Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9250 del 07/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9250 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 24794-2011 proposto da:
KAPLLANAJ

ENGJIELLUSHE,

KAPLLANAJ

ILIRJAN

KPLGLI92S037100D già esercenti la patria potestà
sull’allora figlio minore IGLI KAPLLANAJ ora anche in
proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FURIO
CAMILLO 99, presso lo studio dell’avvocato ELENA
2015
415

PINNA, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI
SEGHI giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

ZURICH INSURANCE PLC

(PUBLIC LIMITED COMPANY)

1

Data pubblicazione: 07/05/2015

Rappresentanza

generale

per

l’Italia

quale

cessionaria del ramo di azienda e del portafoglio
assicurativo della rappresentanza generale per
l’Italia di ZURICH INSURANCE COMPANY L.T.D.
05380900968 in persona del procuratore speciale della

domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5, presso lo
studio dell’avvocato RAOUL RUDEL, che la rappresenta
e difende giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– contrari correntenon chè contro

MUGNAI ENZO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1493/2010 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/11/2010,
R.G.N. 93/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/02/2015 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato RAOUL RUDEL;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

2

società Dott. MARO MANFREDI, elettivamente

R.G.N. 24794/11
Udienza del 13 febbraio 2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 7.11.2004, presso Cavriglia (AR), il minore Igli Kapllanaj rimase vittima
d’un sinistro stradale mentre percorreva la strada SP 13 in bicicletta, e patì
lesioni personali.

Kapllanaj, convennero dinanzi al Tribunale di Arezzo, sezione di Montevarchi,
Enzo Mugnai e la società Zurich Insurance Company S.A., ovvero il
proprietario del veicolo che urtò il minore, ed il suo assicuratore della
responsabilità civile.
Gli attori domandarono la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni
patiti dal proprio figlio.

3. Il Tribunale di Arezzo con sentenza 16.12.2008 accolse la domanda,
attribuendo tuttavia alla vittima un concorso di colpa del 20%.

4. La sentenza venne appellata in via principale dalla Zurich, e in via
incidentale dai danneggiati.
La Corte d’appello di Firenze nel 2010:
(-) confermò la decisione del Tribunale quanto al riparto di responsabilità;
(-) riformò la decisione di primo grado in merito al quantum debeatur,
accordando alla vittima un risarcimento lievemente superiore a quello
liquidato dal primo giudice.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione sia da Igli
Kapllanaj che dai suoi genitori, con tre motivi.
Ha resistito con controricorso la Zurich.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso.
1.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati
congiuntamente, perché sollevano questioni analoghe.
Con essi i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta
sia da una violazione di legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c. (si assume

Pagina 3

2. Nel 2007 i genitori dell’infortunato, sigg.ri Ilirjan Kapllanaj e Engjellusche

ri’

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Udienza del 13 febbraio 2015

violato l’art. 148 cod. strad.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art.
360, n. 5, c.p.c..
Espongono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 148 cod.
strad., e comunque adottato una motivazione incongrua, là ha dove ha
ravvisato un concorso di colpa in capo alla vittima.

responsabilità della vittima per avere, pochi attimi prima dell’impatto,
sbandato mentre procedeva in sella alla propria bicicletta; di tale
sbandamento, tuttavia, secondo i ricorrenti non vi era prova alcuna.
Soggiungono che in ogni caso, proprio perché la bicicletta è un mezzo
instabile, sarebbe stato obbligo del conducente l’autoveicolo eseguire il
sorpasso tenendosi ad una debita distanza di sicurezza laterale.

1.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo è
manifestamente inammissibile. Con esso, infatti, si censura non una
valutazione in iure, ma un accertamento squisitamente di fatto: e cioè lo
stabilire se il minore concorse o meno all’avverarsi del sinistro.

1.3. Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione il motivo è infondato.
Com’è noto, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile
il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero
un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non
consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base
della decisione.
E’ altresì noto che il giudice di merito al fine di adempiere all’obbligo della
motivazione non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze
processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma
è invece sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro
complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio
convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi
e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono
logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Pagina 4

r-

Deducono, in particolare, che la Corte ha affermato la concorrente

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Udienza del 13 febbraio 2015

E’, infine, noto che la Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare e
valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo
logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del
giudice del merito.
Da questi princìpi pacifici discende che non può chiedersi al giudice di

adottata dal giudice di merito. Il sindacato della Corte è limitato a valutare
se la motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e
consequenziale: accertati tali requisiti, nulla rileva che le prove raccolte si
sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto di trarre la prova d’una
condotta anomala del ciclista da tre elementi:
(a)

la consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero nel corso delle

indagini preliminari, ed acquisita agli atti del processo civile;
(b) i danni ai veicoli;
(c)

la “ammissione” del consulente di parte attrice (così la sentenza

impugnata, pp. 5-6).
Ci troviamo dunque al cospetto d’una motivazione che non è carente, non è
illogica e non è contraddittoria. Stabilire poi se fosse anche l’unica
consentita dalle prove raccolte è questione di fatto, che come tale esula dai
poteri di questa Corte.

2. Il terzo motivo di ricorso.
2.1. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza
impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360,
n. 5, c.p.c..
Espongono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe sottostimato il danno,
perché avrebbe dovuto liquidare somme “ben superiori”; in particolare la
Corte non avrebbe adeguatamente liquidato il danno alla salute, quello
“esistenziale” e quello da perdita della capacità di lavoro.

2.2. Il motivo è inammissibile, per due ragioni:

Pagina 5

..,

legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella

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Udienza del 13 febbraio 2015

(-) sia perché sollecita da questa Corte una tipica valutazione di merito,
quale è la stima del danno;
(-) sia perché non indica quali diversi parametri la Corte d’appello avrebbe
dovuto applicare, violando così il principio di autosufficienza del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico dei ricorrenti, ai
sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c..
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
-) rigetta il ricorso;
-) condanna Ilirjan Kapllanaj, Engjellusche Kapllanaj e Igli Kapllanaj, in
solido, alla rifusione in favore di Zurich Insurance PLC delle spese del
presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 5.200, di
cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art.
2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 13 febbraio 2015.

3. Le spese.

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