Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9251 del 24/04/2014


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Civile Ord. Sez. U Num. 9251 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 11715-2013 proposto da:
S.D.N. S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
PARIOLI 67, presso lo studio dell’avvocato LAMBERTI
ANTONIO, che la rappresenta e difende, per delega a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 24/04/2014

COMMISSSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO
DI RIENTRO DAL DISAVANZO DELLA SANITA’ NELLA REGIONE
CAMPANIA, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

– controrícorrente nonchè contro

REGIONE

CAMPANIA,

in

persona

del

legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA POLI 29, presso l’UFFICIO DI
RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE CAMPANIA, rappresentata
e difesa dagli avvocati COLOSIMO SALVATORE, LACATENA
MASSIMO, per delega a margine dell’atto di
costituzione;
– resistente nonchè contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI l CENTRO, ANALISI
CLINICHE DOMENICO PANE S.R.L.;
– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 4075/2010 del TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE di NAPOLI;
uditi gli avvocati Edoardo BARONE per delega degli
avvocati Massimo Lacatena e Salvatore Colosimo,

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Marinella DI CAVE dell’Avvocatura Generale dello
Stato;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/04/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
PICCIALLI;
le

conclusioni

scritte

del

Sostituto

Procuratore Generale dott. Immacolata ZENO, il quale
chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice
ordinario.

lette

n 11715.13

FATTO
La società S.D.N s.p.a.,operante in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario
Nazionale e,per esso,con la A.SL. NA 1 (oggi Nuova Azienda Sanitaria Locale NA1
Centro), nei settori della specialistica ambulatoriale,della diagnostica e dei laboratori di

27313/2009 del 7/4/2010,con la quale il Direttore del Dipartimento Centrale Medicina
Territoriale e del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale NA 1 Centro le
aveva elevato un addebito per il superamento del tetto massimo di spesa,contestando la
legittimità sotto vari profili del provvedimento,di tutti gli atti preordinati,connessi e
consequenziali e chiedendo il risarcimento del danno,pari all’eventuale esborso posto a suo
carico. Nel corso del giudizio,in cui si erano costituiti ed avevano resistito congiuntamente la
Regione Campania e l’Azienda Sanitaria Locale NA 1 Centro,la ricorrente,considerato che
nelle more erano intervenute alcune pronunzie di queste Sezioni Unite che,nell’ambito di
analoghi giudizi coinvolgenti essa società,investite con regolamenti ex art. 41 c.p.c.,avevano
dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario,ha proposto regolamento preventivo di
giurisdizione, richiamando le relative ordinanze (nn. 117.0172 e 1173 del 26.1.2011) ed
altre successive conformi (le nn. 10149 10150 del 2012) ed ha chiesto una pronunzia
regolatrice in tal senso anche con riferimento alla presente causa in corso innanzi al TAR
campano,esponendo che queseultimo,nonostante i dicta delle citate decisioni di questa
Corte,in altri analoghi procedimenti aveva recentemente pronunziato nel merito,”trattenendo
la giurisdizione”.
Al ricorso ex art. 41 c.p.c. hanno resistito,distintamente costituendosi,la Regione Campania
ed il Commissario Straordinario per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo della
sanità nella Regione Campania;quest’ultimo,in particolare,ha eccepito l’inammissibilità,o
comunque,l’infondatezza del regolamento,considerato che la ricusazione del giudice,a suo

1

analisi,propose ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania avverso la nota prot. n.

tempo prescelto dalla medesima ricorrente,integrerebbe un abuso del diritto,per violazione di
principi di correttezza ed affidamento,comportante “la sanzione del rifiuto della tutela,volta
ad impedire il conseguimento dell’obiettivo non correttamente perseguito”.
Gli altri intimati,la Nuova Azienda Sanitaria Locale Na 1 Centro e la società Analisi
cliniche Domenico Pane s.r.1.,non hanno svolto attività in questa sede.
Con requisitoria dei 15/18.11.2013 il P.G. ha concluso per la dichiarazione della

DIRITTO
Va anzitutto disattesa la preliminare eccezione sollevata dal Commissario Straordinario,
considerato che il mutamento della linea difensiva da parte della ricorrente sulla questione
della giurisdizione (inizialmente ed implicitamente ravvisata in quella dell’adito giudice
amministrativo) non può ritenersi espressione di slealtà processuale o di abuso del diritto,
risultando invece frutto di un ragionevole ripensamento imposto dalla sopravvenuta
giurisprudenza di legittimità e,nel contempo dagli inopinati sviluppi di altre analoghe
controversie intraprese in sede giurisdizionale amministrativa, trattenute dall’ adito T.A.R.
con pronunzie nel merito (tra cui Sez. I n. 108/2013), suscettibili di caducazione,per la non
conformità ai principi di riparto giurisdizionale affermati da queste Sezioni Unite;tale rischio
la parte ricorrente,perseguendo il meritevole intento (alla stregua del diritto, riconosciuto
dall’art. 111 della Costituzione, alla ragionevole durata del processo) di sollecitare l’iter del
procedimento,plausibilmente all’evidenza intende evitare con riferimento anche alla presente
controversia.
Tanto premesso,deve dichiararsi manifestamente fondata,alla luce della citata giurisprudenza
regolatrice, la richiesta di regolamento nel senso sollecitato dalla ricorrente e nelle conformi
conclusioni del P.G..
Costituisce ormai ius receptum,secondo le pronunzie in narrativa citate (moventi nel solco di
quella n. 7946/2008 di queste S.S.U.U.),anche in materia di “regressioni tariffarie”nei
rapporti tra ASL e strutture operanti in regime di accreditamento con il S.S.N.,quello
2

giurisdizione del giudice ordinario. La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

secondo cui la situazione giuridica dedotta in giudizio,comunque attinente ai pagamenti
delle prestazioni eseguite in regime di convenzionamento, costituisca un diritto soggettivo
perfetto,in relazione al quale la P.A. risulta priva di poteri discrezionali e scelte
autoritative,laddove il rapporto patrimoniale in considerazione trova il suo tetto insuperabile
nel limite massimo dello stanziamento. Pertanto,non involgendo la controversia
accertamenti sulla esistenza o sul contenuto dell’atto concessorio,ma soltanto la verifica

esula dalla giurisdizione esclusiva del G.A.,alla luce del principio,a suo tempo affermato
dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004 (dichiarativa della parziale
illegittimità dell’art. 33 Dlgs. n. 80/1998,come mod. dall’art. 7 L. n. 205/2000), poi
codificato dall’art. 133 lett. c) del C.P.A ( D.Lgs. n. 104/2010 ),a termini del quale restano
escluse dalla giurisdizione esclusiva in materia di concessione di pubblici servizi tutte le
controversie concernenti “indennità,canoni ed altri corrispettivi”.
Va dichiarata,pertanto la giurisdizione del giudice ordinario,davanti al quale il processo
dovrà essere riassunto nei termini di legge.
Giusti motivi,infine,tenuto conto che gli sviluppi giurisprudenziali sulla specifica tematica
sono successivi all’instaurazione del giudizio,comportano infine la totale compensazione
delle spese delle fasi processuali,di merito e di legittimità,finora svoltesi.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rimette le parti davanti allo stesso e
compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio e di quello di merito.
Così deciso in Roma,a sezioni unite,1’8 aprile 20.4

della sussistenza o meno,tenuto conto dei limiti anzidetti,del diritto ai corrispettivi,la stessa

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