Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9252 del 19/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 19/04/2010), n.9252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – President – –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consiglie – –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consiglie – –

Dott. NOBILE Vittorio – Consiglie – –

Dott. CURZIO Pietro – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21607-2006 proposto da:

G.E.M.A.D. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO BRUNACCI 57 SC D,

presso lo studio dell’avvocato LIPARI PAOLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MINGIARDI GIUSEPPE, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI RAGUSA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 237/2005 del TRIBUNALE di MODICA, depositata

il 23/05/2005 r.g.n 839/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. Con la sentenza di cui si domanda la cassazione il giudice unico del Tribunale di Modica rigetta l’opposizione proposta da G.E.M.A.D. S.r.l., esercente l’attivita’ di gestione di scuola privata, avverso l’ordinanza ingiunzione n. 171/02/0396, emessa dall’Ispettorato Provinciale del lavoro di Ragusa in data 24.4.2003 e notificata il 9.7.2003 per il pagamento di complessivi Euro 13.449,93 a titolo di sanzioni amministrative in materia di tutela del lavoro subordinato e spese accessorie.

2. I motivi di opposizione sono ritenuti infondati perche’: a) in relazione alla violazione della L. n. 609 del 1996, art. 9-bis (ritardo della comunicazione di assunzione) vi era la prova che il rapporto di lavoro subordinato con la lavoratrice G.G. era stato costituito sin dai primi giorni del mese di aprile 2001 e non alla data recata dal contratto scritto del 2.5.2001; b) in relazione alla stessa violazione contestata con riferimento all’assunzione di quindici insegnanti, sussistevano, in contrasto con la formale qualificazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, gli indici propri del lavoro subordinato.

3. Il ricorso di G.E.M.A.D. S.r.l si articola in due motivi; resiste con controricorso l’Ispettorato Provinciale del lavoro di Ragusa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 1362 ss. e 2094 c.c., L. n. 335 del 1995, art. 2, L. 689 del 1981, art. 23) e vizio di motivazione, perche’ la natura autonoma del rapporto di lavoro con le 15 unita’ di personale docente doveva ritenersi comprovata dalle dichiarazioni all’Inps da ciascun lavoratore sottoscritte per l’iscrizione nella gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, cui era seguito il pagamento della contribuzione a norma dei commi 29 e 30, stesso art., nonche’ dal contenuto delle lettere di incarico (piena autonomia di ciascun docente nello svolgimento dei programmi ministeriali nelle ore e nei giorni scelti, onere dei lavoratori di provvedere alla sostituzione in caso di assenza), autonomia confermata dalle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di visita ispettiva;

perche’ non rilevava ai fini della qualificazione dei rapporti di lavoro come subordinati l’inserimento nell’organizzazione della scuola, con obbligo di redigere relazioni sullo svolgimento dell’attivita’ didattica, di partecipare alle riunioni dei collegi dei docenti, consigli di classe e con i genitori, mentre non vi era stato da parte della Societa’ esercizio di poteri organizzativi e direttivi (quali la modifica unilaterale di orari, classi o materie, l’imposizione di turni di disponibilita’ o sostituzioni), ovvero disciplinari; perche’, in ogni caso, l’amministrazione ingiungente non aveva fornito la prova, posta a suo carico, della natura subordinata dei rapporti quale presupposto della responsabilita’ dell’opponente.

2. Il motivo non e’ fondato.

2.1. Non sono condivisibili le argomentazioni dirette a privilegiare la volonta’ delle parti non quale si e’ manifestata nel concreto svolgimento del rapporto, ma come configurata nelle originarie pattuizioni contrattuali, pretendendo di trame una presunzione di conformita’ della natura del rapporto al nomen juris adoperato nelle dichiarazioni negoziali.

Al riguardo, va invece ribadito il prevalente orientamento di questa Corte secondo cui la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non e’ determinante stante la idoneita’, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volonta’ contrattuale che una diversa nuova volonta’ (cosi’ Cass. 4 febbraio 2002, n. 1420; 20 giugno 2003, n. 9900).

Il comportamento delle parti va dunque considerato e valorizzato proprio perche’ idoneo a render manifesto il concreto assetto che esse hanno inteso imprimere ai loro rapporti, a prescindere dal carattere confermativo o non della originaria qualificazione da essi voluta, fermo restando il ruolo di questa nei casi, peraltro marginali, in cui ogni altra circostanza complessivamente valutata non offra, ai fini della qualificazione del rapporto, elementi decisivi in un senso o nell’altro.

2.2. Nessun valore confessorio puo’ essere attribuito alle dichiarazioni all’Inps da ciascun lavoratore sottoscritte per l’iscrizione nella gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, siccome i rapporti giuridici di natura previdenziale attengono a materia non disponibile (art. 2735 c.c., comma 1, in relazione all’art. 2733 c.c., comma 2). Neppure e’ possi’bile riconoscere fondamento alla pretesa della societa’ ricorrente di attribuire carattere sintomatico della volonta’ delle parti alla denuncia dell’indicato rapporto previdenziale. Si tratta, infatti, di un comportamento che costituisce puntuale attuazione della formale qualificazione giuridica data dalle parti al contratto, sicche’ nessun effetto preclusivo determina in ordine all’accertamento della corretta qualificazione in base alle modalita’ di esecuzione della prestazione.

