Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 925 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 20/01/2021), n.925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 07532/2019 R.G. proposto da:

E.H., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.

Roberto Maiorana, (PEC roberto.maioranaavvocato.pe.it) e con

domicilio eletto presso il ridetto difensore in Roma viale Angelico

n. 38;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con

domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato (PEC ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it);

– intimato –

avverso il la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 861/2018

depositata il 14/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

09/12/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con il provvedimento di cui sopra la Corte Territoriale ha respinto l’appello del ricorrente;

– avverso tal sentenza si propone ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo denuncia la mancata concessione della protezione sussidiaria cui la ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese di provenienza sulle quali la Corte di appello non avrebbe svolto alcuna indagine nè acquisito violazione; censura quindi la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,13,27;

– il secondo motivo si incentra sulla violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, denunciando difetto di motivazione e travisamento dei fatti, per avere la Corte perugina reso motivazione apparente;

– il terzo motivo censura la gravata sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere il Tribunale (rectius, la Corte di appello) ritenuto sussistenti i requisiti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sussistendo motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa correre gravi rischi nel proprio paese; denuncia altresì vizio di motivazione in merito alla mancata concessione della protezione c.d. umanitaria;

– tutti i motivi sono inammissibili in quanto privi di collegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata;

– infatti, come si evince dalla lettura della stessa, la pronuncia della Corte d’appello si fonda sull’avvenuto accertamento delle ragioni di allontanamento dal paese di origine, derivanti da vicende che vanno inquadrate nell’ambito delle “controversie patrimoniali di natura familiare” (pag. 2 terz’ultimo periodo della sentenza impugnata);

– inoltre, la Corte territoriale ha anche accertato in fatto come il richiedente “non ha dato prove in merito a un eventuale aiuto chiesto all’autorità statuale e ad un’eventuale tolleranza, tacita approvazione o incapacità da parte della stessa di prestargli protezione”;

sono quindi vicende private quelle che hanno indotto il richiedente a lasciare il paese d’origine, secondo la Corte d’appello: poichè tal statuizione non risulta censurata dai motivi ridetti, di fronte ad essi la stessa resiste rimanendone immune;

– pertanto, il ricorso è inammissibile;

– non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione del Ministero dell’Interno;

– si dà atto della sussistenza, nei confronti del ricorrente principale, dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, ove il versamento ivi previsto risulti dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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