversie
attinenti alle successive vicende verificatesi durante la fase di esecuzione del contratto,
tenuto conto della condizione di parità tra le parti e,dunque, della natura di diritto
soggettivo connotante la posizione di quella privata, rientrano nella giurisdizione del
giudice ordinario. A quest’ultimo spetta la cognizione non solo delle cause aventi quale
oggetto diretto la validità o efficacia del contratto,ma anche di quelle volte ad accertare,in
funzione della stesse, la legittimità dei relativi atti prodromici intervenuti della pregressa fase
amministrativa,in ordine alla quale compete al G.O. un potere di sindacato incidentale,
senza,dunque,la necessità che le parti debbano rivolgersi al G.A. ai fini dell’annullamento dei
relativi provvedimenti (v S. U. n. n. 12110/2013,5846/2012, 7589/2009).
A tali regole di riparto giurisdizionale non si sottrae la controversia in esame,nella quale
l’oggetto del contendere è essenzialmente costituito dalla modificazione soggettiva
intervenuta nel rapporto contrattuale, a seguito del subentro della cessionaria,già affittuaria,
società Tecnis all’originaria contraente,l’aggiudicataria società Ing.Pio Guaraldo,di cui si
contesta la legittimità,denunciando il consenso (manifestatosi mediante il silenzio della
contraente ceduta, conseguente alla comunicazione di cui in narrativa )
o,comunque,lamentando una omissione di controllo da parte della stazione appaltante,che
non avrebbe impedito la lamentata operazione traslativa e revocato l’aggiudicaz . ne (per il
3

riferito in narrativa.

venir meno dei relativi requisiti),i1 tutto comunque in funzione di un assunto “diritto” delle
ricorrenti al subentro nel contratto in questione..
Tale essendo il petitum sostanziale (ed essenziale) della,pur complessa,domanda proposta
dalle odierne resistenti al T.A.R.,considerato che il richiesto sindacato sugli atti
amministrativi, sia compiuti (nella pregressa ed esaurita fase prodromica),sia (asseritamente)

rapporto privatistico,tenuto conto che la richiesta pronunzia sarebbe comunque destinata ad
incidere su quest’ultimo,va svolto,alla luce dei principi giurisprudenziali di legittimità già
citati,dal giudice naturale di tale rapporto.
Deve,dunque,convenirsi con il P.G. e con il T.A.R. (in tal senso espressosi in sede cautelare)
sull’ attribuzione della controversia al giudice ordinario.
Il giudizio dovrà essere,pertanto,riassunto nei termini di legge davanti al tribunale ordinario
territorialmente competente,cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente
procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario,rimettendo le parti davanti allo stesso
e demandando al medesimo il regolamento delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma,a sezioni unite 1’8 aprile 2014.

omessi, durante quella successiva, in costanza dell’instaurato e paritario (ancorchè ceduto),

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