2.3. La giurisprudenza della Corte, sulla premessa che ogni attivita’ umana economicamente rilevante puo’ essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma che l’elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto e’ costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilita’ del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all’attivita’ di impresa (tra le numerose decisioni, Cass. 3 aprile 2000, n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001, n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697; Cass. 1 marzo 2001, n. 2970).

Viene pero’ precisato che l’esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificita’ dell’incarico conferito; e, proprio in relazione alle difficolta’ che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si e’ ritenuto che in tale ipotesi e’ legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiar, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l’incidenza del rischio economico, l’osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuita’ delle prestazioni e via di seguito (v. per tutte, Cass. 27 marzo 2000, n. 3674; Cass. 3 aprile 2000, n. 4036, cit.).

In particolare, e’ stato enunciato il principio – che merita piena adesione – secondo il quale, sia nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalita’ di esecuzione, sia nel caso in cui, all’opposto, si tratti di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare puo’ non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuita’ e la durata del rapporto, le modalita’ di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (vedi Cass. 5 maggio 2004, n. 8569 e 21 gennaio 2009, n. 1536).

2.4. Il richiamato principio di diritto e’ stato applicato dalla giurisprudenza della Corte proprio per risolvere il problema della qualificazione del rapporto di lavoro dei docenti.

Si e’ precisato, infatti, che, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, ove l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarita’ delle mansioni e, in particolare, della loro natura intellettuale e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento a criteri complementari e sussidiali – come quelli della collaborazione inserita nell’organizzazione scolastica, della continuita’ delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attivita’ lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale – che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione secondo l’apprezzamento del giudice del merito; in questa prospettiva, particolare rilevanza assume il completo inserimento degli insegnanti nell’organizzazione scolastica, resa manifesta dai colloqui con le famiglie, dalla partecipazione alle riunioni con gli altri docenti e agli scrutini, nel rispetto, per le istituzioni scolastiche soggette alle norme dettate per la scuola pubblica, delle disposizioni amministrative, con assoggettamento del docente a disciplina, organizzazione e direttive imposte da superiori istanze mediante circolari (vedi Cass. 11 febbraio 2005, n. 2767; 8 agosto 2005, n. 16661; 18 marzo 2004, n. 55089).

2.5. Ai richiamati principi si e’ attenuto il giudice del merito e, con motivazione sufficiente e logicamente plausibile, insindacabile percio’ in sede di legittimita’, ha ritenuto che le circostanze di fatto riferite dai docenti sentiti come testi (retribuzione oraria fissa, orario delle lezioni concordato ma obbligatorio; obbligo di avvertire delle assenze e produrre per le malattie certificato medico; firma del registro delle presenze; obbligo di seguire i programmi ministeriali e di partecipare alle attivita’ complementari, quali consigli di classe, riunioni con i genitori, in date fissate dal preside), unitamente alla pacifica assenza di autonomia organizzativa e assunzione di rischio dell’attivita’ da parte degli insegnanti e, soprattutto, all’obbligatoria partecipazione ai moduli organizzativi del servizio scolastico nel quale erano inserito, inducevano alla qualificazione dei rapporti come subordinati, subordinazione da intendere nei limiti di compatibilita’ con l’autonomia e la liberta’ dell’insegnamento.

3. Con il secondo motivo e’ denunciata violazione della L. n. 608 del 1996, art. 9-bis e della L. n. 689 del 1981, art. 23, unitamente a vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, per avere la sentenza impugnata ritenuto che il rapporto di lavoro con G. G. si fosse costituito gia’ nei primi giorni del mese di aprile 2001, sebbene il contratto stipulato recasse la data di stipulazione del 2 maggio successivo e la circostanza fosse stata confermata dalla G. sentita come teste, non potendo assumere rilevanza la diversita’ con le dichiarazioni rese dalla stessa lavoratrice in sede ispettiva e, in ogni caso, il dubbio doveva essere apprezzato come mancato raggiungimento della prova della responsabilita’ addebitata.

3.1. Anche questo motivo non e’ fondato.

Si contesta un accertamento di fatto che il giudice del merito giustifica con motivazione sufficiente (nessuno degli elementi rilevanti acquisiti alla causa e’ stato trascurato) e logicamente plausibile.

Sono state riferite le precise e circostanziate dichiarazioni rese dalla G. in sede ispettiva (assunzione a tempo parziale – con precisazione dell’orario di lavoro – per lo svolgimento di compiti di segreteria dai primi giorni del mese di aprile 2001 e corresponsione di una retribuzione di L. 500.000 per il mese di aprile) e posta in evidenza la parziale divergenza con il contenuto della deposizione testimoniale della stessa lavoratrice (dichiarazione di non ricordare con esattezza se fosse stata assunta ad aprile o a maggio); la valutazione del giudice, insindacabile perche’ logicamente plausibile, e’ stata che la dichiarazione di non ricordare esattamente i fatti non fosse del tutto attendibile perche’ resa dall’intento di non pregiudicare gli interessi della Societa’, datrice di lavoro al tempo della deposizione, e di attribuire di conseguenza rilievo agli elementi presuntivi tratti dal verbale, considerati alla luce del complesso del materiale probatorio.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese e onorari giudizio cassazione nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in Euro 10,00 oltre spese accessorie, iva e cpa, ed i secondi in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2010

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