Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9251 del 21/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 21/04/2011), n.9251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO

9, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e

difesa

dall’avvocato CORNA ANNA MARIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

K.M.;

– intimato –

e sul ricorso 22373-2007 proposto da:

K.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LANZINGER GIANNI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO

9, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e

difesa

dall’avvocato CORNA ANNA MARIA, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 41/2007 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

BOLZANO, depositata il 25/05/2007 R.G.N. 62/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato ZUCCINALI PAOLO per delega CORNA ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per rigetto del ricorso principale,

assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27.10.2006, il Tribunale di Bolzano aveva accolto le domande proposte da K.M. in relazione all’infortunio sul lavoro patito il (OMISSIS), allorche’, mentre era addetto a caricare sulla pensilina posta e stampe situate in apposita gabbia di legno, con sostegni di ferro e ruote, ed essendo intento a spostare un gabbia vuota, era stato investito da un’altra gabbia spinta da altro dipendente. Per effetto dell’infortunio, verificatosi perche’ lo spazio per far passare le gabbie era ingombro di materiale, aveva riportato un indebolimento dell’organo della masticazione, in relazione al quale aveva ottenuto un risarcimento di Euro 4.632,00 per danno biologico, Euro 1389,70 per danno morale, Euro 926,00 per danno esistenziale ed Euro 3.500,00 per danno patrimoniale (spese odontoiatriche sostenute).

Con sentenza del 25.5.2007, la Corte di Appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano – rigettava il gravame delle Poste Italiane, avendo ritenuto accertati i fatti e in particolare che il K., dopo essere scivolato sulla pensilina ingombra, era stato colpito da altro dipendente, che aveva il passaggio con visuale fortemente impedita. Riteneva che i giudice non doveva tenere conto del danno liquidato dall’INAIL in quanto il 2% riconosciuto, non implicando alcuna menomazione della capacita’ lavorativa specifica, era stato giustamente valutato in sede esclusivamente biologica e che il danno esistenziale era collegato alla perdita di due denti che gli avevano imposto di rinviare le nozze.

Propone ricorso per cassazione la spa Poste Italiane, affidando l’impugnazione a due motivi.

Il K. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, assistito da due motivi.

La societa’ resiste al ricorso incidentale con proprio controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere preventivamente riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con i primo motivo del ricorso principale, la societa’ deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2087, 2043 e 2697 c.c., anche con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonche’ l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), sostenendo che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito un danno, l’onere di provare anche l’inadempimento colposo, nonche’ il nesso di causalita’ tra evento e danno, non essendo sufficiente la dimostrazione dell’occasione di lavoro, rilevante in sede di indennizzo INAIL. Rileva che la versione fornita ab initio dal dipendente era incompatibile con la ricostruzione operata dalla Corte territoriale e che l’evento si era verificato per esclusiva colpa del K.. Formula quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., domandando se la mancanza di prova sulle modalita’ di infortunio consenta di configurare la responsabilita’ del datore di lavoro.

Con il secondo motivo la societa’ denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2087, 2056, 2059 e 2697 c.c., del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10 anche con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonche’ l’insufficiente, contraddittoria e/o omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

Assume che il risarcimento del danno a carico del datore si configura solo se il complessivo danno civilistico sia maggiore rispetto a quello liquidato dall’INAIL, che il danno biologico e’ stato eccessivamente liquidato in quanto non tiene conto della mancanza assoluta di prova in ordine a danni ulteriori rispetto alle lesioni fisiche (danno alla vita di relazione) e che sia stata operata una non consentita duplicazione di poste di danno, anche con riguardo al danno morale, riconosciuto per un banale infortunio; infine, rileva che l’intervento odontoiatrico era stato eseguito dopo ben tre anni dal sinistro e che, pertanto, non era chiaro il nesso con l’infortunio, palesandosi una difetto motivazionale al riguardo.

Il ricorso principale va rigettato perche’ in primo luogo il ricorrente sollecita una rivisitazione delle risultanze processuali non consentita in questa sede e poi perche’ la sentenza risulta correttamente e congruamente motivata con riguardo alle modalita’ secondo le quali si era verificato l’infortunio, sull’esistenza del nesso causale e sulle altre circostanze rilevanti ai fini della imputazione dell’evento dannoso alla societa’, che aveva omesso di adottare le opportune cautele, idonee a consentire un normale svolgimento dell’attivita’ di spostamento dei carrelli senza rischi di infortuni per i dipendenti.

Quanto al primo rilievo, questa Corte di cassazione – ribadendo un indirizzo giurisprudenziale costante – ha statuito che e’ inammissibile il motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice di merito e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi del dedotto vizio. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e percio’ in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalita’ del giudizio di cassazione (cfr., da ultimo, ex plurimis, Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

Quanto al secondo profilo, ai fini dell’accertamento della responsabilita’ del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ. – la quale non configura un’ipotesi di responsabilita’ oggettiva – al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attivita’ lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocivita’ dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, anche di aver vigilato circa l’effettivo corretto svolgimento dell’attivita’ lavorativa, non, potendo il datore medesimo essere totalmente esonerato da responsabilita’ in forza dell’eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la condotta di quest’ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell’evento (cfr., ex multis, da ultimo Cass. 17 febbraio 2009 n. 3786).

In ordine ai profili risarcitori, il giudice di secondo grado ha espressamente affermato che il 2% riconosciuto, non implicando alcuna menomazione della capacita’ lavorativa specifica, era stato liquidato dal primo giudice in sede esclusivamente biologica, laddove nessun danno all’integrita’ psichica ed alla vita di relazione era stato ne’ richiesto ne’ liquidato, fatto salvo il danno morale, liquidato autonomamente per la sofferenza interiore e per il patema d’animo connesse alla perdita di due denti in seguito al violento trauma facciale. Il danno esistenziale e’ stato liquidato in quanto la sua sussistenza ritenuta adeguatamente supportata da articolata e dettagliata prova per testi resa dalla moglie del K. su circostanze che inducono a ritenere pienamente raggiunta la relativa prova, non contestata sulla base di rilievi attinenti a vizi motivazionali.

Infine, la congruita’ delle spese mediche sostenute e’ stata valutata positivamente dal Ctu, onde i rilievi della ricorrente societa’ delineano un giudizio di merito contrapposto a quello operato, senza evidenziare vizi e distorsioni motivazionali rilevanti in ordine a punti decisivi e controversi.

Infine, e’ corretto l’operato del giudice di merito nei termini in cui ha liquidato il danno areddituale, in quanto, se pure le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, e se pure le stesse possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. 9 dicembre 2010 n. 24864; Cass., s.u.

11 novembre 2008 n. 26972; Cass., s.u., 16 febbraio. 2009 n. 3677), nella specie e’ indubbio che la sopravvenuta infermita’, anche in relazione alla scadenza con cui il K. aveva fissato le sue nozze, abbia determinato – come evidenziato in modo condivisibile dal giudice del merito – pregiudizi ulteriori aventi un’incidenza sull’ammontare del risarcimento del danno biologico e di quello morale, rispetto ai quali gli importi liquidati devono ritenersi avere valore di mero adeguamento.

Il ricorso incidentale condizionato – riferito alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 168, 173, 175 e 182 (art. 360 c.p.c., n. 3) ed alla contraddittorieta’ della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), nonche’ alla violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) ed ad ulteriori vizi motivazionali – deve ritenersi assorbito dalla reiezione del ricorso principale.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente principale e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE cosi’ provvede:

riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 45,00 per esborsi, Euro 3000,00 per onorario, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Gianni Lanzinger.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011

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